Memorandum d’intesa firmato a Londra il 5 ottobre 1954 fra i Governi d’Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e di Jugoslavia, concernente il Territorio Libero di Trieste

1. In vista del fatto che è stata constatata l’impossibilità di tradurre in atto le clausole del Trattato di pace con l’Italia relative al Territorio Libero di Trieste, i Governi del Regno Unito, degli Stati Uniti e di Jugoslavia hanno mantenuto dalla fine della guerra occupazione e Governo militare nelle Zone A e B del Territorio. Quando il Trattato fu firmato non era mai stato inteso che queste responsabilità dovessero essere altro che temporanee e i Governi d’Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e della Jugoslavia, quali paesi principalmente interessati, si sono recentemente consultati tra loro per esaminare la maniera migliore per mettere fine all’attuale insoddisfacente situazione. A seguito di che essi si sono messi d’accordo sulle seguenti misure di carattere pratico.

2. Non appena il presente Memorandum d’intesa sarà stato parafato e le rettifiche alla linea di demarcazíone da esso previste saranno state eseguite, i Governi del Regno Unito, degli Stati Uniti e di Jugoslavia porranno termine al Governo militare nelle Zone A e B del Territorio. I Governi del Regno Unito e degli Stati Uniti ritireranno le loro Forze Armate dalla zona a nord della nuova linea di demarcazione e cederanno l’Amministrazione di tale zona al Governo italiano. I Governi italiano e jugoslavo estenderanno immediatamente la loro Amministrazione civile sulla zona per la quale avranno la responsabilità.

3. Le rettifiche della linea di demarcazione, di cui al paragrafo 2, verranno eseguite in conformità con la carta di cui all’Allegato I. Una demarcazione preliminare sarà eseguita da rappresentanti del Governo Militare Alleato e del Governo Militare jugoslavo non appena il presente Memorandum d’intesa sarà stato parafato e in ogni caso entro tre settimane dalla data della parafatura. I Governi italiano e jugoslavo nomineranno immediatamente una Commissione di demarcazione con il compito di stabilire una più precisa determinazione della linea di demarcazione, in conformità con la carta di cui all’Allegato I.

4. I Governi italiano e jugoslavo concordano di dare esecuzione allo Statuto speciale contenuto nell’Allegato II.

5. Il Governo italiano si impegna a mantenere il Porto Franco a Trieste in armonia con le disposizioni degli articoli da 1 a 20 dell’Allegato VIII del Trattato di pace con l’Italia.

6. I Governi italiano e jugoslavo convengono di non intraprendere alcuna azione giudiziaria o amministrativa diretta a sottoporre a procedimenti o discriminazioni la persona o i beni di qualsiasi residente nelle zone che vengono sottoposte alla loro amministrazione civile in base al presente Memorandum d’intesa per passate attività politiche connesse con la soluzione del problema del Territorio Libero di Trieste.

7. I Governi italiano e jugoslavo convengono di aprire negoziati entro un periodo di due mesi dalla parafatura del presente Memorandum d’intesa allo scopo di raggiungere prontamente un accordo che regoli il traffico locale e che comprenda facilitazioni per il movimento dei residenti nelle zone límitrofe, per terra e per mare, attraverso la linea di demarcazione, per normali attività commerciali e di altro genere nonché per i trasporti e le comunicazioni. Quest’accordo riguarderà Trieste e l’area adiacente. In attesa della conclusione del predetto accordo le competenti autorità, ciascuna per quanto le concerne, prenderanno misure appropriate allo scopo di facilitare il traffico locale.

8. Per il periodo di un anno a partire dalla parafatura del presente Memorandum d’intesa le persone già residenti (” pertinenti “) e nelle zone che vengono sotto l’Amministrazione civile dell’Italia o della Jugoslavia saranno libere di farvi ritorno. Le persone che ritorneranno, così come quelle che vi abbiano già fatto ritorno, godranno degli stessi diritti degli altri residenti in tali zone. I loro beni ed averi saranno a loro disposizione, secondo le leggi in vigore, salvo che essi li abbiano alienati nel frattempo. Per un periodo di due anni dalla parafatura del presente Memorandum d’intesa le persone già residenti nell’una o nell’altra delle predette zone e che non intendono di ritornarvi, e le persone ivi attualmente residenti le quali decidano, entro un anno dalla parafatura del presente Memorandum d’intesa, di abbandonare tale residenza, avranno facoltà di trasferire i loro beni mobili ed i loro fondi. Nessun diritto d’esportazione o di importazione o tassa di qualsiasi altro genere verrà imposto in relazione con il trasferimento di tali beni. Le somme derivanti dalla vendita dei beni delle persone, ovunque residenti, che entro due anni dalla parafatura del presente Memorandum d’intesa abbiano deciso di alienare i propri beni mobili e immobili, saranno depositate in conti speciali presso le Banche nazionali d’Italia o di Jugoslavia. Il saldo tra questi due conti sarà liquidato dai due Governi al termine del periodo di due anni. I Governi italiano e jugoslavo, senza pregiudizio dell’esecuzione immediata delle norme contenute nel presente paragrafo, si impegnano a concludere un accordo dettagliato entro sei mesi dalla parafatura del presente Memorandum d’intesa.

9. Il presente Memorandum d’intesa verrà comunicato al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Londra, 5 ottobre 1954

ALLEGATO I

È una carta geografica con i confini, che sono quelli attuali.

ALLEGATO II

STATUTO SPECIALE

Considerando che è intenzione comune del Governo italiano e del Governo jugoslavo di assicurare i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali senza distinzione di razza, di sesso, di lingua e di religione nelle zone che, in base alle disposizioni del presente Memorandum d’intesa, vengono sotto la loro amministrazione, viene convenuto quanto segue:

1. Nell’amministrazione delle rispettive zone le autorità italiane e jugoslave si conformeranno ai principi della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, in maniera che tutti gli abitanti delle due zone possano, senza discriminazione, avere il pieno godimento dei diritti e delle libertà fondamentali stabiliti nella predetta Dichiarazione.

2. Gli appartenenti al gruppo etnico jugoslavo nella zona amministrata dall’Italia e gli appartenenti al gruppo etnico italiano nella zona amministrata dalla Jugoslavia godranno della parità dei diritti e di trattamento con gli altri abitanti delle due zone. Questa parità implica che essi godranno: a. della uguaglianza con gli altri cittadini riguardo ai diritti politici e civili, nonché agli altri diritti dell’uomo e libertà fondamentali garantiti dall’art. 1; b. di ugualí diritti nel conseguimento e nell’esercizio dei pubblici servizi, funzioni, professioni ed onori; c. della uguaglianza di accesso agli uffici pubblici ed amministrativi; a questo riguardo le amministrazioni italiana e jugoslava saranno guidate dal principio di facilitare, rispettivamente al gruppo etnico jugoslavo ed al gruppo etnico italiano sotto la loro amministrazione, una equa rappresentanza nelle cariche amministrative e specialmente in quei campi, quali l’Ispettorato delle scuole, in cui gli interessi di tali abitanti sono particolarmente in causa; d. dell’uguaglianza di trattamento nell’esercizio dei loro mestieri o professioni, nell’agricoltura, nel commercio, nell’industria o in ogni altro campo, e nell’organizzare e dirigere associazioni e organismi economici per questo scopo. Tale uguaglianza di trattamento riguarderà anche la tassazione. A questo riguardo coloro che esercitano attualmente un mestiere od una professione e non posseggono il diploma o certificato prescritto per l’esercizio di tale attività, avranno quattro anni di tempo dalla data della parafatura del presente Memorandum d’intesa per conseguire il necessario diploma o certificato. Ai predetti non verrà impedito l’esercizio del loro mestiere o professione in conseguenza della mancanza dei prescritti titoli, salvo che essi abbiano omesso di conseguirli nel predetto termine di quattro anni; e. dell’eguaglianza di trattamento nell’uso delle lingue come è precisato al successivo articolo 5; f. uguaglianza con gli altri cittadini nel settore dell’assistenza sociale e delle pensioni (indennità malattia, pensioni vecchiaia e invalidità, incluse invalidità causate dalla guerra e pensioni ai congiunti dei caduti in guerra).

3. L’incitamento all’odio nazionale e razziale nelle due zone è proibito e qualsiasi atto del genere sarà punito.

4. Il carattere etnico ed il libero sviluppo culturale del gruppo etnico jugoslavo nella zona amministrata dall’Italia e del gruppo etnico italiano nella zona amministrata dalla Jugoslavia saranno salvaguardati: a. essi avranno diritto ad una loro propria stampa nella lingua materna; b. le organizzazioni educative, culturali, sociali e sportive di entrambi i gruppi avranno libertà di funzionamento in conformità con le leggi in vigore. A tali organizzazioni sarà concesso un trattamento pari a quello accordato ad altre organizzazioni corrispondenti nelle loro rispettive zone specialmente per quanto concerne l’uso di edifici pubblici, la radio e l’assistenza a carico di fondi pubblici; e le autorità italiane e jugoslave si adopereranno altresí per assicurare a tali organizzazioni il mantenimento delle stesse facilitazioni di cui godono ora, o di altre equivalenti; c. ad entrambi i gruppi saranno concessi asili d’infanzia, scuole elementari, secondarie e professionali con insegnamento nella lingua materna. Tali scuole saranno conservate in tutte le località della zona amministrata dall’Italia dove vi siano fanciulli appartenenti al gruppo etnico jugoslavo, ed in tutte le località della zona amministrata dalla Jugoslavia dove vi siano fanciulli appartenenti al gruppo etnico italiano. I Governi italiano e jugoslavo convengono di conservare le scuole esistenti, secondo l’elenco allegato, e che sono destinate ai gruppi etnici delle zone sotto la loro rispettiva amministrazione. Essi si consulteranno nella Commissione mista di cui all’ultimo articolo del presente Statuto prima di chiudere una di dette scuole. Dette scuole godranno di parità di trattamento con le altre scuole dello stesso tipo nelle zone amministrate rispettivamente dall’Italia e dalla Jugoslavia per quanto concerne l’assegnazione di libri di testo, di edifici e di altri mezzi materiali, nonché il numero e la posizione degli insegnanti ed il riconoscimento dei titoli di studio. Le Autorità italiane e jugoslave si adopereranno per assicurare che l’insegnamento in tali scuole venga impartito da insegnanti della stessa lingua madre degli alunni.
Le autorità italiane e jugoslave promuoveranno sollecitamente quelle disposizioni giuridiche che possano rendersi necessarie affinché l’organizzazione permanente di tali scuole sia regolata in conformità con le disposizioni che precedono. Gli insegnanti di lingua italiana che alla data della parafatura del presente Memorandum d’intesa prestano servizio come insegnanti nell’organizzazione scolastica della zona amministrata dalla Jugoslavia e gli insegnanti di lingua slovena che alla stessa data prestano servizio come insegnanti nell’organizzazione scolastica della zona amministrata dall’Italia non saranno rimossi dai loro posti per il motivo che non dispongono dei prescritti diplomi di abilitazione. Questa disposizione eccezionale non dovrà valere come precedente o essere invocata come applicabíle ad altri casi all’infuori di quelli relativi alle categorie sopra specificate. Nel quadro delle leggi in vigore le autorità jugoslave e italiane faranno quanto ragionevolmente possibile per dare ai predetti insegnanti la opportunità, come previsto nel precedente articolo 2 (d), di conseguire il medesimo status del personale insegnante di ruolo. I programmi scolastici delle scuole sopra menzionate non dovranno essere di ostacolo al carattere nazionale degli alunni

5. Gli appartenenti al gruppo etnico jugoslavo nella zona amministrata dall’Italia e gli appartenenti al gruppo etnico italiano nella zona amministrata dalla Jugoslavia saranno liberi di usare la loro lingua nei loro rapporti personali ed ufficiali con le autorità amministrative e giudiziarie delle due zone. Essi avranno il diritto di ricevere risposta nella loro stessa lingua da parte delle autorità; nelle risposte verbali, direttamente o per il tramite di un interprete; nella corrispondenza, almeno una traduzione delle risposte dovrà essere fornita dalle Autorità. Gli atti pubblici concernenti gli appartenenti ai due gruppi etnici, comprese le sentenze dei Tribunali, saranno accompagnati da una traduzione nella rispettiva lingua. Lo stesso principio si applicherà agli avvisi ufficiali, alle pubbliche ordinanze ed alle pubblicazioni ufficiali. Nella zona sotto l’amministrazione italiana le iscrizioni sugli enti pubblici ed i nomi delle località e delle strade saranno nella lingua del gruppo etnico jugoslavo, oltre che nella lingua dell’Autorità amministratrice, in quei distretti elettorali del Comune di Trieste e negli altri Comuni nei quali gli appartenenti al detto gruppo etnico costituiscono un elemento rilevante (almeno un quarto) della popolazione; nei Comuni della zona sotto amministrazione jugoslava, dove gli appartenenti al gruppo etnico italiano costituiscono un elemento rilevante (almeno un quarto) della popolazione, tali iscrizioni e tali nomi saranno in italiano, oltre che nella lingua della Autorità Amministratrice.

6. Lo sviluppo economico della popolazione etnicamente jugoslava nella zona amministrata dall’Italia e della popolazione etnicamente italiana nella zona amministrata dalla Jugoslavia, sarà assicurato senza discriminazione e con un’equa ripartizione dei mezzi finanziari disponibili.

7. Nessun mutamento dovrebbe essere apportato alle circoscrizioni delle unità amministrative fondamentali, nelle zone che vengono rispettivamente sotto l’amministrazione civile dell’Italia e della Jugoslavia, con l’intento di arrecare pregiudizio alla composizione etnica delle unità stesse.

8. Una speciale Commissione mista italo-jugoslava verrà istituita con compiti di assistenza e consultazione sui problemi relativi alla protezione del gruppo etnico jugoslavo nella zona sotto amministrazione italiana e del gruppo etnico italiano nella zona sotto amministrazione jugoslava. La Commissione esaminerà altresí i reclami e le questioni sollevate da individui appartenenti ai rispettivi gruppi etnici in merito alla esecuzione del presente Statuto. I Governi italiano e jugoslavo faciliteranno le visite di tale Commissione alle zone sotto la loro amministrazione e accorderanno ogni agevolazione per l’assolvimento dei suoi compiti. I due Governi si impegnano a negoziare immediatamente un particolareggiato regolamento relativo al funzionamento della Commissione.

Londra, 5 ottobre 1954.

VLADIMIR VELEBIT

MANLIO BROSIO

I PROTOCOLLI AGGIUNTIVI

Porto franco

Lettera dell’Ambasciatore d’Italia a Londra all’Ambasciatore di Jugoslavia: In vista della inapplicabilità delle disposizioni dell’Allegato VIII del Trattato di pace con l’Italia relative ad un regime internazionale del Porto Franco di Trieste ed in relazione all’art. 5 del Memorandum d’intesa parafato oggi, il Governo italiano invita il Suo Governo a partecipare con altri Governi interessati ad una riunione in data prossima per consultarsi circa la elaborazione delle misure necessarie per applicare nel quadro della situazione esistente gli articoli da 1 a 20 dell’Allegato VIII del Trattato di pace con l’Italia allo scopo di assicurare il più ampio uso possibile del Porto Franco in armonia con le necessità del commercio internazionale. Nelle more delle sopramenzionate consultazioni, il Governo italiano emanerà norme preliminari per regolare l’amministrazione del Porto Franco.

Sedi culturali Lettera dell’Ambasciatore d’Italia a Londra all’Ambasciatore Jugoslavia: Il mio Governo desidera informarLa che, nell’assumere l’amministrazione della zona per la quale sarà responsabile in base alle disposizioni del Memorandum d’intesa parafato oggi a Londra, esso renderà disponibile una casa in Roíano o in altro sobborgo da essere adibita a sede culturale per la comunità slovena di Trieste e metterà altresì a disposizione i fondi per la costruzione e l’arredamento di una nuova sede culturale in via Petronio. P, confermato che anche la ” Narodni Dom ” a San Giovanni è disponibile per essere adibita a sede culturale. È inteso dal mio Governo che per parte sua il Governo jugoslavo è disposto a prendere in favorevole considerazione le richieste fatte da organizzazioni culturali italiane per ottenere ulteriori locali per le loro attività culturali nella zona che viene sotto l’amministrazione jugoslava.

Risposta dell’Ambasciatore di Jugoslavia a Londra all’Ambasciatore d’Italia: Desidero ringraziarLa per la Sua lettera del 5 ottobre 1954 relativa alle sedi da mettere a disposizione di organizzazioni culturali slovene in Trieste e nei suoi sobborghi e di informarLa che il Governo jugoslavo è pronto a prendere in favorevole considerazione richieste di organizzazioni culturali italiane intese ad ottenere ulteriori locali per le loro attività culturali nella zona che viene sotto l’amminístrazione jugoslava.

Uffici per lo svolgimento delle funzioni consolari

Lettera dell’Ambasciatore d’Italia a Londra all’Ambascíatore di Jugoslavia: Ho l’onore di riferirmi al Memorandum d’intesa parafato oggi a Londra e di chiedere se il Suo Governo è d’accordo a che il mio Governo apra un Ufficio in Capodistria per lo svolgimento delle funzioni consolari nei riguardi del territorio che verrà sotto l’amministrazione jugoslava in base alle disposizioni del Memorandum sopra menzionato. Nel caso che il Suo Governo sia d’accordo il mio Governo si propone di nominare un Console a capo di tale Ufficio. Sono in grado di dichiarare che il mio Governo, per parte sua, è pronto ad approvare la conversione della rappresentanza jugoslava a Trieste in un Ufficio per lo svolgimento delle funzioni consolari nei riguardi del territorio che verrà sotto l’amministrazione italiana ai termini del Memorandum d’intesa.

Risposta dell’Ambasciatore di Jugoslavia a Londra all’Ambasciatore d’Italia: Ho l’onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna e di ringraziarLa per la proposta del Suo Governo relativa alla rappresentanza del Governo jugoslavo in Trieste. Il mio Governo si propone di nominare un Console Generale come Capo della sua rappresentanza a Trieste. Il mio Governo è d’accordo, da parte sua, per l’apertura da parte del Suo Governo di un Ufficio in Capodistria per lo svolgimento delle funzioni consolari nei riguardi del territorio che verrà sotto l’amministrazione jugoslava.

Trapasso dei poteri

Lettere identiche dirette dal Signor Harrison e dal Signor Thompson all’Ambasciatore d’Italia a Londra: Il mio Governo si riferisce alla decisione contenuta nel Memorandum d’intesa del 5 ottobre 1954 tra i Governi d’Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e Jugoslavia, in base alle disposizioni del quale la responsabilità per la zona del Territorio Libero di Trieste amministrata dal Governo Militare del Regno Unito e degli Stati Uniti sarà da questo lasciata ed assunta dal Governo italiano. Per assicurare che la cessazione del Governo Militare e l’assunzione dell’amministrazione da parte dell’Italia, come pure il ritiro delle truppe del Regno Unito e degli Stati Uniti e l’entrata delle truppe italiane abbiano luogo in maniera sollecita e indisturbata, si propone che il Governo italiano designi un suo rappresentante per incontrarsi ad una data prossima con il Comandante della zona anglo-americana al fine di stabilire le misure del caso. Il mio Governo spera di essere in grado di eseguire tali misure entro un mese dalla data della parafatura del Memorandum d’intesa.

Lettere identiche dell’Ambasciatore d’Italia a Londra al Signor Harrison e al Signor Thompson: Ho il piacere di accusare ricevuta ecc. ecc. Il mio Governo ha designato il Generale di Divisione Edmondo De Renzi quale suo rappresentante per incontrarsi con il Comandante della zona anglo-americana del Territorio Libero di Trieste per stabilire gli accordi relativi al cambio di amministrazione in quella zona del Territorio Libero di Trieste la cui responsabilità sarà assunta dall’Italia. Resta inteso che non appena le rettifiche della linea di demarcazione saranno state eseguite, avrà luogo l’ingresso delle truppe italiane, nel momento indicato in detti accordi e simultaneamente con il ritiro definitivo delle forze armate britanniche ed americane e l’assunzione della responsabilità da parte dell’Italia.

Liste delle scuole esistenti

menzionate nell’articolo 4 (c) dell’Allegato II (Statuto Speciale) del Memorandum d’intesa I.

I. Scuole slovene attualmente in funzione nella zona che viene sotto l’amministrazione dell’Italia in base al Memorandum d’intesa.

1. ASILI INFANTILI

a) Municipio di Trieste: Barcola, Gretta via S. Fortunato, San Giovanni, San Giacomo, Servola, San Sabba, Longera, Basovizza, Trebiciano, Villa Opicina, S. Croce, Prosecco; b) Comune di Duino-Aurisina: Malchina, Aurisina, Duino; c) Comune di Sgonico: Sgonico, Gabrovizza; d) Comune di Monrupino: Monrupino; e) Comune di San Dorligo della Valle: San Dorligo della Valle, Bagnoli della Rosandra, Sant’Antonio in Bosco, Domio.

2. SCUOLE ELEMENTARI

a) Municipio di Trieste: San Giacomo, via S. Francesco, Via Donadoni, Servola, Cattinara, Roiano, Sant’Anna, San Giovanni, Barcola, Villa Opicina, Prosecco, Santa Croce, Trebiciano, Gropada, Basovizza; b) Comune di Duino-Aurisina: Aurisina, Sistiana, Duino, San Giovanni di Duino, Medeazza, Ceroglie, Malchina, Slivia, San Pelagio; c) Comune di Sgonico: Sales, Sgonico, Gabrovizza; d) Comune di Monrupino: Monrupino; e) Comune di San Dorligo della Valle: San Dorligo della Valle, Bagnoli della Rosandra, Sant’Antonio in Bosco, San Giuseppe della Chiusa, Domio, Caresana, Pese; f) Comune di Muggia: Stramare, Santa Barbara.

3. SCUOLE E CORSI PROFESSIONALI

a) Municipio di Trieste: Scuola professionale industriale a Roiano, Scuola professionale industriale a San Giovanni, Corso professionale industriale a San Giovanni, Corso professionale industriale a Villa Opicina (2 anni), Corso professionale commerciale a Prosecco (2 anni), Corso professionale commerciale a Cattinara (2 anni), Corso professionale a Santa Croce; b) Comune di Duino-Aurisina: Corso professionale industriale ad Aurisina (2 anni); c) Comune di San Dorligo della Valle: Corso professionale industriale a San Dorligo della Valle (2 anni). I sopramenzionati corsi professionali saranno cambiati in scuole professionali in base alla legge italiana.

4. SCUOLE SECONDARIE

Trieste: Scuola media inferiore, via delle Scuole Nuove, San Giacomo; Liceo scientifico con sezione classica, via Lazzaretto Vecchio 9; Istituto magistrale, piazzale Gioberti, San Giovanni; Istituto tecnico commerciale, piazzale Gioberti, San Giovanni.

II. Scuole italiane attualmente in funzione nella zona che viene sotto l’amministrazione della Jugoslavia in base al Memorandum d’intesa.

1. ASILI INFANTILI

Capodistria. 2 Classi italiane negli asili infantili in: Isola d’Istria, Pirano, Buie, Sicciole, Cittanova, Umago.

2. SCUOLE ELEMENTARI

Umago, Verteneglio, Castagna, Cittanova, Capodistria, Pirano, Santa Lucia, Sicciole, Buie, Grisignano, Momiano, San Nicolò, Isola d’Istria, Prade, Semedella, Strugnano.

3. SCUOLE PROFESSIONALI

Capodistria, Isola d’Istria, Sicciole, Buie, Umago, Cittanova, sezione italiana della Scuola professionale triennale di artigianato femminile a Capodistria.

4. SCUOLE SECONDARIE

Capodistria: Scuola media inferiore e Ginnasio-Liceo classico ” C. Combi.” (8 anni); Pirano: Ginnasio-Liceo scientifico (8 anni); Isola d’Istria: Scuola tecnica commerciale (2 anni).