Trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia
Traduzione non ufficiale – il testo facente fede è unicamente quello in lingua francese

Le Parti Contraenti, Convinte che la cooperazione pacifica e le relazioni di buon vicinato fra i due Paesi ed i loro popoli corrispondono agli interessi essenziali dei due Stati, Considerando che gli Accordi che esse hanno concluso finora hanno creato condizioni favorevoli allo sviluppo ulteriore ed all’intensificazione delle relazioni reciproche, Convinte che la eguaglianza fra Stati, la rinuncia all’impiego della forza ed il rispetto conseguente della sovranità, dell’integrità territoriale e dell’inviolabilità delle frontiere, il regolamento pacifico delle controversie, la non ingerenza negli affari interni degli altri Stati, il rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà, unitamente all’applicazione in buona fede di ogni obbligo internazionale, rappresentano la base della salvaguardia della pace e della sicurezza internazionale e dello sviluppo delle relazioni amichevoli e della cooperazione fra gli Stati, Confermando la loro lealtà al principio della protezione la più ampia possibile dei cittadini appartenenti ai gruppi etnici che deriva dalle loro Costituzioni e dai loro ordinamenti interni e che ciascuna delle due Parti realizza in maniera autonoma, ispirandosi anche ai principi della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, della Convenzione sulla eliminazione ogni forma di discriminazione razziale e dei Patti Universali dei Diritti dell’Uomo, Animate dal desiderio di manifestare attraverso il presente Trattato l’intenzione comune di intensificare, nell’interesse dei due Paesi, i rapporti esistenti di buon vicinato e di cooperazione pacifica, Convinte parimenti che ciò contribuirà al, rafforzamento della pace e della sicurezza in Europa, Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1.

La frontiera tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, per la parte che, non e indicata come tale nel Trattato di Pace con l’Italia dei 10 febbraio 1947 è descritta nel testo di cui all’Allegalo I e tracciata sulla carta di cui all’Allegato II del presente Trattato. In caso di divergenza fra la descrizione della frontiera e la carta, farà fede il testo.

ARTICOLO 2.

La frontiera fra i due Stati nel Golfo di Trieste è descritta nel testo di cui all’Allegato III e tracciata sulla carta di cui all’Allegato IV del presente Trattato. In caso di divergenza fra la descrizione della frontiera e la carta, farà fede il testo.

ARTICOLO 3.

La cittadinanza delle persone che alla data del lo giugno 1940 erano cittadini italiani ed avevano la loro residenza permanente sul territorio di cui all’articolo 21 del Trattato di Pace con l’Italia del lo febbraio 1947, come pure la cittadinanza dei loro discendenti, nati dopo il lo giugno 1940, è regolata rispettivamente dalla legge dell’una o dell’altra delle Parti, a seconda che la residenza delle suddette persone al momento dell’entrata in vigore del presente Trattato si trovi nel territorio dell’una o dell’altra delle Parti. Le persone che fanno parte del gruppo etnico italiano e le persone che fanno parte del gruppo etnico jugoslavo alle quali si applicano le disposizioni del comma precedente avranno facoltà di trasferirsi rispettivamente nel territorio italiano e nel territorio jugoslavo, alle condizioni previste dallo scambio di lettere di cui all’Allegato VI del presente Trattato. Per quanto riguarda le famiglie, verrà tenuto conto della volontà di ciascuno dei coniugi e, nel caso in cui questa fosse coincidente, non sarà tenuto conto dell’eventuale diversa appartenenza etnica dell’uno o dell’altro coniuge. I figli minori seguiranno l’uno o l’altro dei loro genitori in conformità con la normativa di diritto privato applicabile in materia di separazione nel territorio dove i genitori hanno la loro residenza permanente al momento dell’entrata in vigore del presente Trattato.

ARTICOLO 4.

I due Governi concluderanno al più presto possibile, un Accordo relativo ad un indennizzo globale e forfetario, che sia equo ed accettabile dalle due Parti. dei beni, diritti ed interessi delle persone fisiche e giuridiche italiane, situati nella parte del territorio indicata all’articolo 21 del Trattato di Pace con l’Italia del 10 febbraio 1947, compresa nelle frontiere della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, che hanno fatto oggetto di misure di nazionalizzazione o di esproprio o di altri provvedimentirestrittivi da parte delle Autorità militari, civili o locali jugoslave a partire dalla data dell’ingresso delle Forze Armate Jugoslave nel suddetto territorio. A tale fine, i due Governi inizieranno negoziati entro il termine di due mesi a partire dalla data dell’entrata in vigore del presente Trattato. Nel corso di, questi negoziati, i due Governi esamineranno con spirito favorevole la possibilità di lasciare, in un certo numero di casi, agli aventi diritto che ne faranno domanda entro un termine da stabilire, la libera disponibilità dei beni immobili sopra menzionati i quali siano già stati affidati in uso o in amministrazione ai membri vicini della famiglia del titolare o in casi simili.

ARTICOLO 5.

Al fine di regolare la materia delle assicurazioni sociali e delle pensioni di vecchiaia delle persone indicate all’articolo 3 del presente Trattato, le due Parti concluderanno appena possibile un Accordo relativo alle questioni che, secondo il Protocollo Generale del 14 novembre 1957, non sono già regolate dall’Accordo stipulato fra di esse in pari data. A questo fine, i due Governi inizieranno negoziati entro un termine di due mesi a partire dalla data dell’entrata in vigore del presente Trattato. Sino alla conclusione dell’accordo previsto al primo paragrafo di questo articolo, la salvaguardia degli interessi delle persone che attualmente godono di assicurazioni sociali o di pensioni di vecchiaia, e che rientrano nel novero di quelle indicate all’articolo 3 del presente Trattato, è assicurata dalle misure che figurano all’Allegato IX del presente Trattato.

ARTICOLO 6.

Le due Parti confermano la loro volontà di sviluppare ulteriormente la loro cooperazione economica con l’obiettivo, in particolare, del miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni di frontiera dei due Paesi. A questo fine, esse hanno simultaneamente stipulato un Accordo sullo sviluppo della cooperazione economica.

ARTICOLO 7.

Alla data dell’entrata in vigore dei presente Trattato, il Memorandum d’Intesa di Londra del 5 ottobre 1954 e i suoi allegati cessano di avere effetto nelle relazioni tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia. Ciascuna Parte ne darà comunicazione al Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord, al Governo degli Stati Uniti d’America ed al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, entro un termine di trenta giorni a partire dell’entrata in vigore del presente Trattato.

ARTICOLO 8.

Al momento in cui cessa di avere effetto lo Statuto Speciale allegato al Memorandum d’Intesa di Londra del 5 ottobre 1954, ciascuna Parte dichiara che essa manterrà in vigore le misure interne già adottate in applicazione dello Statuto suddetto e che essa assicurerà nell’ambito del suo diritto interno il mantenimento dei livello di protezione dei membri dei due gruppi etnici rispettivi previsto dalle norme dello Statuto Speciale decaduto.

ARTICOLO 9.

Il presente Trattato sarà ratificato appena possibile ed entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica simultaneamente con l’accordo firmato in data odierna riguardante lo sviluppo della cooperazione economica tra i due Paesi. Lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo a Belgrado.

Fatto a Osimo (Ancona) il l0 novembre 1975 in due originali in lingua francese.

Per il Governo della Repubblica

M. Rumor

Per il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia

M. Minic