Decreto del Presidente della Regione 2 dicembre 2013, n. 0229/Pres.
Legge 23 febbraio 2001, n. 38, articolo 10. Insegne pubbliche e toponomastica. Individuazione Enti.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli Venezia Giulia ;
VISTO l’articolo 10 della citata legge n. 38/2001, il quale dispone che con decreto del Presidente della Regione, sulla base della proposta del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena e sentiti gli enti interessati, siano individuati, sulla base della tabella di cui all’articolo 4, i Comuni, le frazioni di Comuni, le località e gli enti in cui l’uso della lingua slovena è previsto in aggiunta a quella italiana nelle insegne degli uffici pubblici, nella carta ufficiale e, in genere, in tutte le insegne pubbliche, nonché nei gonfaloni;
ATTESO che la precitata norma prevede che le stesse disposizioni si applichino anche per le indicazioni toponomastiche e per la segnaletica stradale;
VISTO anche l’articolo 5 della legge n. 38/2001, il quale dispone che nel quadro delle disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e dei principi della medesima legge n. 38/2001, forme particolari di tutela siano garantite alle popolazioni germanofone della Val Canale, tenendo conto della situazione quadrilingue della zona, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
VISTA la legge regionale 16 novembre 2007, n. 26, recante Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena ;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2007, concernente l’approvazione della tabella dei Comuni del Friuli Venezia Giulia nei quali si applicano le misure di tutela della minoranza slovena, a norma dell’articolo 4 della legge n. 38/2001;
VISTO il proprio decreto 18 dicembre 2008, n. 0346/Pres., con il quale è stato individuato un primo elenco di comuni, di frazioni di comune, di località e di enti tenuti all’applicazione delle misure di tutela previste dal precitato articolo 10 della legge n. 38/2001, con le precisazioni, limitazioni e specificazioni a fianco di ciascuno indicate;
VISTI i propri decreti n. 0362/Pres. del 31 dicembre 2008, n. 0300/Pres. del 27 ottobre 2009, n. 070/Pres. e n. 071/Pres. del 21 marzo 2012, con i quali, a parziale modifica del precitato decreto n. 0346/Pres./2008, sono stati inseriti ulteriori enti e modificato l’ambito di applicazione delle misure di tutela di cui trattasi;
VISTA la nota prot. n. 8611 di data 23 luglio 2010, con la quale il Presidente del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena ha trasmesso la determinazione n. 3 di data 6 luglio 2010, recante una prima proposta del Comitato medesimo in ordine all’applicazione del disposto dell’articolo 10 della legge n. 38/2001 ad un gruppo di enti gestori di servizi pubblici;
ATTESO che il Comitato ha proposto l’individuazione degli enti gestori di servizi pubblici tenuti all’applicazione delle misure di tutela dell articolo 10, con modalità di attuazione, omogenee per settore di attività da parte di ciascun gruppo di enti, ed ha altresì proposto gli ambiti territoriali di applicazione;
VISTA la nota prot. n. 9274 di data 20 luglio 2012, con la quale il Comitato ha proposto un integrazione degli ambiti territoriale di applicazione;
PRESO ATTO che la precitata determinazione n. 3/2010 tiene conto delle posizioni espresse dagli enti interessati anche in sede di audizione da parte del Comitato medesimo;
PRESO ATTO che il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena ha proposto:
– di emanare un primo decreto presidenziale relativo all’applicazione del disposto dell’articolo 10 della legge n. 38/2001 da parte degli enti gestori di servizi pubblici, riservandosi l’adozione di successive proposte in applicazione della citata disposizione;
– che gli enti gestori dei pubblici servizi richiedano indicazioni ai rispettivi Comuni sulle denominazioni delle località, al fine della necessaria uniformità ed omogeneità delle stesse;
– in via generale, la facoltà di uso delle varianti locali della lingua slovena su indicazione dei rispettivi comuni;
– che gli enti gestori di pubblici servizi, alla luce delle particolari esigenze dei comuni di Tarvisio e di Malborghetto-Valbruna relative alla compresenza di più gruppi linguistici minoritari, debbano assicurare l assoluta parità di trattamento tra i gruppi linguistici presenti nel territorio;
– come priorità di attuazione del citato articolo 10 l’adeguamento delle denominazioni bilingue delle località;
– che, attesa la limitatezza delle risorse finanziarie disponibili, l’attuazione dell’articolo 10 della legge n. 38/2001 riferita a tali enti avvenga mediante una programmazione pluriennale non superiore ai cinque anni;
– che lo strumento di programmazione sia inviato al Presidente della Regione e al Comitato istituzionale paritetico entro sei mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto presidenziale relativo all’applicazione dell articolo 10 di cui si tratta;
ATTESO che, ai sensi dell articolo 10, è stato richiesto, con proprie note, il formale parere degli enti in ordine alla proposta di applicazione del disposto dell’articolo 10 della legge n. 38/2001 formulata dal Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena;
VISTA la nota prot. n. 2440 di data 23 novembre 2010 di APT – Azienda Provinciale Trasporti S.p.A. di Gorizia, con la quale si esprime parere favorevole relativamente alla proposta formulata dal Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, pur evidenziando le complessità applicative della stessa, anche per fornire un messaggio chiaro e completo alla popolazione residente;
VISTA la nota prot. n. 2747 di data 23 novembre 2010 di Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A., con la quale si precisa:
– che presso lo scalo regionale sono da tempo esposte al pubblico, sia in area arrivi che in area partenze, cartellonistiche informative multilingue, sloveno compreso, con indicazioni per i vari uffici, enti e servizi aeroportuali, siano essi di carattere istituzionale, operativo o commerciale;
– che il sito web dell’aeroporto è già da tempo disponibile con traduzione in lingua slovena;
– di ritenere quindi di avere già anticipato lo spirito delle modalità indicate nella determinazione 3/2010 del Comitato;
– di ritenere inoltre che ulteriori traduzioni rispetto alle indicazioni multilingue sopraccitate e a quelle in inglese già presenti, conformi agli standard internazionali e già ampiamente riconoscibili dall utenza, non apporterebbero significativi contributi alla comprensibilità generale delle indicazioni già presenti ma appesantirebbero solamente il percorso informativo;
VISTE le note prot. n. 350 di data 31 gennaio 2011 e n. 4810 di data 12 ottobre 2012 di SAF-Autoservizi FVG S.p.A., con le quali la società ha:
– espresso parere favorevole all’apposizione della denominazione in lingua slovena alle fermate ricadenti nei comuni bilingui;
– espresso parere favorevole all’apposizione delle informazioni permanenti relative alla decodifica degli orari e delle regole per l’utilizzo del servizio;
– espresso parere favorevole all’inserimento della denominazione bilingue delle fermate negli orari cartacei distribuiti al pubblico;
– espresso parere favorevole all’inserimento di una sintesi della carta dei servizi sul sito internet in sloveno;
– rappresentato la diversa tempistica di realizzazione sul territorio degli interventi privilegiando nella prima fase il territorio delle Valli del Natisone;
– rappresentato la difficoltà di procedere ad ulteriori interventi, quali ad esempio quelli relativi alle indicazioni di percorso bilingue a bordo dei mezzi in ragione degli attuali limiti tecnologici dei mezzi stessi;
– precisato che sta impostando i nuovi orari aggiungendo la numerazione alla normale indicazione di percorso al fine di permettere l’individuazione della direttrice tramite i numeri e non tramite le lettere;
– precisato di aver predisposto un progetto, denominato Cittadinanze in movimento, all’ interno del quale è stato realizzato un glossario in 14 lingue finalizzato a far conoscere il servizio di TPL;
VISTE le note prot. n. 14335 di data 6 aprile 2011 e n. 55263 di data 12 novembre 2012 di Trenitalia S.p.A.-Gruppo Ferrovie dello Stato, con le quali, in riferimento alla tematica di cui si tratta, si precisa che per quanto di competenza della società vi è la disponibilità a predisporre in lingua slovena la Carta dei servizi del trasporto regionale e le locandine informative delle iniziative commerciali e normative predisposte dalla Direzione regionale;
VISTA la nota prot. n. 629 di data 14 settembre 2011 di RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A., con la quale si conferma l’intenzione di procedere, nell’applicazione della legge in questione, mediante l’apposizione di una tabella bilingue all’ingresso della sede regionale;
VISTA la nota prot. n. 9822 di data 15 settembre 2011 di Anas S.p.A., con la quale si fa presente di aver già avviato il percorso progettuale di adeguamento e si esprime quindi parere favorevole in ordine alla proposta formulata dal Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, nell’intesa che l’apposizione dell’obbligo consenta il finanziamento dell intervento;
VISTA la nota prot. n. 22237 di data 15 settembre 2011 di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., con la quale, pur premettendo che la realizzazione della segnaletica bilingue comporterà un rilevante onere finanziario, si esprime parere favorevole al completamento della segnaletica bilingue su tutti i tronchi stradali di competenza individuati, riservandosi comunque di intervenire in maniera progressiva;
VISTE le note prot. n. 34832 di data 15 settembre 2011, n. 43900 di data 14 novembre 2012, n. 14880 di data 12 aprile 2013 e la nota di data 27 novembre 2013, con le quali Autovie Venete S.p.A., dopo aver effettuato un approfondimento sulla tematica, ha infine assicurato, anche alla luce della posizione assunta sulla materia da Anas S.p.A. e pur nell’attesa della revisione del parere dell’Ente concedente, di dare attuazione nel rispetto delle vigenti normative alle tutele previste dall’articolo 10 della legge n. 38/2001;
PRESO ATTO che la medesima società, nel condividere l’esigenza dell’omogeneità degli interventi di cui trattasi nella rete autostradale regionale, ha rappresentato che l’attuazione dei medesimi dovrà naturalmente tenere conto delle risorse disponibili e della necessaria tempistica realizzativa;
VISTA la nota prot. n. 23830 di data 26 settembre 2011 di Trieste Trasporti S.p.A., con la quale si significa che la società:
– appone, nelle località già a suo tempo previste dalla normativa, sulle paline e all’interno dei chioschi di fermata, orari in italiano e sloveno;
– edita, in occasione dell entrata in vigore dell’orario invernale ed estivo, l’opuscolo completo degli orari di tutte le linee, che viene distribuito tramite la stampa locale ed altri canali di comunicazione, sia in versione italiana che slovena;
– pubblica nelle due lingue e distribuisce la carta dei servizi;
– esprime parere di massima favorevole in ordine all apposizione, sugli indicatori esterni degli autobus, della denominazione italiana e slovena delle località nei termini proposti dal Comitato, con la precisazione che tale soluzione determinerà, in caso di un numero elevato di caratteri, lo scorrimento orizzontale della scritta e quindi minore facilità di lettura;
– ha sottoscritto con la Provincia di Trieste, in data 5 aprile 2011, una proroga del contratto di servizio fino al 31 dicembre 2014 e che, all’art. 4 dello stesso atto di proroga, si dà atto che le infrastrutture di fermata sono di proprietà di terzi, ancorché destinate al servizio di T.P.L;
VISTE la nota prot. n. 3737 di data 27 ottobre 2011 di RFI Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato, con la quale si comunica che non si potrà dare immediato e concreto riscontro all’esigenza rappresentata in quanto i finanziamenti allo stato attuale disponibili sono severamente limitati e completamente destinati alle prioritarie esigenze della sicurezza dell esercizio ferroviario, e la successiva nota prot. n. 2058 di data 8 maggio 2013, con la quale si comunica che per avviare il percorso di adeguamento alla normativa in questione sono state interessate le competenti strutture centrali;
VISTE le note prot. n. 1127 di data 19 gennaio 2012, n. 8361 di data 13 aprile 2012 e n. 7478 di data 18 aprile 2013 di Autostrade per l Italia S.p.A., con le quali, al termine di una complessa istruttoria e dopo aver rappresentato nel corso della medesima che nessun segnale può contenere iscrizioni in più di due lingue, si esprime parere favorevole sull inserimento nella segnaletica di indicazione che precede le uscite di Malborghetto-Valbruna e Tarvisio della denominazione delle due località anche in lingua slovena;
VISTA la nota prot. n. 208 di data 29 febbraio 2012 di Poste Italiane S.p.A., con la quale:
– in ordine alla integrazione della denominazione delle località proposte con la denominazione in lingua slovena, inserendo tale denominazione negli elenchi delle località diffusi in Italia e all’estero, si rappresenta la disponibilità ad aggiornare le banche dati dei codici di avviamento postale esistenti in versione cartacea ed elettronica, integrando, con la traduzione in lingua slovena, la denominazione delle località;
– si evidenzia la necessità di ricevere l’elenco delle località di interesse completato con le doppie denominazioni in italiano e in sloveno;
– si rappresenta, con riguardo all’inserimento della denominazione delle località in entrambe le lingue in tutti gli atti ufficiali, compresi gli annulli postali, di aver già provveduto ad integrare con la traduzione in lingua slovena i moduli per la notifica degli atti giudiziari previsti dalla legge n. 890/1982;
– si rappresenta, per gli annulli postali, che l’attuale sistema di timbratura/affrancatura è prevalentemente automatizzato e, di conseguenza, un eventuale integrazione in lingua slovena, soprattutto per la presenza di caratteri speciali, determinerebbe notevoli difficoltà di ordine tecnico, riguardanti tutti i sistemi informativi anche delle società del Gruppo, superabili esclusivamente effettuando ingenti investimenti economici, non ravvisando quindi le condizioni per procedere all’integrazione richiesta;
– si fa presente, con riguardo alle indicazioni per il pubblico negli uffici postali ricadenti nei territori in questione, che le insegne esterne degli uffici postali non prevedono la denominazione della località, non ravvisando quindi la necessità dell’integrazione richiesta, e che l’adozione di segnaletica in doppia lingua all’ interno degli uffici comporterebbe un impatto economico tale da non ritenere percorribili ulteriori interventi;
– per quanto riguarda l’utilizzo della lingua slovena all’interno degli uffici postali, si evidenzia che, proprio in considerazione del concreto interesse che l’Azienda riserva alla propria clientela ed al fine di agevolare l’accesso ai servizi offerti, sono state messe in atto misure di adeguamento linguistico attraverso l’impiego di personale bilingue;
ATTESA l’opportunità che l’introduzione e l’attuazione delle tutele previste a favore della minoranza linguistica slovena dall’articolo 10 della legge n. 38/2001 avvenga nel rispetto delle diverse sensibilità presenti nel territorio e ricercando la più ampia condivisione degli enti, tenendo inoltre conto della necessità di contemperare le diverse esigenze ed istanze delle comunità locali con le effettive difficoltà e complessità realizzative degli interventi, determinate anche, nell’attuale contesto di congiuntura economica, dalla necessità di reperire le adeguate risorse finanziarie;
RITENUTO pertanto, nel rispetto delle finalità della norma in questione, di dare attuazione a quanto previsto dalla disposizione di cui si tratta ricercando, per le considerazioni su espresse, l’opportuna e necessaria gradualità delle modalità attuative;
ATTESO che i pareri espressi da Anas S.p.A., Autovie Venete S.p.A. e APT- Azienda Provinciale Trasporti S.p.A. di Gorizia sono favorevoli alla realizzazione degli interventi di cui trattasi;
ATTESO che il parere espresso da Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. è sostanzialmente favorevole alla realizzazione degli interventi di cui trattasi;
ATTESO che quanto espresso da Trenitalia-Gruppo Ferrovie dello Stato attesta la volontà di avviare l’attuazione della legge n. 38/2001;
ATTESO, che pur non avendo ancora corrisposto alla richiesta di approfondimenti, quanto espresso da RFI Rete Ferroviaria Italiana-Gruppo Ferrovie dello Stato attesta la volontà di dare attuazione alla legge n. 38/2001, pur rappresentando l’opportunità e la necessità, per carenza di risorse, di avviare gli interventi compatibilmente con le disponibilità finanziarie;
VALUTATA in via generale l’entità tecnica e finanziaria delle tipologie di intervento richieste sui sistemi informatici;
RITENUTO quindi di considerare anche i sopra citati pareri come sostanzialmente favorevoli formulando peraltro la raccomandazione che al momento dell’aggiornamento o della revisione dei sistemi informativi di gestione vengano individuate le soluzioni tecniche per corrispondere alle esigenze di tutela rappresentate;
RITENUTO che gli interventi già attuati da Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. in materia siano idonei a garantire la tutela di cui all’articolo 10;
RITENUTO che gli interventi proposti da Trieste Trasporti S.p.A. siano idonei a garantire la tutela di cui all’articolo 10, formulando la raccomandazione di individuare le possibili soluzioni tecniche per i messaggi bilingui all’interno delle vetture;
RITENUTO che gli interventi proposti da SAF-Autoservizi FVG S.p.A. siano idonei a garantire le tutele di cui all’articolo 10 e che, al fine di assicurare un livello coerente con quello garantito dalle altre aziende operanti nel settore dei trasporti pubblici locali, sia opportuno formulare la raccomandazione di individuare le possibili soluzioni tecniche per i messaggi bilingui all’interno delle vetture;
RITENUTO che gli interventi proposti da Poste Italiane S.p.A. siano solo parzialmente idonei a garantire la tutela di cui all’articolo 10, e che quindi, in aggiunta agli interventi proposti dall’Ente, tenuto conto del limitato numero di strutture interessate e delle caratteristiche degli interventi richiesti nelle medesime strutture, debbano essere adottate modalità informative bilingui all interno degli uffici postali, formulando inoltre la raccomandazione che al momento dell aggiornamento o della revisione dei sistemi informativi di gestione vengano individuate le soluzioni tecniche per corrispondere alle esigenze di tutela rappresentate;
RITENUTO che gli interventi attuativi proposti da Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. in ordine alla segnaletica bilingue siano idonei a garantire la tutela di cui all’articolo 10;
RITENUTO che Autostrade per l Italia S.p.A. avvii gli interventi per apporre la segnaletica in lingua italiana e slovena, mantenendo comunque l eventuale tutela già presente per altre lingue minoritarie e ricercando le possibili soluzioni consentite dalla vigente normativa per garantire lo stesso livello di tutela e la parità di trattamento tra i gruppi linguistici presenti nel territorio;
RITENUTO inoltre di formulare la raccomandazione a Autovie Venete S.p.A., Anas S.p.A. e Autostrade per l Italia S.p.A. di concordare le modalità di diffusione delle informazioni di servizio con la traduzione del testo anche in lingua slovena, al fine di assicurare l omogeneità sul tratto autostradale gestito;
RITENUTO, al fine di ricercare il più ampio coordinamento delle misure di tutela di cui all’articolo 10, di individuare quale ambito territoriale di applicazione delle medesime da parte degli enti di cui si tratta, quello già perimetrato ai sensi dei propri decreti n. 0346/Pres. del 18 dicembre 2008, n. 0362/Pres. del 31 dicembre 2008, n. 0300/Pres. del 27 ottobre 2009, n. 070/Pres. e n. 071/Pres. del 21 marzo 2012, con le precisazioni, limitazioni e specificazioni recate;
RITENUTO di derogare a tale delimitazione, facendo riferimento a quella del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2007, esclusivamente per la RAI- Radiotelevisione Italiana S.p.A., in ragione della peculiare natura dell’ente e del servizio reso;
RITENUTO, in relazione a quanto espresso dal Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena nella precitata determinazione n. 3/2010, di:
– condividere e fare proprie le considerazioni in ordine alla facoltà di uso delle varianti locali della lingua slovena, su indicazione dei rispettivi comuni, che comunque rientrano nelle tutele di cui alla legge n. 38/2001;
– di condividere, quanto alle denominazioni delle località ed al fine della necessaria uniformità ed omogeneità delle stesse, che gli enti gestori dei pubblici servizi debbano richiedere indicazioni ai rispettivi Comuni ed attenersi alle medesime;
– di condividere che gli enti gestori di pubblici servizi, alla luce delle particolari esigenze dei comuni di Tarvisio e di Malborghetto-Valbruna relative alla compresenza di più gruppi linguistici minoritari, debbano individuare le modalità per assicurare la parità di trattamento tra i gruppi linguistici presenti nel territorio;
– di condividere che la priorità di attuazione dell articolo 10 della legge n. 38/2001 sia l’adeguamento delle denominazioni bilingue delle località;
ATTESO che l’introduzione delle misure di tutela di cui si tratta, in ragione della complessità progettuale e realizzativa degli interventi nonché dell’impegno finanziario richiesto, non potrà che avvenire con gradualità temporale, con la raccomandazione peraltro di avviare fin da subito il percorso attuativo dando priorità agli interventi di più immediata realizzazione;
ATTESO che l’articolo 10 della precitata legge n. 38/2001 esprime una disposizione procedurale con l’indicazione dello strumento e dei soggetti coinvolti e che pertanto appare possibile l’adozione di più provvedimenti presidenziali di analogo contenuto, che tengano conto delle diversi fasi di avanzamento dei vari iter amministrativi;
RITENUTO pertanto, ai sensi dell’articolo 10 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e alla luce della proposta del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, di provvedere all’individuazione degli enti gestori di servizi pubblici, attuali concessionari dei medesimi, tenuti all’attuazione delle misure di tutela a favore della minoranza linguistica slovena;
DECRETA

1. Ai sensi dell’articolo 10 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e con riferimento all’ambito territoriale come individuato in premessa e delimitato dai decreti n. 0346/Pres del 18 dicembre 2008, n. 0362/Pres. del 31 dicembre 2008, n. 0300/Pres del 27 ottobre 2009, n. 070/Pres. e n. 071/Pres. del 21 marzo 2012, sono individuati gli enti, di cui all’elenco allegato parte integrante al presente decreto, attuali concessionari di servizi pubblici, con le precisazioni, limitazioni e specificazioni a fianco di ciascuno indicate.
2. Di formulare agli enti di cui all’elenco allegato le raccomandazioni in premessa specificate.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Allegato decreto Enti

SETTORE OMOGENEO VIABILITA

Anas s.p.A.: posizionamento sulla rete stradale gestita di cartelli stradali ed indicazioni per il pubblico recanti anche in lingua slovena la denominazione della località, come indicata dai rispettivi comuni, e le informazioni di servizio.
Autovie Venete s.p.A.: posizionamento sulla rete stradale gestita di cartelli stradali ed indicazioni per il pubblico recanti anche in lingua slovena la denominazione della località, come indicata dai rispettivi comuni, e le informazioni di servizio.
Autostrade per l Italia s.p.A.: posizionamento sulla rete stradale gestita di cartelli stradali ed indicazioni per il pubblico recanti anche in lingua slovena la denominazione della località, come indicata dai rispettivi comuni, e le informazioni di servizio.
Friuli Venezia Giulia strade s.p.A.: posizionamento sulla rete stradale gestita di cartelli stradali ed indicazioni per il pubblico recanti anche in lingua slovena la denominazione della località, come indicata dai rispettivi comuni, e le informazioni di servizio.

SETTORE OMOGENEO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

Trieste Trasporti s.p.A.: apposizione sugli automezzi anche della denominazione slovena delle località come indicata dai rispettivi comuni; pari denominazione va riportata nella forma bilingue sulle pubblicazioni dirette al pubblico; indicazioni alle fermate, orari ed altre indicazioni dirette al pubblico corredate dalla traduzione in lingua slovena.
SAF-Autoservizi F.V.G. s.p.A. di Udine: denominazione anche in lingua slovena delle località come indicata dai rispettivi comuni sulle pubblicazioni dirette al pubblico; indicazioni alle fermate, orari ed altre indicazioni dirette al pubblico corredate dalla traduzione in lingua slovena.
Azienda Provinciale Trasporti s.p.A. – APT di Gorizia: apposizione sugli automezzi anche della denominazione slovena delle località come indicata dai rispettivi comuni; pari denominazione va riportata nella forma bilingue sulle pubblicazioni dirette al pubblico; indicazioni alle fermate, orari ed altre indicazioni dirette al pubblico corredate dalla traduzione in lingua slovena.

SETTORE OMOGENEO TRASPORTI FERROVIARI

Rete ferroviaria italiana s.p.A.: integrazione delle denominazioni delle stazioni ricadenti nel territorio perimetrato con la denominazione in lingua slovena come indicata dai rispettivi comuni, e conseguente apposizione della denominazione bilingue nelle relative stazioni, nonché traduzione in lingua slovena degli avvisi per il pubblico apposti.
Trenitalia s.p.A.: integrazione nelle stazioni ricadenti nel territorio perimetrato delle denominazioni delle stesse in lingua slovena, come indicata dai rispettivi comuni, e conseguente apposizione della denominazione bilingue negli orari e avvisi per il pubblico apposti.

SETTORE OMOGENEO TRASPORTI AEREI

Aeroporto Friuli Venezia Giulia s.p.A.: indicazioni per il pubblico con la traduzione in lingua slovena.

SETTORE OMOGENEO SERVIZI POSTALI

Poste Italiane s.p.A.: integrazione della denominazione delle località con la denominazione in lingua slovena, come indicata dai rispettivi comuni, inserendo tale denominazione negli elenchi delle località, diffusi in Italia ed all estero; indicazioni per il pubblico con la traduzione in lingua slovena all interno degli uffici postali.

SETTORE OMOGENEO SERVIZI TELEVISIVI

Rai Radiotelevisione Italiana s.p.A.: apposizione presso la sede regionale di tabelle bilingui italiano sloveno recanti indicazioni e informazioni per il pubblico.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI