PREAMBOLO

La Slovenska gospodarsko kulturna zveza Unione Economica Culturale Slovena fu costituita nel 1954 a Trieste. I soci fondatori furono le associazioni: Kmečka zveza di Trieste, Slovensko gospodarsko udruženje, Slovensko hrvatska prosvetna zveza, Slovensko narodno gledališče, Narodna in študijska knjižnica, Glasbena matica, Podporno društvo Dijaška matica, Ljudska knjižnica, Odbor za zgraditev Kulturnega doma, Društvo slovenskih srednješolcev, Slovensko planinsko društvo v Trstu, Slovenski taborniki na Tržaškem, Tržaški filatelistični klub Lovre Košir e Aeroklub.
L anno seguente le associazioni Zveza slovenskih prosvetnih društev, Dijaška matica, Akademski in srednješolski klub Simon Gregorčič, Podporno društvo, Zadruga Oslavje, Posojilnica Doberdob, Posojilnica Sovodnje, Goriška nabavna in prodajalna zadruga costituirono a Gorizia la Slovenska kulturno gospodarska zveza Unione Culturale Economica Slovena.
Nel 1958 le due realtà si fusero e da allora la Slovenska kulturno gospodarska zveza Unione Culturale Economica Slovena riunisce organizzazioni, istituzioni e singoli cittadini a livello regionale.
Nel suo impegno, finalizzato a uno sviluppo armonico della minoranza linguistica slovena autoctona in Italia, alla sua coesione interna e all’affermazione della propria identità, la SKGZ si sente in dovere di preservare il proprio patrimonio storico che si riflette nel messaggio dei versi della Zdravljica di Prešeren e nelle tradizioni di aspirazione alla libertà nonché nei valori della Resistenza slovena antifascista. Il principio fondamentale dell’organizzazione si esplica nell’impegno a instaurare rapporti democratici tra le persone e i popoli, a tutelare la dignità umana, la solidarietà, il benessere e la pace.

STATUTO

Art. 1
Denominazione e sedi
L Unione è denominata Slovenska kulturno gospodarska zveza Unione Culturale Economica Slovena (in seguito SKGZ). È un organizzazione autonoma degli sloveni in Italia, apartitica e senza scopo di lucro.
La SKGZ opera nel territorio del Friuli Venezia Giulia, nel quale è storicamente presente la minoranza linguistica slovena. Ha le proprie sedi a Trieste, Gorizia e Cividale. La sede legale è a Trieste.

Art. 2
Finalità:
Le finalità dell’Unione sono:
– impegnarsi affinché i diritti e gli interessi della minoranza linguistica slovena in Italia siano parimenti rispettati in campo linguistico, culturale, politico, economico, educativo, sportivo, sociale e altri e affinché venga assicurata un effettiva parità alla minoranza e ai suoi appartenenti. Per perseguire queste finalità, la SKGZ si richiama alle norme della Costituzione italiana e dello statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, alle leggi di tutela nazionali e regionali, agli impegni internazionali dell Italia e a tutti gli atti e documenti internazionali in materia di tutela dei diritti delle minoranze;
– contribuire sia al progresso sociale generale e a un ampio sviluppo dei rapporti democratici all’interno della società italiana che al consolidamento dei valori della solidarietà umana, del dialogo interculturale, della convivenza tra i popoli nello spirito della tradizione dell Unione Europea;
– favorire l’integrazione delle attività e delle organizzazioni nei settori della cultura, dell’economia, dell’istruzione e della formazione, dello sport, del sociale, dei media e dell’informazione e altri nonché fornire sostegno alle stesse nello spirito della collaborazione reciproca;
– integrare e armonizzare le posizioni e gli interessi della minoranza linguistica slovena e impegnarsi per l’affermazione dei diritti degli sloveni in Italia;
– impegnarsi al fine di consolidare i rapporti con le istituzioni della Repubblica di Slovenia, con gli sloveni nei Paesi contermini e nel mondo nel rispetto del principio dell’ambito culturale comune sloveno;
– contribuire attivamente alla conoscenza reciproca e alla cooperazione tra le popolazioni dell area di confine nonché al consolidamento dei rapporti di amicizia tra gli stati vicini;
– instaurare e mantenere i rapporti con la minoranza italiana in Slovenia e Croazia nonché con le altre minoranze nazionali e linguistiche in Italia;
– affermare e rappresentare gli interessi della minoranza linguistica slovena nelle sedi internazionali competenti e cooperare con altre comunità minoritarie.

Art. 3
Attività:
La SKGZ si prefigge di raggiungere tali finalità attraverso l organizzazione di convegni, incontri, seminari, con pubblicazioni e ricerche, mostre, iniziative e manifestazioni anche di interesse internazionale.
La SKGZ può:
– far parte di commissioni di carattere pubblico, nelle quali è prevista la partecipazione di rappresentanti delle associazioni;
– promuovere la costituzione di fondazioni, centri studi, istituti scientifici, enti, istituzioni, cooperative e società con scopi affini a quelli della SKGZ e di parteciparvi;
– sostenere organizzazioni, associazioni, federazioni e confederazioni con scopi affini a quelli della SKGZ e nel rispetto dell autonomia della SKGZ, che ha facoltà di aderirvi o parteciparvi;
– proporre l’organizzazione di manifestazioni pubbliche nell ambito delle finalità statutarie;
– partecipare attivamente con la propria rappresentanza a iniziative per la valorizzazione e l’integrazione nel territorio regionale, nazionale, europeo e internazionale;
– promuovere attività di utilità sociale, educative, formative e di orientamento professionale. La SKGZ può stipulare convenzioni con amministrazioni ed enti pubblici e privati;
– promuovere raccolte di fondi allo scopo di perseguire finalità di solidarietà sociale, adottando altresì interventi di sostegno materiale e immateriale ad attività nei settori della cultura, dello sport, dell’istruzione e della formazione, del sociale e simili, mirate a produrre benefici a livello sociale e incentivare lo sviluppo della minoranza linguistica slovena in Italia.

Art. 4
Soci
Possono associarsi alla SKGZ organizzazioni, associazioni, circoli, gruppi, istituti, enti e istituzioni (in seguito: soci collettivi) che operano nei settori della cultura, dell’istruzione e della formazione, dell’economia, dello sport, dei media e dell’informazione, della mutua solidarietà e del sociale nonché in altri settori a favore della minoranza linguistica slovena.
Possono associarsi alla SKGZ anche le persone fisiche (in seguito: soci individuali) che si riconoscono nella storia e nelle finalità della SKGZ.
I soggetti che intendono associarsi alla SKGZ devono presentare istanza, impegnandosi ad attenersi allo Statuto e ai regolamenti della SKGZ.
L’ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio regionale.

Art. 5
Diritti e doveri dei soci
I soci hanno il diritto di:
– essere rappresentati negli organi della SKGZ;
– contribuire alla stesura del programma di lavoro e alla definizione degli indirizzi della SKGZ;
– partecipare e deliberare in merito all’attività della SKGZ e all’elezione dei suoi organi.
I soci sono tenuti all osservanza dello Statuto e dei regolamenti della SKGZ nonché al versamento della quota sociale d’adesione.

Art. 6
Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde in seguito allo scioglimento di un singolo socio collettivo, in caso di esclusione, recesso in forma scritta o morte. Il socio viene escluso in caso di comportamento in contrasto con le finalità dello Statuto della SKGZ o di danni materiali o morali arrecati alla SKGZ. L esclusione è deliberata dal Consiglio regionale. Avverso tale deliberazione è ammesso il ricorso del socio al Collegio dei garanti.
In caso di perdita della qualità di socio non è previsto il rimborso della quota sociale versata.

Art. 7
L organizzazione della SKGZ
La SKGZ è organizzata a livello regionale e provinciale.
Gli organi della SKGZ a livello regionale sono:
– il Congresso;
– l Assemblea dei soci;
– il Consiglio regionale;
– il Presidente della SKGZ;
– il Comitato esecutivo;
– il Collegio dei sindaci;
– il Collegio dei garanti.
Gli organi della SKGZ a livello provinciale sono:
– il Congresso provinciale;
– il Presidente provinciale.

Art. 8
Congresso
Il Congresso è il massimo organo di indirizzo politico e programmatico della SKGZ.
Il Congresso:
– delibera su tutte le questioni attinenti alle finalità e all attività della SKGZ;
– elegge il Presidente della SKGZ;
– elegge il Consiglio regionale, il Collegio dei sindaci e il Collegio dei garanti su proposta dei Congressi provinciali;
– definisce gli indirizzi dell’attività associativa e organizzativa della SKGZ;
– esamina l attività svolta e le deliberazioni degli organi regionali;
– esamina i ricorsi avverso le determinazioni del Collegio dei garanti;
– adotta le modifiche dello Statuto della SKGZ.
Il Congresso è composto dai delegati dei soci collettivi e individuali. Il numero dei delegati è stabilito dal regolamento regionale. Il Congresso è convocato ogni tre anni dal Consiglio regionale. In caso di mancata convocazione entro i termini previsti, il Congresso è convocato da un terzo dei membri del Consiglio regionale. In casi particolari il Consiglio regionale ha facoltà di convocare il Congresso straordinario.
La data del Congresso deve essere resa nota almeno 90 (novanta) giorni antecedentemente alla seduta.
Il Congresso è regolarmente costituito qualunque sia il numero legale dei delegati intervenuti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 9
Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci approva il programma annuale, il bilancio preventivo e consuntivo della SKGZ nonché determina l’ammontare della quota sociale.
L’Assemblea dei soci è composta dai delegati dei soci collettivi e individuali della SKGZ. Il numero dei delegati è stabilito dal regolamento regionale.
L’Assemblea dei soci è convocata annualmente dal Presidente della SKGZ. In caso di mancata convocazione entro i termini previsti, l’Assemblea dei soci è convocata dal Collegio dei sindaci. Il Presidente della SKGZ in casi particolari ha facoltà di convocare l’Assemblea straordinaria dei soci.
La data dell’Assemblea dei soci deve essere resa nota almeno 60 (trenta) giorni antecedentemente alla seduta.
L’Assemblea dei soci è regolarmente costituita qualunque sia il numero legale dei delegati intervenuti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 10
Consiglio regionale
Il Consiglio regionale esamina tutte le questioni riguardanti la comunità nazionale slovena, verifica il lavoro svolto, propone gli indirizzi di attività al Presidente della SKGZ e al Comitato esecutivo nonché delibera in merito all’ammissione di nuovi soci. Il Consiglio regionale propone inoltre le modifiche dello Statuto che vengono approvati dal Congresso, nonché adotta le modifiche dei regolamenti sia a livello regionale che provinciale.
Il Consiglio regionale è composto dai membri eletti al Congresso. La prima seduta del Consiglio regionale dev’essere convocata dal Presidente della SKGZ entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data del Congresso.
Durante la prima seduta, il Consiglio regionale:
– elegge al suo interno il Presidente del Consiglio regionale;
– ratifica la composizione del Comitato esecutivo proposta dal Presidente della SKGZ;
– ratifica la designazione dei Vicepresidenti provinciali e dei direttivi provinciali proposta dai Presidenti provinciali.
Il Consiglio regionale viene convocato almeno due volte all anno dal suo Presidente che ne presiede le sedute. In caso di mancata convocazione entro i termini previsti, il Consiglio regionale è convocato da un terzo dei suoi membri.
Il Consiglio regionale è regolarmente costituito qualunque sia il numero legale dei membri intervenuti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Congresso è convocato ogni tre anni dal Consiglio regionale o da un terzo dei membri di quest’ultimo.

Art. 11
Il Presidente della SKGZ
Il Presidente della SKGZ è il rappresentante legale e politico della SKGZ. Convoca il Comitato esecutivo e ne presiede le sedute.
In caso di assenza le sue funzioni vengono esercitate dal Presidente provinciale più anziano. Quest’ultimo, in caso di dimissioni del Presidente della SKGZ, è tenuto a convocare il Congresso di carattere elettorale entro il termine di tre mesi.
Possono candidarsi alla carica di Presidente della SKGZ soltanto i soci individuali della SKGZ.

Art. 12
Comitato esecutivo
Il Comitato esecutivo pone in essere gli indirizzi del Congresso, dell Assemblea dei soci e del Consiglio regionale. È composto dal Presidente della SKGZ, dai tre Presidenti provinciali, dal Presidente del Consiglio regionale e dal numero di membri ratificato dal Consiglio regionale su proposta del Presidente della SKGZ.

Art. 13
Collegio dei sindaci
Il Collegio dei sindaci controlla la gestione dell’attività amministrativa e finanziaria, la legittimità delle deliberazioni di carattere finanziario e vigila sul rispetto delle norme dello Statuto e dei regolamenti della SKGZ. In seno al Collegio sono rappresentate tutte e tre le province. È composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti.
Durante la prima seduta successiva al Congresso, il Collegio dei sindaci elegge al proprio interno il Presidente. Le deliberazioni vengono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Collegio dei sindaci sottopone all Assemblea dei soci una relazione sull attività degli organi, sull attuazione delle deliberazioni e sul bilancio consuntivo della SKGZ. Presenta inoltre una relazione al Congresso.
I membri del Collegio dei sindaci sono invitati a partecipare alle sedute degli organi della SKGZ, tuttavia senza diritto di voto.

Art. 14
Collegio dei garanti
Il Collegio dei garanti è composto da tre membri.
Il Collegio dei garanti dirime eventuali controversie insorte tra i soci e gli organi della SKGZ.
Avverso le determinazioni del Collegio dei garanti è ammesso ricorso al Congresso.

Art. 15
Congresso provinciale
Il Congresso provinciale:
– delibera sulle questioni attinenti alle finalità e all’attività della SKGZ a livello provinciale;
– elegge il Presidente provinciale;
– definisce gli indirizzi di attività;
– designa i delegati al Congresso regionale;
– propone le candidature per il Consiglio regionale, il Collegio dei sindaci e il Collegio dei garanti.
Il Congresso provinciale è composto dai delegati dei soci collettivi ed individuali. Il numero dei delegati è stabilito dal regolamento provinciale. Il Presidente provinciale convoca ogni tre anni il Congresso provinciale entro il termine di 60 (sessanta) giorni antecedentemente alla data del Congresso regionale.

Art. 16
Presidente provinciale della SKGZ
Il Presidente provinciale della SKGZ rappresenta l’organizzazione a livello provinciale e ne coordina l attività in conformità agli indirizzi del Congresso provinciale e dei regolamenti provinciali. Sottopone al Consiglio regionale, al fine della ratifica, la proposta di designazione del Vicepresidente provinciale e di composizione del direttivo provinciale.
Possono candidarsi alla carica di Presidente provinciale della SKGZ soltanto i soci individuali della SKGZ.

Art. 17
Patrimonio e risorse finanziarie
Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni mobili e immobili di proprietà alla SKGZ.
Le entrate sono costituite dalle quote sociali, che non sono trasferibili, dai contributi dei soci e dei sostenitori, da donazioni, erogazioni liberali, eredità, lasciti, contributi concessi da enti pubblici e privati di qualsiasi natura, nonché contributi concessi da amministrazioni pubbliche per le attività svolte in convenzione. Sono altresì fonti di finanziamento i proventi ricavati dalle attività e dai servizi svolti a favore degli associati, i proventi derivanti dal proprio patrimonio mobiliare e immobiliare e quelli derivanti da eventuali partecipazioni.
Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente al perseguimento delle finalità statutarie della SKGZ e non saranno in alcun modo ridistribuiti tra i membri degli organi di amministrazione.

Art. 18
Esercizio sociale e bilancio
L esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dal termine dell esercizio sociale, il Comitato esecutivo è tenuto a redigere il bilancio e sottoporlo all’approvazione dell Assemblea dei soci.

Art. 19
Scioglimento
Lo scioglimento dell Unione viene deliberato dal Congresso ai sensi dell art. 21 del Codice civile. La deliberazione di scioglimento ha efficacia una volta sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 622.
Esperita la liquidazione di tutto il patrimonio mobiliare e immobiliare ed estinte tutte le obbligazioni in essere, il residuo attivo del patrimonio sarà devoluto a organizzazioni o istituzioni slovene che perseguono scopi analoghi a quelli della SKGZ e fini di pubblica utilità.

Art. 20
Norma finale
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge vigenti. Ulteriori disposizioni che regolano l’attuazione degli indirizzi e dei princìpi del presente Statuto sono contenute nel regolamenti della SKGZ.

Norme transitorie

Il mandato degli organi provinciali e regionali scade in concomitanza con i rispettivi Congressi provinciali ordinari ovvero con il Congresso regionale.
Le disposizioni del nuovo Statuto entrano in vigore all’atto dell’approvazione dello stesso.

Lo Statuto è stato approvato dal Congresso straordinario della SKGZ in data 16 marzo 2015 a Trieste.