Regolamento recante disposizioni per la concessione dei contributi previsti a favore della minoranza slovena dall articolo 5, comma 2, lettere c) e d) della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23.

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento, nell’ambito delle finalità previste dall’articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli Venezia Giulia) e in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 5, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23, così come sostituito dall’articolo 5, comma 112, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, definisce i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni e contributi a sostegno delle attività culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali delle istituzioni ed associazioni minori della minoranza slovena, di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c) della legge regionale 23/2001, nonché per la concessione di appositi finanziamenti attraverso i quali la Regione partecipa alla realizzazione di iniziative di particolare rilevanza per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale della minoranza stessa, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera d) della medesima legge regionale 23/2001, di seguito denominata legge.

Art. 2

(Soggetti beneficiari)

1. Sono ammessi ai benefici di cui all’articolo 1 le associazioni e le istituzioni non aventi carattere pubblico che svolgono attività rivolte alla minoranza slovena facendo uso, prevalentemente, della lingua slovena.
2. Sono in particolare ammesse alle sovvenzioni di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c) della legge le istituzioni e le associazioni minori costituite da almeno due anni all’atto della presentazione della domanda di contributo di cui all’articolo 3.

Capo II

Presentazione delle domande di contributo

Art. 3

(Termine per la presentazione delle domande)

1. I soggetti indicati all’articolo 2 che intendono accedere ai contributi di cui all’articolo 1 presentano la domanda alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro il 31 gennaio di ciascun anno. Le domande devono pervenire entro il termine stabilito. Qualora siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede il timbro postale, purché la raccomandata pervenga alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. In caso di recapito a mano, o tramite corriere, il rispetto della data di scadenza è comprovato dal timbro di accettazione del protocollo della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace. Le domande inviate al di fuori di detti termini non saranno prese in considerazione.

Art. 4

(Modalità di presentazione delle domande)

1. La domanda di contributo, redatta secondo il modello di cui all’allegato A del presente Regolamento su carta legale o resa legale e sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) atto costitutivo e statuto in copia, se non già in possesso dell’ufficio competente all’istruttoria;
b) composizione degli organi sociali, se non già risultante agli atti dell’ufficio competente all istruttoria;
c) al fine del contributo di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c) della legge, bilancio consuntivo relativo all’esercizio precedente a quello di riferimento, nonché relazione riepilogativa sull’attività svolta nell esercizio medesimo;
d) programma e calendario delle attività previste per l’anno di riferimento o progetto dettagliato della particolare iniziativa per la quale viene richiesto il contributo;
e) bilancio preventivo relativo al programma di attività o al progetto della particolare iniziativa per la quale si chiede il contributo;
f) attestazione, resa dal legale rappresentante, che le attività svolte sono rivolte alla minoranza slovena facendo uso prevalentemente della lingua slovena.
2. La documentazione di cui alla lettera c) del comma 1 può essere inoltrata anche successivamente al termine per la presentazione delle domande, su istanza motivata del soggetto richiedente.
3. In caso di documentazione incompleta, la richiesta della documentazione integrativa o sostitutiva da parte dell’ufficio competente all’istruttoria è effettuata in un unica soluzione. Qualora la documentazione richiesta non pervenga all’ufficio entro il termine stabilito, il procedimento si conclude negativamente.
4. La semplice presentazione della domanda non dà diritto all’ottenimento degli incentivi, pure in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi prescritti.

Art. 5

(Avvio del procedimento)

1. L’ufficio competente provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione scritta.

Capo III

Istruttoria delle domande

Art. 6

(Istruttoria delle domande di contributo)

1. Sono ammesse all’istruttoria le domande pervenute entro i termini di cui all’articolo 3 e corredate da tutti gli elementi di documentazione previsti dall’articolo 4.
2. L’istruttoria delle domande regolarmente pervenute si articola nelle seguenti fasi:
a) accertamento del rispetto dei requisiti formali di ammissibilità;
b) determinazione, per ciascuna delle domande accolte, della spesa ammissibile a contributo;
c) fissazione dalla misura massima del contributo da assegnare a ciascun programma di attività e a ciascuna iniziativa progettuale ammessa e determinazione dell’ordine di priorità nel soddisfacimento delle domande.

Art. 7

(Verifica dei requisiti formali di ammissibilità)

1. All’accertamento preliminare della sussistenza delle condizioni per l’ammissione delle domande all’istruttoria di merito si procede mediante la verifica dei requisiti di natura soggettiva ed oggettiva posseduti dalle domande stesse.
2. Sono elementi rilevanti, ai fini della verifica dei requisiti soggettivi, le disposizioni statutarie relative al soggetto proponente con riguardo al carattere di associazione ovvero istituzione non avente carattere pubblico che svolge attività rivolte alla minoranza slovena facendo uso, prevalentemente, della lingua slovena nonché la corrispondenza e correlazione diretta tra i fini istituzionali o statutari del soggetto stesso e l’attività programmata o la specifica finalità dell’iniziativa progettuale proposta.
3. La verifica dei requisiti oggettivi è effettuata avuto riguardo alla:
a) corrispondenza degli obiettivi specifici dell’attività programmata o dell’iniziativa progettuale proposta con gli obiettivi e le finalità indicate dalla normativa;
b) presenza di elementi di documentazione adeguati a consentire la valutazione del piano finanziario e delle condizioni di fattibilità tecnica ed organizzativa del programma di attività o dell’iniziativa progettuale proposta.

Art. 8

(Determinazione della spesa ammissibile)

1. Per ciascun programma di attività e per ciascuna iniziativa progettuale riconosciuti in possesso dei requisiti formali di ammissibilità, si procede alla individuazione delle voci di spesa ammissibili a contributo, con riferimento alle fattispecie indicate dalla normativa, e alla determinazione dei relativi importi, sulla base della verifica di coerenza e congruità delle previsioni recate dal piano finanziario del programma e dell’iniziativa e tenendo conto delle contestuali ulteriori previsioni di copertura finanziaria, indicate dal soggetto proponente.
2. Ai fini della verifica di coerenza e congruità del piano finanziario proposto si tiene conto, ove possibile, della documentazione relativa ad attività ed iniziative precedentemente svolte dal soggetto proponente, con particolare riguardo a programmi ed iniziative confrontabili con altri programmi ed iniziative che siano stati portati a compimento con supporto di finanziamenti pubblici.
3. Sono ammissibili a contributo le spese direttamente inerenti alla promozione e alla realizzazione del programma di attività o dell iniziativa progettuale, ivi comprese, entro il limite massimo del 25% del contributo assegnato, le spese per l’acquisizione di beni ed attrezzature durevoli nonché, entro il limite massimo del 10% del contributo assegnato, le spese generali di funzionamento sostenute dal soggetto richiedente.
4. Non sono in nessun caso ammesse le spese per imprevisti e le spese voluttuarie.
5. In presenza di un elevato numero di proposte, si procede alla loro ripartizione in fasce omogenee per tipo e dimensioni quantitative ed alla corrispondente adozione di una scala di parametri di riferimento quantitativo per l’individuazione dei limiti minimi e massimi di spesa ammissibile per ciascuna fascia.

Art. 9

(Fissazione della misura dei contributi da assegnare e determinazione dell’ordine di priorità nel soddisfacimento delle domande)

1. La misura del contributo da assegnare a ciascun programma di attività e a ciascuna iniziativa progettuale è fissata con riferimento all’importo delle spese riconosciute ammissibili, come determinato ai sensi dell articolo 8, al netto della parte eventualmente coperta da altre fonti di finanziamento.
2. La determinazione dei contributi da assegnare è effettuata tenendo conto dell’obiettivo di assicurare il soddisfacimento del più alto numero di domande di contributo compatibile con lo stanziamento a disposizione.
3. Nel caso di presentazione di più iniziative progettuali da parte di uno stesso soggetto richiedente, può essere finanziato un solo progetto.
4. In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto all’ammontare complessivo del fabbisogno individuato per soddisfare le domande ammissibili a contributo, si provvede ad individuare tra le domande medesime quelle che, per la qualità degli interventi proposti e per l’impatto nei confronti della minoranza slovena, sono maggiormente rilevanti agli effetti del pieno conseguimento degli obiettivi indicati dalla legge. A tal fine sono appositamente valutati:
a) la rilevanza qualitativa del programma di attività o dell’iniziativa progettuale proposti con riguardo alla produzione e all’offerta di servizi nei propri settori di attività o al livello di progettualità espresso ai fini della valorizzazione del patrimonio storico e culturale della minoranza;
b) l’impatto e la portata del programma di attività o dell’iniziativa progettuale nei confronti della minoranza slovena, anche in considerazione della frequenza e della regolarità delle iniziative previste nel programma di attività nonché dell’ambito di attrazione e del numero dei partecipanti e dei fruitori delle attività programmate o della singola iniziativa progettuale;
c) le caratteristiche dell’area territoriale in cui vengono attuati il programma di attività o la singola iniziativa progettuale, con particolare considerazione per le aree meno servite da una produzione o da una offerta di servizi in lingua slovena nei settori delle attività culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali;
d) la particolare specializzazione e l’esperienza acquisita nel settore specifico in cui si colloca il programma annuale di attività o la singola iniziativa progettuale;
e) la straordinarietà e la non ripetitività dell’iniziativa progettuale.

Art. 10

(Commissione consultiva della minoranza slovena)

1. La Commissione consultiva per le iniziative culturali ed artistiche della minoranza slovena di cui all’articolo 8 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46 (Interventi per il sostegno di iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena nel Friuli Venezia Giulia) esprime il proprio parere di merito sui requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all’articolo 7 nonché sulla qualità dei programmi di attività e delle iniziative progettuali proposti come pure sul loro impatto nei confronti della minoranza slovena, ai fini della determinazione del finanziamento da assegnare a ciascun soggetto richiedente.

Capo IV

Assegnazione dei contributi

Art. 11

(Piani di riparto per i programmi di attività e per le iniziative progettuali di particolare rilevanza)

1. A conclusione dell’istruttoria, sentita la Commissione di cui all’articolo 10, i piani di riparto dei fondi stanziati per l’anno di riferimento per le finalità di cui all’articolo 1 sono approvati in conformità con le modalità indicate dal Piano operativo regionale.
2. Il responsabile del procedimento comunica l’esito dell’istruttoria al soggetto individuato quale destinatario del contributo.

Capo V

Concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi a sostegno dei programmi di attività di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c) della legge

Art. 12

(Impegno del contributo)

1. Il responsabile del procedimento, acquisita la dichiarazione di accettazione del contributo assegnato ed il preventivo particolare di spesa per l’impiego del medesimo contributo, con proprio decreto provvede alla concessione del contributo assegnato.
2. In conformità alle disposizioni normative in materia, con il medesimo provvedimento possono essere fissate speciali prescrizioni tendenti ad accertare l’effettivo conseguimento degli obiettivi per i quali il contributo è stato concesso.

Art. 13

(Erogazione del contributo concesso)

1. Per i contributi il cui importo supera l’ammontare di 5.000 euro, si può provvedere all’erogazione in via anticipata, contestualmente all’emissione del provvedimento di concessione di cui all’articolo 12, entro il limite del 70% dell’importo concesso.
2. Il saldo del contributo è liquidato entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione giustificativa della spesa indicata dall’articolo 14.

Art. 14

(Rendicontazione del contributo)

1. Per la rendicontazione del contributo, ai sensi dell’articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il beneficiario produce, entro e non oltre il 28 febbraio dell’anno successivo, l’elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese sostenute.
2. Con specifico riferimento al riscontro analitico della documentazione attestante l’impiego dei contributi erogati, i beneficiari sono sottoposti a verifica contabile a campione, a mezzo di un apposito controllo disposto dagli Uffici regionali.
3. La mancata, irregolare o insufficiente rendicontazione del contributo ricevuto, accertata nell’ambito del procedimento di verifica da parte degli Uffici, comporta la revoca totale o parziale dello stesso contributo.

Capo VI

Convenzioni per la realizzazione delle iniziative progettuali di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d) della legge

Art. 15

(Contenuto delle convenzioni)

1. Le iniziative progettuali incluse nel piano di riparto di cui all’articolo 11 sono realizzate sulla base di specifiche convenzioni da stipularsi con i soggetti beneficiari.
2. Le convenzioni indicate dal comma 1 prevedono espressamente:
a) l’oggetto specifico dell’iniziativa;
b) le figure dei soggetti responsabili della direzione scientifica e organizzativa dell’iniziativa;
c) l’articolazione analitica dei costi previsti;
d) l’entità del contributo concesso per la realizzazione dell’iniziativa culturale oggetto dell intesa;
e) i termini entro i quali l’iniziativa deve trovare compimento;
f) le modalità di verifica dei risultati conseguiti;
g) le modalità di rendicontazione del contributo;
h) ogni altro obbligo posto in capo alle parti.

Art. 16

(Concessione ed erogazione del contributo)

1. All’erogazione del contributo si può provvedere in via anticipata, successivamente all’approvazione delle convenzioni e all’emissione del provvedimento di concessione, entro il limite del 70% dell’importo concesso, a fronte di espressa richiesta scritta del soggetto beneficiario.
2. La quota rimanente del contributo è liquidata alla conclusione del progetto stesso secondo le modalità indicate nell’atto di convenzione.

Capo VII

Norme finali

Art. 17

(Modifiche della modulistica)

1. Eventuali modifiche ed integrazioni del modello di cui all’allegato A del presente Regolamento, previsto per la redazione delle domande di contributo dall’articolo 4, sono disposte con decreto del Direttore centrale dell’istruzione, cultura, sport e pace, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 18

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, si applicano le norme della legge regionale 7/2000.

Art. 19

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale istruzione, cultura,sport e pace Via del Lavatoio, n. 1 34133 – Trieste

Oggetto: Richiesta di contributo ai sensi della legge regionale 23/2001, articolo 5, comma 2, lettere c) e d).

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . . . . . . , residente in . . . . . . . . . . . . . . . . . via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . telefono . . . . . . . . . . . . . . . , nella sua qualità di legale rappresentante del 1) . . . . . . . . . . . . con sede legale in via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e sede amministrativa/organizzativa in via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . telefono n. . . . . . . . . . . . . . . . fax n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . codice fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . partita I.V.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c/c bancario o postale n. . . . . . . . . . . . . . . . . . ABI . . . . . . . . . . . . . . CAB . . . . . . . . . . . .

CHIEDE

ai sensi dell articolo 5, comma 2, lettere c) e d) della legge regionale 23/2001 un contributo per il programma di attività/per l iniziativa progettuale, così come dettagliato/a dalla relazione illustrativa unita alla presente.
Come previsto dal «Regolamento recante disposizioni per la concessione dei contributi previsti a favore della minoranza slovena dall articolo 5, comma 2, lettere c) e d) della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23», emanato con D.P.Reg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , allega alla presente la seguente documentazione:
a) atto costitutivo e statuto in copia (se non già in possesso della Direzione centrale in indirizzo);
b) composizione degli organi sociali (se non risultante già agli atti della Direzione centrale in indirizzo);
c) relazione riepilogativa sull attività svolta nell esercizio precedente a quello di riferimento;
d) bilancio consuntivo relativo all esercizio precedente a quello di riferimento;
e) programma e calendario delle attività previste per l anno di riferimento o progetto dettagliato della particolare iniziativa per la quale viene richiesto il contributo; f) bilancio preventivo relativo al programma di attività o al progetto della particolare iniziativa per la quale si chiede il contributo; g) attestazione resa dal legale rappresentante che le attività svolte sono rivolte alla minoranza slovena facendo uso, prevalentemente, della lingua slovena;
Dichiara infine che 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . come previsto dal proprio statuto/atto costitutivo, con lo svolgimento della propria attività culturale non persegue finalità di lucro.

Luogo e data . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Firma del legale rappresentante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Note:

1) La denominazione dell istituzione ovvero associazione deve essere indicata esattamente come iscritta nello statuto.
2) Idem come nota 1.