PREAMBOLO

La Slovenska gospodarsko-kulturna zveza – Unione Economica Culturale Slovena è stata costituita nel 1954 a Trieste. I suoi soci fondatori erano le associazioni: Kmečka zveza di Trieste, Slovensko gospodarsko udruženje, Slovensko-hrvatska prosvetna zveza, Slovensko narodno gledališče, Narodna in študijska knjižnica, Glasbena matica, Podporno društvo Dijaška matica, Ljudska knjižnica, Odbor za zgraditev Kulturnega doma, Društvo slovenskih srednješolcev, Slovensko planinsko društvo v Trstu, Slovenski taborniki na Tržaškem, Tržaški filatelistični klub Lovre Košir e Aeroklub.
L’anno seguente le associazioni Zveza slovenskih prosvetnih društev, Dijaška matica, Akademski in srednješolski klub Simon Gregorčič, Podporno društvo, Zadruga Oslavje, Posojilnica Doberdob, Posojilnica Sovodnje, Goriška nabavna in prodajalna zadruga costituirono a Gorizia la Slovenska kulturno gospodarska zveza – Unione Culturale Economica Slovena.
Nel 1958 le due realtà si fusero. Alla fusione delle due organizzazioni partecipò anche l’associazione Kulturno društvo Ivan Trinko di Cividale. Negli anni a seguire vi aderirono altre organizzazioni della provincia di Udine (il periodico Matajur, l’associazione Zveza slovenskih izseljencev iz Benečije e l’ente Zavod za slovensko izobraževanje).
La Slovenska kulturno-gospodarska zveza – Unione Culturale Economica Slovena (nel prosieguo anche: SKGZ) riunisce organizzazioni, istituzioni e singoli cittadini a livello regionale.
Nel suo impegno, finalizzato a uno sviluppo armonico della minoranza linguistica slovena autoctona in Italia, alla sua coesione interna e all’affermazione della sua identità, la SKGZ si adopera per la preservazione del proprio patrimonio storico che si riflette nel messaggio dei versi della “Zdravljica” di Prešeren, nelle aspirazioni alla libertà nonché nei valori della Resistenza slovena antifascista. Il principio fondamentale dell’organizzazione si esplica nell’impegno a instaurare rapporti democratici tra i singoli individui e i popoli, a tutelare la dignità umana, la solidarietà, il benessere e la pace.
La SKGZ persegue l’obiettivo di addivenire a un’organizzazione comune, democratica e pluralistica delle slovene e degli sloveni in Italia, basata sul più ampio consenso all’interno della comunità nazionale slovena.
Le attività della SKGZ sono rivolte alla comunità nazionale slovena in Italia e si svolgono in lingua slovena.
(Laddove non specificato diversamente, il genere grammaticale maschile non marcato è utilizzato in riferimento a tutti i generi).

STATUTO

Articolo 1
Denominazione e sedi
La Slovenska kulturno-gospodarska zveza – Unione Culturale Economica Slovena (in seguito: SKGZ) è un’organizzazione degli sloveni in Italia, apartitica e senza scopo di lucro.
La SKGZ opera nel territorio del Friuli Venezia Giulia, nel quale è storicamente presente la minoranza linguistica slovena: nelle province di Trieste, Gorizia e Udine. La sede legale è a Trieste. Le sedi provinciali sono a Trieste, Gorizia e Cividale.

 

Articolo 2
Finalità

Le finalità della SKGZ sono:
– impegnarsi affinché i diritti e gli interessi della minoranza linguistica slovena in Italia siano equamente riconosciuti in campo linguistico, culturale, politico, economico, educativo, sportivo, sociale e altri e affinché venga assicurata un’effettiva parità alla minoranza e ai suoi appartenenti. Nel perseguimento di tali finalità la SKGZ si richiama alle norme della Costituzione italiana e dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, alle leggi di tutela nazionali e regionali, agli impegni internazionali assunti dall’Italia e a tutti gli atti e documenti internazionali in materia di tutela dei diritti delle minoranze;
– contribuire sia al progresso sociale generale e allo sviluppo di rapporti democratici all’interno della società italiana sia al consolidamento dei valori della solidarietà umana, del dialogo interculturale, della convivenza tra i popoli nello spirito della tradizione dell’Unione europea;
– favorire l’integrazione di organizzazioni e attività nei settori della cultura, dell’economia, dell’istruzione e della formazione, dello sport, del sociale, dei media e dell’informazione e altri nonché fornire sostegno alle stesse nello spirito della collaborazione reciproca;
– integrare e armonizzare le posizioni e gli interessi della minoranza linguistica slovena e impegnarsi per l’affermazione dei diritti degli sloveni in Italia;
– consolidare i rapporti con le istituzioni della Repubblica di Slovenia, con gli sloveni nei Paesi contermini e nel mondo per l’affermazione del principio di uno spazio culturale comune sloveno;
– contribuire attivamente alla conoscenza reciproca e all’avvicinamento tra le popolazioni dell’area di confine nonché al consolidamento dei rapporti di amicizia tra gli Stati limitrofi;
– instaurare e mantenere i rapporti con la minoranza italiana in Slovenia e Croazia nonché con le altre minoranze nazionali e linguistiche nel Friuli Venezia Giulia e altrove in Italia;
– affermare e rappresentare gli interessi della minoranza linguistica slovena nelle sedi comunitarie e internazionali competenti e cooperare con altre comunità minoritarie.

 

Articolo 3
Attività

La SKGZ si prefigge di raggiungere le predette finalità attraverso l’organizzazione di convegni, incontri, seminari, mediante pubblicazioni e ricerche, mostre, iniziative e manifestazioni anche di interesse internazionale.
La SKGZ può:
– far parte di commissioni di carattere pubblico, nelle quali è prevista la partecipazione di rappresentanti delle associazioni;
– promuovere la costituzione di fondazioni, centri di studio, istituti scientifici, enti, istituzioni, cooperative e società con scopi affini a quelli della SKGZ e parteciparvi;
– sostenere organizzazioni, associazioni, federazioni e confederazioni con scopi affini a quelli della SKGZ e nel rispetto dell’autonomia della SKGZ, alle quali ha facoltà di aderire o partecipare;
– proporre l’organizzazione di manifestazioni e adunanze pubbliche nell’ambito delle finalità statutarie;
– partecipare attivamente con la propria rappresentanza a iniziative per la valorizzazione e l’integrazione nel territorio regionale, nazionale, europeo e internazionale;
– promuovere attività di utilità sociale, educative, formative e di orientamento professionale. La SKGZ può stipulare convenzioni con amministrazioni ed enti pubblici e privati;
– promuovere raccolte di fondi per scopi di solidarietà sociale, adottando altresì interventi di sostegno materiale e immateriale ad attività nei settori della cultura, dello sport, dell’istruzione e della formazione, del sociale e simili, mirate a produrre benefici a livello sociale e incentivare lo sviluppo della minoranza linguistica slovena in Italia.

 

Articolo 4

Soci

Possono associarsi alla SKGZ le persone giuridiche ed altri soggetti collettivi quali organizzazioni, associazioni, circoli, gruppi, istituti, enti e istituzioni che operano nei settori della cultura, dell’istruzione e della formazione, dell’economia, dello sport, dei media e dell’informazione, della mutua solidarietà e del sociale nonché in altri settori a favore della minoranza linguistica slovena.
I soggetti che intendono associarsi alla SKGZ devono presentare istanza, impegnandosi a a rispettare lo Statuto e i regolamenti della SKGZ.
L’ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio regionale.

 

Articolo 5
Diritti e doveri dei soci
I soci della SKGZ hanno il diritto di:
– essere rappresentati negli organi della SKGZ;
– contribuire alla stesura del programma di lavoro e alla definizione degli indirizzi della SKGZ;
– partecipare e deliberare in merito all’attività della SKGZ e all’elezione dei suoi organi.
I soci sono tenuti all’osservanza dello Statuto e dei regolamenti della SKGZ nonché al versamento della eventuale quota sociale d’adesione.

 

Articolo 6

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde in seguito allo scioglimento della persona giuridica e del soggetto collettivo, in caso di esclusione o di recesso in forma scritta. Il socio viene escluso qualora compia atti contrari alle finalità dello Statuto della SKGZ o in caso di danni materiali o morali arrecati alla SKGZ. L’esclusione è deliberata dal Consiglio regionale. Avverso tale deliberazione è ammesso il ricorso del socio al Collegio dei garanti.
In caso di perdita della qualità di socio non è previsto il rimborso della eventuale quota sociale versata.

 

Articolo 7

Organizzazione della SKGZ
La SKGZ è organizzata a livello regionale e provinciale.
Il livello provinciale è disciplinato da apposito regolmento.
Gli organi della SKGZ a livello regionale sono:
– l’Assemblea dei soci;
– il Consiglio regionale;
– la/il Presidente della SKGZ;
la/il Vicepresidente della SKGZ;
– il Comitato di gestione;
– il Collegio dei sindaci;
– il Collegio dei garanti.
Nella composizione dei propri organi la SKGZ tiene conto del principio di un’adeguata rappresentanza di genere.
Il mandato degli organi elettivi ha una durata di 3 anni.

 

Articolo 8

Assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci è il massimo organo di indirizzo politico e programmatico della SKGZ.
L’Assemblea dei soci:
– delibera su tutte le questioni attinenti alle finalità e all’attività della SKGZ;
– elegge la/il Presidente della SKGZ;
– elegge il Consiglio regionale, il Collegio dei sindaci e il Collegio dei garanti;
– approva il programma annuale, il bilancio preventivo e consuntivo della SKGZ;
– definisce gli indirizzi dell’attività associativa e organizzativa della SKGZ;
– esamina l’attività e le deliberazioni degli organi regionali;
– esamina i ricorsi avverso le determinazioni del Collegio dei garanti;
– adotta le modifiche allo Statuto della SKGZ;
L’Assemblea dei soci è composta dai legali rappresentanti e dalle delegate/dai delegati dei soci. Il numero delle delegate e dei delegati è stabilito dal regolamento regionale. Al Consiglio regionale spetta la convocazione dell’Assemblea dei soci che deve essere effettuata almeno una volta all’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. L’Assemblea dei soci può essere convocata anche su richiesta motivata effettuata da almeno un decimo degli associati. In casi particolari al Consiglio regionale spetta altresì la facoltà di convocare l’Assemblea straordinaria dei soci.
La data dell’Assemblea dei soci deve essere resa nota almeno 60 giorni prima della seduta. L’avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario e il luogo di svolgimento dell’assemblea nonché la data, l’orario e il luogo di svolgimento dell’eventuale seconda convocazione che dovrà svolgersi almeno 24 ore dopo la prima.
L’Assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci. Il socio si considera presente con l’intervento del legale rappresentante o di persona dal medesimo delegata. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Ciascun legale rappresentante e ciascun delegato possono essere portatori di una delega. Le deliberazioni dell’Assemblea dei soci sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e della maggioranza dei delegati presenti. Per le modifiche dello Statuto è necessaria la presenza di due terzi dei soci; le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti e della maggioranza assoluta dei delegati presenti. L’Assemblea dei soci si svolge in presenza dei legali rappresentanti, delle delegate e dei delegati; in via eccezionale può svolgersi a distanza.

 

Articolo 9

Consiglio regionale

Il Consiglio regionale esamina le questioni riguardanti la comunità nazionale slovena, verifica il lavoro svolto, propone gli indirizzi di attività alla/al Presidente della SKGZ e al Comitato esecutivo nonché delibera in merito all’ammissione di nuovi soci. Il Consiglio regionale propone inoltre le modifiche allo Statuto che vengono approvate dall’Assemblea dei soci, nonché adotta le modifiche dei regolamenti sia a livello regionale che provinciale.
Il Consiglio regionale delibera in merito alla nomina delle/dei rappresentanti della SKGZ negli organi consultivi e nelle commissioni a carattere pubblico nei quali è prevista la presenza dei rappresentanti della minoranza a livello statale e regionale. Esso delibera altresì in merito alla nomina delle/dei rappresentanti della SKGZ negli organi consultivi della Repubblica di Slovenia. Il Consiglio regionale approva inoltre la partecipazione della SKGZ alla costituzione di fondazioni, centri di studio, istituti scientifici, enti, istituzioni, cooperative e società con scopi affini a quelli della SKGZ nonché l’ingresso della stessa in organizzazioni, associazioni, federazioni e confederazioni che si occupano delle questioni relative alle minoranze a livello nazionale, europeo e internazionale.
Il Consiglio regionale è composto dai membri eletti all’Assemblea dei soci. Il numero dei componenti del Consiglio regionale è determinato dal regolamento regionale. La prima seduta del Consiglio regionale dev’essere convocata dalla/dal Presidente della SKGZ entro il termine di 60 giorni dalla data dell’Assemblea dei soci.
Durante la prima seduta, il Consiglio regionale:
– elegge al suo interno la/il Presidente del Consiglio regionale;
– su proposta della/del Presidente della SKGZ ratifica la designazione della/del Vicepresidente e degli altri componenti del Comitato di gestione.
Il Consiglio regionale viene convocato almeno due volte l’anno dalla/dal Presidente dello stesso che ne presiede le sedute. In caso di mancata convocazione entro i termini previsti, il Consiglio regionale è convocato da un terzo dei suoi membri.
Il Consiglio regionale è regolarmente costituito qualunque sia il numero dei membri intervenuti. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti.

 

Articolo 10

Presidente della SKGZ

La/Il Presidente della SKGZ è la/il rappresentante legale e politica/o della SKGZ. Convoca il Comitato di gestione e ne presiede le sedute.
In caso di assenza le sue funzioni vengono esercitate dalla/dal Vicepresidente della SKGZ, la/il quale, in caso di dimissioni della/del Presidente della SKGZ, è tenuta/o a convocare l’Assemblea elettiva entro il termine di tre mesi.
Possono candidarsi alla carica di Presidente della SKGZ soltanto i soci delle persone giuridiche e dei soggetti collettivi che sono soci della SKGZ.
Le modalità di presentazione delle candidature e di individuazione di eventuali casi di incompatibilità e mancato rispetto dei requisiti per l’elettorato passivo sono disciplinate dal regolamento.
La/Il Presidente della SKGZ può essere rieletta/o per un massimo di tre mandati consecutivi.

 

Articolo 11

Comitato di gestione

Il Comitato di gestione pone in essere gli indirizzi dell’Assemblea dei soci e del Consiglio regionale.
Agli inizi del mandato esso predispone il piano di azione della SKGZ per il triennio successivo che viene sottoposto alla discussione e all’approvazione del Consiglio regionale.
Fanno parte del Comitato di gestione la/il Presidente della SKGZ, che esercita anche la funzione di Presidente del Comitato di gestione, e la/il Vicepresidente. Il Comitato di gestione è composto da 9 a 15 membri. La composizione del Comitato di gestione viene ratificata dal Consiglio regionale, in conformità al regolamento regionale, su proposta della/del Presidente della SKGZ.
Il Comitato di gestione si occupa della gestione organizzativa e finanziaria della SKGZ e predispone i documenti di bilancio che sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci.

 

Articolo 12
Collegio dei sindaci
Il Collegio dei sindaci verifica la legittimità dei procedimenti relativi alla gestione amministrativa e finanziaria e vigila sul rispetto delle norme dello Statuto e dei regolamenti della SKGZ.
In seno al Collegio sono rappresentate tutte e tre le province.
È composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti. Durante la prima seduta successiva all’Assemblea dei soci, il Collegio dei sindaci elegge al proprio interno la/il Presidente. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti.
Il Collegio dei sindaci sottopone all’Assemblea dei soci una relazione sull’attività degli organi, sull’attuazione delle deliberazioni e sul bilancio consuntivo della SKGZ.
I membri del Collegio dei sindaci sono invitati a partecipare alle sedute degli organi della SKGZ, tuttavia senza diritto di voto.

 

Articolo 13

Collegio dei garanti

Il Collegio dei garanti è composto da tre membri.
Il Collegio dei garanti è chiamato a dirimere eventuali controversie insorte tra i soci e gli organi della SKGZ, eventuali ricorsi avverso l’esclusione di un socio e richieste di ammissione respinte.
Avverso le determinazioni del Collegio dei garanti è ammesso ricorso all’Assemblea dei soci.

 

Articolo 14
Patrimonio e risorse finanziarie

Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni mobili e immobili di proprietà alla SKGZ. Le entrate sono costituite dalle eventuali quote sociali, che non sono trasferibili, dai contributi dei soci e dei sostenitori, da donazioni, erogazioni liberali, eredità, lasciti, contributi concessi da enti pubblici e privati di qualsiasi natura, nonché contributi concessi da amministrazioni pubbliche per le attività svolte in convenzione. Sono altresì fonti di finanziamento i proventi ricavati dalle attività e dai servizi svolti a favore degli associati, i proventi derivanti dal proprio patrimonio mobiliare e immobiliare e quelli derivanti da eventuali partecipazioni.
Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente al perseguimento delle finalità statutarie della SKGZ e non saranno in alcun modo ridistribuiti tra i soci e tra i membri degli organi di amministrazione e degli altri organi dell’associazione.

 

Articolo 15

Esercizio sociale e bilancio

L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dal termine dell’esercizio sociale, il Comitato di gestione è tenuto a predisporre i documenti di bilancio con relativa relazione e sottoporli all’approvazione dell’Assemblea dei soci.

 

Articolo 16

Scioglimento

Lo scioglimento della SKGZ viene deliberato dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole di tre quarti di tutti i soci e di tre quarti delle delegate e dei delegati intervenuti.
Esperita la liquidazione di tutto il patrimonio mobiliare e immobiliare ed estinte tutte le obbligazioni in essere, il residuo attivo del patrimonio sarà devoluto a organizzazioni o istituzioni slovene che perseguono scopi analoghi a quelli della SKGZ e fini di pubblica utilità e che saranno individuate dall’Assemblea dei soci.

 

Articolo 17

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge vigenti. e dei regolamenti della SKGZ.

 

Articolo 18

Norme transitorie
Siccome la modifica statutaria portante l’eliminazione della figura dei soci individuali comporta automaticamente l’esclusione degli attuali soci individuali, a detti soci individuali verrà data la possibilità di partecipare senza soluzione di continuità nella SKGZ attraverso la costituzione di tre associazioni provinciali dei soci individuali, le quali diventeranno socie della SKGZ.
Per questo motivo e anche in considerazione del disposto dell’art. 24, terzo comma, del codice civile, tutte le modifiche statutarie adottate dal Congresso in data 29 novembre 2025, entreranno in vigore il giorno 1° agosto 2026 a condizione che nessuno dei soci individuali che non abbia espresso voto favorevole alle modifiche statutarie (ossia colui che ha votato contro, colui che si è astenuto e colui che non era rappresentato in assemblea) non presenti reclamo contro la delibera entro sei mesi dal giorno in cui la stessa gli sarà stata notificata. Per i soci individuali rappresentati in assemblea e che hanno quindi partecipato al voto non si rende necessaria ulteriore notifica e quindi per essi il termine di reclamo inizia a decorrere dalla data di svolgimento del congresso.
La Presidente/Il Presidente della SKGZ viene delegata/delegato a formalizzare con atto notarile la constatazione dell’avvenuto avveramento della condizione per l’entrata in vigore delle modifiche statutarie.