La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle scuole materne, elementari e secondarie della provincia di Gorizia e del Territorio di Trieste l’insegnamento e’ impartito nella lingua materna degli alunni. A tal fine nella provincia di Gorizia e nel Territorio di Trieste possono essere istituite, in aggiunta alle scuole in lingua italiana, scuole con lingua d’insegnamento slovena nei tipi previsti dagli ordinamenti scolastici in vigore. All’istituzione ed all’eventuale soppressione delle scuole con lingua di insegnamento slovena si provvede con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro. Nulla è innovato per quanto concerne gli oneri degli Enti locali in materia di istruzione

Art. 2.

Le scuole di cui al secondo comma dell’articolo 1 sono riservate agli appartenenti al gruppo linguistico sloveno, cittadini italiani o regolarmente residenti nella zona. L’iscrizione e la frequenza nelle scuole con lingua d’insegnamentoslovena sono sottoposte alle norme vigenti per le corrispondenti scuole italiane.

Art. 3.

Nelle scuole elementari e secondarie con lingua di insegnamento slovena e’ obbligatorio lo studio della lingua italiana. Alle cattedre di lingua italiana nelle scuole secondarie con lingua d’insegnamento slovena possono essere assegnati professori di ruolo o incaricati delle corrispondenti scuole italiane, aventi piena conoscenza della lingua slovena da accertarsi mediante apposita prova.

Art. 4.

Gli orari ed i programmi di insegnamento e di esame per ciascun tipo di scuola ed istituto con lingua di insegnamento slovena sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione. (*)

Art. 5.

Per l’insegnamento nelle scuole elementari in lingua slovena della provincia di Gorizia e del Territorio di Trieste e’ istituito presso ciascuno dei due Provveditorati agli studi uno speciale ruolo di insegnanti elementari. I posti nei ruoli suddetti sono conferiti per concorsi, ai quali possono partecipare candidati di lingua materna slovena, che siano in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso nei ruoli magistrali comuni. Gli insegnanti elementari dei ruoli speciali di cui al presente articolo godono dello stesso trattamento economico e di carriera vigente per gli insegnanti elementari dei ruoli magistrali comuni.

Art. 6.

Per il servizio di vigilanza e ispettivo sulle scuole elementari con lingua d’insegnamento slovena, i provveditori agli studi di Gorizia e di Trieste si avvalgono di personale che abbia piena conoscenza della lingua slovena.

Art. 7.

I posti di ruolo del personale direttivo ed insegnante delle scuole secondarie con lingua di insegnamento slovena della provincia di Gorizia e del Territorio di Trieste sono conferiti a seguito di concorsi banditi dal Ministero della pubblica istruzione, con l’osservanza delle norme vigenti in materia. Ai concorsi di cui al comma precedente possono partecipare i candidati di lingua, materna slovena, che siano in possesso di tutti i requisiti normalmente richiesti per l’accesso in ruolo. Gli insegnanti delle scuole secondarie predette godono dello stesso trattamento economico e di carriera, vigente per i professori delle corrispondenti scuole italiane.

Art. 8.

Ai diplomi ed ai certificati degli studi compiuti nelle scuole con lingua d’insegnamento slovena viene riconosciuta, a tutti gli effetti, la stessa validita’ dei diplomi e dei certificati delle corrispondenti scuole statali con lingua di insegnamento italiana.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 9.

Il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce il numero dei posti di ruolo del personale direttivo, insegnante, amministrativo e subalterno delle scuole con lingua di insegnamento slovena, in base alle norme generali vigenti nonche’ alle disposizioni della presente legge, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 10.

Nel ruolo speciale degli insegnanti delle scuole elementari con lingua d’insegnamento slovena del Territorio di Trieste, sono iscritti gli insegnanti elementari assunti in ruolo a norma dell’articolo 12 delle legge 13 marzo 1958, n. 248, nonche’, a domanda, gli insegnanti di ruolo in servizio nelle scuole stesse al momento dell’entrata, in vigore della presente legge.

Art. 11.

E’ confermata l’istituzione nelle scuole secondarie con lingua d’insegnamento slovena nel Territorio di Trieste del contingente dei posti di ruolo speciale transitorio, disposta con effetto dal 1 ottobre 1958 dal Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste, sulla base della situazione di fatto esistente alla predetta data, con i criteri dell’articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1128, e, per gli insegnamenti conferiti per incarico, con i criteri stabiliti dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405. Con decreti del Ministro per la pubblica istruzione saranno altresi’ confermate le graduatorie di merito, distinte per insegnamento nonche’ le nomine per i posti di ruolo speciale transitorio di cui trattasi, conferite dallo stesso Commissario generale del Governo al personale insegnante non di ruolo delle scuole secondarie in lingua slovena del Territorio di Trieste, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge 13 marzo 1958, numero 248.

Art. 12.

All’atto della prima applicazione della presente legge, e’ indetto un concorso speciale riservato al personale non di ruolo in possesso di abilitazione che insegni attualmente nelle scuole con lingua di insegnamento slovena o che vi abbia insegnato per un periodo di tempo non inferiore a tre anni scolastici, anche non consecutivi, con qualifica non inferiore a buono. Tale concorso viene espletato per titoli e per esame-colloquio tendente ad accertare la idoneita’ didattica del candidato per le rispettive materie d’insegnamento. All’atto della prima applicazione della presente legge, il personale insegnante dei ruoli ordinari distaccato a prestare servizio presso le scuole con lingua d’insegnamento slovena, e’ collocato, a domanda, nei limiti delle cattedre o dei posti di ruolo previsti per ciascuna scuola, nelle cattedre o nei posti di cui all’articolo 1, comma secondo e relativamente all’insegnamento da essi impartito.

Art. 13.

Per il personale amministrativo e di servizio, a carico dello Stato, dipendente dalle scuole con lingua d’insegnamento slovena, verranno riaperti i termini per la presentazione delle domande per collocamento nei ruoli speciali transitori (ruoli aggiunti) previsti dalla legge 5 giugno 1951, n. 376, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448. Al personale suddetto verranno accordati tutti i benefici previsti dai due citati provvedimenti legislativi.

Art. 14.

Per quanto non è previsto dalla presente legge, si applicano le norme vigenti rispettivamente in materia di istruzione elementare e secondaria.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 19 luglio 1961

GRONCHI – FANFANI – BOSCO – SEGNI – TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

(GU n. 252 del 9-10-1961)

aggiornamanti: Art. 4.

Gli orari ed i programmi di insegnamento e di esame per ciascun tipo di scuola ed istituto con lingua di insegnamento slovena sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione (sentita la Commissione scolastica regionale per l’istruzione in lingua slovena).

(* art.4) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
Riconoscimento della minoranza slovena)

1. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena presente nelle province di Trieste, Gorizia e Udine, a norma degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione e dell’articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante approvazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, in conformita’ ai principi generali dell’ordinamento ed ai principi proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, nelle convenzioni internazionali e nei trattati sottoscritti dal Governo italiano. 2. Ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena si applicano le disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n.482, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all’art. 1:

Il testo degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione della Repubblica italiana, è il seguente:

“Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”. “Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignita’ sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

“Art. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”.

– Il testo dell’art. 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), è il seguente: “Nella regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali”.
– La legge 15 dicembre 1999, n. 482, reca: “Norme a tutela delle minoranze linguistiche storiche”.

Aggiornamenti:

Art. 4.

Gli orari ed i programmi di insegnamento e di esame per ciascun tipo di scuola ed istituto con lingua di insegnamento slovena sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione ((sentita la Commissione scolastica regionale per l’istruzione in lingua slovena)).

(* art.4) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge: Art. 1. (Riconoscimento della minoranza slovena)

La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena presente nelle province di Trieste, Gorizia e Udine, a norma degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione e dell’articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante approvazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, in conformita’ ai principi generali dell’ordinamento ed ai principi proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, nelle convenzioni internazionali e nei trattati sottoscritti dal Governo italiano.
Ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena si applicano le disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n.482, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge.