Regolamento recante disposizioni per il riconoscimento degli enti e istituzioni di rilevanza primaria della minoranza slovena di cui all articolo 5, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23.
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Finalità)
1. Il presente Regolamento nell’ambito delle finalità previste dall’articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 5, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23, così come sostituito dall’articolo 5, comma 112, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, definisce i requisiti e le procedure per il riconoscimento di ente e istituzione di rilevanza primaria della minoranza slovena, di cui all’articolo 5, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23, con i relativi criteri e parametri di valutazione.
CAPO II
ENTI GESTORI DI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, CULTURALI, ARTISTICHE, SCIENTIFICHE, EDUCATIVE E SPORTIVE
Art. 2
(Riconoscimento)
1. Possono essere riconosciuti come enti di rilevanza primaria della minoranza slovena, di seguito denominati enti primari, gli enti, le istituzioni, le associazioni, gli organismi senza fine di lucro non aventi carattere pubblico che svolgono attività rivolte alla minoranza slovena facendo uso, prevalentemente, della lingua slovena e che presentano i seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi:
a) essere dotati di autonomia amministrativa e gestionale;
b) svolgere in modo stabile e continuativo, da almeno tre anni, una autonoma attività di produzione o di offerta di servizi nei settori delle attività culturali, artistiche, scientifiche, educative, ricreative e sportive;
c) svolgere la propria attività in un ambito territoriale non esclusivamente locale ovvero svolgere un attività di particolare originalità e specificità qualitativa.
Art. 3
(Classificazione)
a) Categoria A, comprendente le associazioni e gli Enti che realizzano direttamente un attività di produzione o di prestazione di servizi nei settori della cultura umanistica, letteraria e scientifica, nelle discipline delle arti figurative, della musica, del teatro, del cinema e dello spettacolo, nel campo degli studi e delle ricerche scientifiche e umanistiche.b) Categoria B, comprendente organismi a carattere associativo o federativo che svolgono in modo rilevante attività di promozione, sostegno ed aggregazione di circoli e associazioni su una più ampia dimensione territoriale, almeno provinciale, e per uno o più dei settori di attività indicati all’articolo 2, comma 1, lettera b) del presente regolamento.
c) Categoria C, comprendente associazioni ed enti che curano la gestione di centri polivalenti di produzione od offerta culturale oppure di centri di accoglienza e di attività di educazione e formazione dei minori.
Art. 4
(Accertamento dei requisiti soggettivi)
1. Costituiscono elementi per l’accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi:
a) gli atti attestanti il regolare funzionamento degli organi istituzionali e statutari con riguardo allo svolgimento in modo continuativo dell’attività da almeno un triennio e la coerenza dell’attività svolta con la categoria di appartenenza indicata all’articolo 3;
b)la documentazione relativa all’adeguatezza della dotazione strutturale, con riguardo alla disponibilità di una sede adeguata, di attrezzature tecniche e di beni idonei per lo svolgimento della propria attività nonché all’impiego di collaboratori anche volontari;
c) i documenti contabili e di bilancio preventivo e consuntivo con una chiara articolazione delle diverse fonti di entrata e delle varie componenti di spesa.
Art. 5
(Verifica dei requisiti relativi all attività)
1. Costituiscono elementi per la verifica del livello qualitativo e della dimensione quantitativa dell’attività svolta per tutte le categorie indicate all’articolo 3:
a) la dimensione quantitativa dell’attività, misurata in particolare dal numero delle iniziative organizzate, dalla loro frequenza e regolarità e dal loro ambito di attrazione;
b) la funzione di riferimento dell’ente primario sull’area territoriale servita con il grado di coinvolgimento, dal patrocinio alla compartecipazione finanziaria, di enti pubblici, di realtà economico-commerciali e di altri soggetti qualificati;
c) la rilevanza qualitativa dell’attività, attestata in particolare dalla rilevanza della produzione culturale e scientifica e dal livello delle prestazioni artistiche, scientifiche e professionali;
d) la presenza di strumenti di documentazione dell’attività svolta, anche a carattere permanente e di tipo informatico, quali atti, pubblicazioni, bollettini, pagine web.
2. Costituiscono inoltre elementi per la verifica dei requisiti relativi all’ attività per gli enti della categoria B):
a) il volume di attività posto in essere nell’arco dell’anno solare, attestato in particolare dal numero delle iniziative, dalla durata e dalla continuità delle stesse, dal numero dei partecipanti nonché dei circoli e delle associazioni iscritti;
b) la consistenza della struttura associativa, con particolare riguardo al funzionamento degli organi statutari e alla partecipazione interna alla vita associativa. 3. Costituisce inoltre elemento per la verifica dei requisiti relativi all’attività per gli enti della categoria C):
a) l’impatto dell attività svolta nei confronti della minoranza, misurato dal numero dei partecipanti e fruitori delle varie iniziative culturali o dal numero dei beneficiari dell’attività di formazione ed accoglienza.
CAPO III
ENTI ORGANIZZATORI DI INIZIATIVE INFORMATIVE ED EDITORIALI
Art. 6
(Riconoscimento)
1. Possono essere riconosciuti come enti di rilevanza primaria della minoranza slovena, di seguito denominati enti primari, gli enti, le istituzioni, le associazioni, gli organismi senza fine di lucro non aventi carattere pubblico nonché le società editoriali che svolgono attività rivolte alla minoranza slovena facendo uso, prevalentemente, della lingua slovena e che presentano i seguenti requisiti:
a) essere dotati di autonomia amministrativa e gestionale,
b) svolgere in modo stabile e continuativo, da almeno tre anni, un attività informativa ed editoriale in lingua slovena,
c) offrire un servizio qualificato espressamente rivolto a soddisfare la domanda della minoranza slovena nei settori dell editoria e dell informazione.
Art. 7
(Classificazione)
1. Ai fini del riconoscimento di ente di rilevanza primaria della minoranza slovena rilevano le seguenti tipologie di iniziative informative ed editoriali, svolte da enti della minoranza stessa:
a) pubblicazioni periodiche registrate presso la Cancelleria del Tribunale competente secondo la vigente normativa, su supporto cartaceo e anche su supporto informatico e a diffusione elettronica on line, con almeno il 50% di testo in lingua slovena;
b) notiziari radiofonici o televisivi periodici, facenti capo ad una testata giornalistica e registrati presso la Cancelleria del Tribunale competente secondo la vigente normativa, con almeno il 50% della durata in lingua slovena;
c) produzione editoriale di libri, materiale audiovisivo e multimediale con almeno il 50% del testo o della durata della produzione in lingua slovena;
d) significativa produzione di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena(1) da parte di emittenti radiotelevisive locali a carattere privato che trasmettono per almeno il 50% del proprio palinsesto in lingua slovena.
(1) Soppresse parole da art. 1, DPReg. 30/11/2005, n. 0422/Pres. (B.U.R. 14/12/2005, n. 50).
Art. 8
(Accertamento dei requisiti soggettivi)
1. Costituiscono elementi per l’accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi:
a) gli atti attestanti il regolare funzionamento degli organi istituzionali e statutari con riguardo allo svolgimento in modo continuativo dell’attività da almeno un triennio in un rapporto di coerenza con le iniziative informative ed editoriali indicate all articolo 7;
b) la documentazione relativa all’adeguatezza in genere della dotazione strutturale, con riguardo alla disponibilità di una sede adeguata, di attrezzature tecniche e di beni idonei per lo svolgimento della propria attività nonché all’impiego di personale;
c) i documenti contabili e di bilancio preventivo e consuntivo con una chiara articolazione delle diverse fonti di entrata e delle varie componenti di spesa.
Art. 9
(Verifica dei requisiti relativi all attività)
1. Costituiscono elementi per la verifica del livello qualitativo e della dimensione quantitativa dell’attività editoriale e informativa svolta:
a) l’impatto delle iniziative informative ed editoriali sulla realtà complessiva della minoranza slovena con riguardo alla loro diffusione territoriale e al grado di coinvolgimento della minoranza stessa;
b) il livello di approfondimento delle tematiche e dei problemi trattati;
c) la qualità del contenuto formale delle iniziative informative ed editoriali svolte, sotto il profilo della veste grafica ed espositiva;
d) l’assenza o la ridotta incidenza percentuale degli introiti derivanti dalla pubblicità nell ambito delle iniziative svolte.
2. Costituiscono in particolare elementi per la verifica dei requisiti rispetto alle distinte tipologie di cui all’articolo 8:
a) la periodicità della pubblicazione, la tiratura come numero di copie o come previsione di numero medio di visitatori dei siti informatici al giorno – settimana o altri indici previsionali;
b) il numero dei notiziari e la loro frequenza giornaliera;
c) la tiratura, la quantificazione delle pagine o l’indicazione della durata del prodotto editoriale di carattere non periodico.
d) il palinsesto dell’emittente radiotelevisiva richiedente.
CAPO IV
PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO
Art. 10
(Termini e modalità di presentazione della domanda)
1. Gli Enti, le istituzioni, le associazioni, gli organismi operanti nei settori individuati dagli articoli 3 e 7, che intendono chiedere il riconoscimento di ente di rilevanza primaria della minoranza slovena, devono presentare apposita domanda su carta legale, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente, indirizzata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, via del Lavatoio n. 1, 34132 Trieste oppure Piazza XX Settembre, 23, Udine, entro il 15 settembre di ciascun anno. In caso di invio delle istanze a mezzo raccomandata postale, ai fini del rispetto del termine fa fede il timbro postale, purché la raccomandata pervenga alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. In caso di recapito a mano, o tramite corriere, il rispetto della data di scadenza è comprovata dal timbro di accettazione del protocollo. Le istanze inviate al di fuori del termine non sono prese in considerazione.
2. Gli enti, le istituzioni, le associazioni, gli organismi che aspirano al titolo di ente di rilevanza primaria della minoranza slovena, sono tenuti a presentare la seguente documentazione a corredo della domanda di riconoscimento:
a) scheda informativa di cui all’allegato A;
b) attestazione resa dal legale rappresentante dell’ente, istituzione, associazione, organismo, che le attività svolte sono rivolte alla minoranza slovena facendo uso, prevalentemente, della lingua slovena;
c) atto costitutivo e Statuto in copia conforme. Limitatamente ai soggetti richiedenti di cui al Capo III del presente regolamento, qualora il richiedente sia una società editoriale va presentato un certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Ufficio Registro delle Imprese, di data recente.
d) relazione riepilogativa sull’attività svolta nel triennio precedente unitamente ai bilanci consuntivi relativi al triennio precedente;
e) programma di attività per l’anno in corso e relativo bilancio preventivo.
f) per i soggetti che realizzano le iniziative previste alle lettere a) e b) dell’articolo 7: certificato di iscrizione al Tribunale delle testate giornalistiche riportante la proprietà, la periodicità ed il nominativo del direttore responsabile.
3. Onde consentire agli uffici regionali la verifica della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento, ciascun ente, istituzione, associazione, organismo già riconosciuto per l’anno in corso è tenuto a presentare ogni anno entro lo stesso termine indicato al comma 1 la seguente documentazione oltre a quella già presentata ai sensi dell’articolo 15:
a) richiesta su carta legale, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente, istituzione, associazione, organismo, di conferma nell’elenco degli enti di rilevanza primaria della minoranza slovena;
b) attestazione resa dal legale rappresentante dell’ente, istituzione, associazione, organismo, che le attività svolte sono rivolte alla minoranza slovena facendo uso, prevalentemente, della lingua slovena;
c) scheda informativa di cui all’allegato A.
4. In caso di documentazione incompleta, la richiesta della documentazione integrativa o sostitutiva da parte degli uffici deve essere effettuata in unica soluzione ai sensi dell articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso). Qualora la documentazione richiesta non pervenga agli uffici entro il termine stabilito, il procedimento si conclude negativamente.
Art. 11
(Istruttoria)
1. Sono ammesse all’istruttoria le istanze, di riconoscimento o di conferma del riconoscimento, pervenute entro i termini indicati all’articolo 10 e regolarmente corredate da tutti gli elementi di documentazione previsti dal presente regolamento.
2. Gli Uffici provvedono all’accertamento dei requisiti formali di ammissibilità delle istanze ai sensi dell’articolo 10 nonché alla verifica dei requisiti soggettivi e di quelli relativi all’attività previsti rispettivamente agli articoli 4 e 5 nonché 8 e 9 del presente regolamento sulla base della documentazione presentata dai soggetti richiedenti.
3. Il mancato rispetto dei requisiti formali di ammissibilità ai sensi dell’articolo 10 costituisce automaticamente motivo di mancato inserimento o di mancata conferma nell’elenco degli enti di rilevanza primaria della minoranza.
Art. 12
(Soglia minima per il riconoscimento e misura del finanziamento)
1. L’accertamento positivo degli elementi rispettivamente evidenziati agli articoli 4 e 5 nonché agli articoli 8 e 9 del presente regolamento costituisce condizione per il riconoscimento o la conferma del titolo di ente e istituzione di rilevanza primaria della minoranza slovena. Il mancato rispetto di tali parametri di soglia costituisce motivo di esclusione. 2. Gli elementi di cui agli articoli 5 e 9 sono in particolare assunti anche come riferimento per la valutazione del livello di rilevanza dell attività ammessa a contribuzione e per la determinazione dell entità del contributo a favore degli enti di rilevanza primaria della minoranza slovena. La determinazione della misura dei contributi da assegnare avviene nel rispetto di criteri di coerenza complessiva e in funzione di un obiettivo di costante ricerca di perequazione tra gli interventi.
Art. 13
(Commissione consultiva della minoranza slovena)
1. La Commissione consultiva per le iniziative culturali ed artistiche della minoranza slovena, di cui all’articolo 8 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46, e successive modifiche e integrazioni, esprime il proprio parere di merito sulle istanze di riconoscimento avuto riguardo ai criteri e ai requisiti previsti dal presente regolamento. Esprime altresì il proprio parere in ordine alla determinazione del finanziamento da assegnare a ciascuno degli enti primari.
Art. 14
(Individuazione degli enti riconosciuti ed assegnazione dei contributi)
1. A conclusione dell’istruttoria gli Uffici presentano alla Giunta regionale un apposita relazione sulle verifiche svolte e sulle valutazioni ed i pareri espressi dalla Commissione consultiva della minoranza slovena in merito all’individuazione degli enti riconosciuti di rilevanza primaria per la minoranza, destinatari degli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 23/2005, e all’indicazione degli importi da assegnare a ciascuno di essi.
2. La Giunta regionale acquisita la relazione degli Uffici ed il parere della Commissione consultiva della minoranza slovena approva l’elenco degli enti di rilevanza primaria della minoranza slovena, suddiviso tra gli enti gestori di attività istituzionali, culturali, artistiche, scientifiche, educative e sportive e gli enti organizzatori di iniziative informative ed editoriali, con la determinazione degli importi da assegnare a ciascuno degli enti primari.
CAPO V
CONCESSIONE, EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI
Art. 15
(Concessione ed erogazione dei contributi)
1. Il contributo annuale della Regione a favore di ciascuno dei soggetti individuati ai sensi del precedente articolo 14 e nella misura determinata ai sensi del medesimo articolo 14, è concesso ed erogato in unica soluzione anticipata all’inizio di ciascun esercizio. A tal fine la corrispondente istanza da parte da parte del legale rappresentante dell’ente beneficiario, corredata da una relazione riassuntiva dell’attività svolta nell’anno precedente, dal programma di attività per l’anno di riferimento e dal relativo bilancio preventivo va presentata entro i termini previsti all’articolo 5, comma 5, della legge regionale 23/2001. 2. Il provvedimento di concessione è emesso con la espressa riserva che il contributo può essere oggetto di revoca o rideterminazione qualora, a conclusione del successivo procedimento amministrativo di verifica della documentazione presentata a rendiconto dell’attività realizzata nell’esercizio precedente, venga rilevato un impiego dei fondi non corrispondente alle disposizioni legislative vigenti in materia.
Art. 16
(Rendicontazione dei contributi)
1. Per la rendicontazione del contributo, il beneficiario della sovvenzione, entro e non oltre il 28 febbraio dell’anno successivo, deve produrre, ai sensi dell’articolo 43, della legge regionale 7/2000, l’elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese sostenute assieme al conto consuntivo dell’ente.
2. Con specifico riferimento al riscontro analitico della documentazione attestante l’impiego dei contributi erogati, i beneficiari sono sottoposti a verifica contabile a campione, a mezzo di un apposito controllo disposto dagli Uffici regionali.
3. I beneficiari aventi natura giuridica di società o impresa, sono tenuti alla presentazione a rendiconto della documentazione giustificativa della spesa, ai sensi dell’articolo 41 della legge regionale 7/2000. 4. La mancata, irregolare o insufficiente rendicontazione del contributo ricevuto, accertata nell’ambito del procedimento di verifica da parte degli Uffici, comporta la revoca totale o parziale dello stesso contributo.
CAPO VI
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 17
(Termine di prima applicazione)
In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente regolamento, per la presentazione delle domande di riconoscimento o di conferma nell’elenco degli enti riconosciuti, di cui all’articolo 10, il termine è fissato al quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 18
(Sospensione degli effetti di disposizioni concernenti aiuti notificate alla Commissione dell Unione europea)
(ABROGATO)
(2) Articolo abrogato da art. 2, DPReg. 30/11/2005, n. 0422/Pres. (B.U.R. 14/12/2005, n. 50).
Art. 19
(Pubblicazione ed entrata in vigore)
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.