Decreto del Presidente della Regione 18 dicembre 2008, n. 0346/Pres. Legge 23 febbraio 2001, n. 38, articolo 10: Insegne pubbliche e toponomastica. Individuazione dei Comuni, frazioni di Comune, località ed Enti.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli Venezia Giulia;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2007 concernente l’approvazione della tabella dei Comuni del Friuli Venezia Giulia nei quali si applicano le misure di tutela della minoranza slovena, a norma dell’articolo 4 della legge n. 38/2001;
VISTO l’articolo 10 della precitata legge n. 38/2001 il quale dispone che con decreto del Presidente della Regione sulla base della proposta del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena e sentiti gli enti interessati, sono individuati sulla base della tabella di cui all’articolo 4 i Comuni, le frazioni di Comuni, le località e gli enti in cui l’uso della lingua slovena è previsto in aggiunta a quella italiana nelle insegne degli uffici pubblici, nella carta ufficiale e in genere in tutte le insegne pubbliche, nonché nei gonfaloni;
ATTESO che la precitata norma prevede che le stesse disposizioni si applichino anche per le indicazioni toponomastiche e per la segnaletica stradale;
VISTA la nota prot. n. 13531/SGR di data 18 dicembre 2007 con la quale il Presidente del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, alla luce delle prime determinazioni assunte dal predetto organismo e con le precisazioni dallo stesso formulate, ha avanzato la proposta di adozione del decreto presidenziale trasmettendo quindi un elenco di Comuni, frazioni di Comuni, località ed enti in cui applicare le tutele previste dal predetto articolo 10;
ATTESO che dalla determinazione assunta in data 25 settembre 2007 risulta che il Comitato ha tra l’altro previsto la facoltà di uso delle varianti della lingua slovena e che l’affiancamento alla lingua italiana di quella slovena nei gonfaloni sia decisa dalle assemblee elettive;
VISTE le note con le quali agli enti locali indicati nell elenco predetto è stato richiesto di esprimere il proprio parere in ordine all inserimento tra gli enti di cui all’articolo 10 della legge precitata;
VISTE le note con cui i Comuni e gli enti di cui si tratta hanno espresso il loro parere;

VISTE in particolare le note:
– del Comune di Muggia, prot. n. 13578 dd. 23 maggio 2008, con la quale si rappresenta l’opportunità di estendere l’uso della lingua slovena alle ulteriori località di Vignano/Vinjan, Noghere/Oreh, Chiampore/Campore e Lazzaretto/Lazaret;
– del Comune di Trieste, prot. n. 41647 dd. 3 marzo 2008, con la quale si precisa che l’Ente ritiene di aver già dato completa attuazione all’art. 10 apponendo i segnali bilingui di inizio e fine località dei centri abitati alle frazioni di Santa Croce, Prosecco – Contovello, Opicina, Banne, Trebiciano, Padriciano, Gropada, Basovizza, Longera e Conconello;
– del Comune di Sagrado, prot. n. 1609 dd. 4 marzo 2008, con la quale si precisa che l’attuazione dell’art. 10 attiene unicamente alle disposizioni toponomastiche e della segnaletica stradale limitatamente alle frazioni di Poggio Terza Armata – Sdraussina/Zdravščine, Peteano/Petovlje e Boschini/ Ušje;
– della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio, prot. n. 5777 dd. 24 ottobre 2008, favorevole all’applicazione delle tutele previste con esclusione della toponomastica e della segnaletica stradale non di competenza dell’Ente;
– del Comune di Gorizia, prot. n. 14482 dd. 29 febbraio 2008, con la quale si precisa che l’attuazione dell’art. 10 si concreterà nell’apposizione delle indicazioni bilingui delle indicazioni toponomastiche dei quartieri di S. Andrea/Štandrež, Piuma – San Mauro – Oslavia/Pevma – Št. Maver – Oslavje, Piedimonte del Calvario/Podgora e con l’esclusione dell’uso della lingua slovena nel gonfalone e nella carta ufficiale del Comune;
– del Comune di Cormons, prot. n. 3422 dd. 19 febbraio 2008, con la quale si precisa che l’attuazione dell’art. 10 sarà riferita alle frazioni di Plessiva, Subida, Zegla, Novali, Monte, Montona e Pradis con riferimento alla toponomastica e alle insegne pubbliche;
– del Comune di Faedis, prot. n. 902 dd. 11 marzo 2008, con la quale si precisa che l’attuazione dell’art. 10 riguarderà le frazioni e località di Canebola, Valle, Clap, Costalunga, Costapiana, Pedrosa, Stremiz e Gradischiutta;
– del comune di Nimis, prot. n. 8277 dd. 6 ottobre 2008, con la quale si precisa che l’attuazione dell’art. 10 riguarderà la frazione di Cergneu;
– del Comune di Tarvisio, prot. n. 20364 dd. 11 novembre 2008, con la quale si fa presente che, ove si addivenisse all’attuazione dell’art. 10, le modalità dovrebbero consentire il rispetto di assolute condizioni di parità con gli altri due gruppi etnici del territorio;
– dell’Unione dei Comuni di Attimis e Faedis, prot. n. 159 pervenuta in data 3 marzo 2008, con la quale si rinvia alle determinazioni dei Comuni di Attimis e Faedis;
– della Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Valcanale, prot. n. 12854 dd. 20 ottobre 2008, favorevole all’applicazione delle tutele previste con esclusione delle tabelle ed insegne bilingui rientranti nella competenza dei Comuni;
VISTA la nota prot. n. 41550 dd. 28 novembre 2008 della Provincia di Trieste con la quale si comunica che gli aspetti applicativi di cui all’articolo 10 della legge n. 38/2001 sono oggetto di lavoro di un gruppo consiliare nell’ambito della revisione complessiva dello Statuto provinciale e che pertanto i presupposti per l’espressione del richiesto parere non potranno che essere conseguenti a quelle che saranno le specifiche definizioni elaborate;
ATTESO che nella medesima nota la Provincia di Trieste ha precisato che è stata avviata la procedura per la posa di una targa trilingue all entrata della sede provinciale e che nell’ambito del rinnovo ed eventuale integrazione di tutta la segnaletica di propria competenza sulle strade provinciali ha già previsto di riportare, laddove riconosciuto a livello di Comitato paritetico ex legge 482/1999 e D.P.R. 345/2001, la doppia denominazione toponomastica italiana e slovena avviando uno specifico progetto ai sensi degli articoli 9 e 15 della precitata legge n. 482/1999;
VISTA la nota della Provincia di Udine prot. n. 140568 dd. 9 dicembre 2008, con la quale l’Ente fa presente di aver dimostrato particolare sensibilità nei confronti delle minoranze linguistiche presenti sul territorio impegnandosi a tutelare e sostenere anche le comunità slavofone storicamente presenti nel proprio ambito d’azione provvedendo in particolare alla posa in opera della cartellonistica bilingue nella viabilità di competenza nonché al sostegno delle attività di promozione delle varietà slavofone locali realizzate da parte delle associazioni culturali del territorio;
ATTESO inoltre che nella medesima nota si precisa che l’Amministrazione provinciale considera doveroso e necessario attuare una politica di rafforzamento e tutela della specificità e dell’individualità delle comunità delle Valli del Natisone, del Torre e di Resia;
VISTA la nota prot. n. 7066 dd.19 novembre 2008 del Comune di San Pietro al Natisone con la quale si esprime parere contrario sull’applicazione dell’articolo 10 nel territorio comunale e si precisa che l’Ente ha già provveduto, sulla base di progetti finanziati ai sensi della legge n. 482/1999, all’apposizione di tutti i cartelli stradali delle frazioni e dei percorsi forestali e paesaggistici con l’indicazione dei toponimi bilingue;
VISTA la nota prot. n. 25614 dd. 8 ottobre 2008 del Comune di Ronchi dei Legionari con la quale, ritenendo i provvedimenti già assunti sufficienti e rispondenti alle reali esigenze della comunità linguistica slovena presente nel territorio, si esprime l’intendimento di non procedere al momento all’integrale applicazione dell’articolo 10 con specifico riferimento all’uso della lingua slovena in aggiunta a quella italiana in tutte le insegne pubbliche, nei gonfaloni e nelle indicazioni toponomastiche e di mantenere le tutele già in vigore;
VISTA la nota prot. n. 1228 dd. 15 febbraio 2008 del Comune di Malborghetto – Valbruna con la quale, dato atto che l’Amministrazione comunale ha già attuato numerose iniziative a tutela della minoranza slovena, è stata comunicata l’intenzione di non avvalersi delle possibilità offerte dall’articolo 10 in quanto, attesa la presenza di etnie di origine non solo slava ma anche tedesca e friulana, l’applicazione del precitato articolo 10 imporrebbe la necessità di procedere in ugual maniera anche per la lingua tedesca e quella friulana creando quindi un quadro quanto mai confuso;
VISTA la nota prot. n. 5993 dd. 11 dicembre 2008 del Comune di Pulfero con la quale, nel comunicare di aver avviato nel rispetto delle finalità della l. n. 482/99 un intervento volto all’acquisto di cartellonistica e segnaletica bilingue, precisa di non poter esprimere parere favorevole in ordine all’utilizzo di gonfalone, insegne e carta ufficiale bilingue;
VISTA la nota prot. n. 1698 dd. 29 febbraio 2008 del Comune di Resia con la quale si comunica che nel territorio comunale l’adozione di indicazioni segnaletiche relative alla toponomastica e non di meno di ogni altra manifestazione legata all’identità linguistica, non può prescindere dall’uso del resiano in luogo dello sloveno, in quanto estraneo al contesto culturale locale;
PRESO ATTO che il Comitato, nell’affrontare problematiche di tale natura, ha ritenuto possibile l’utilizzo di varianti locali della lingua slovena;
VISTE infine le note dei Comuni di San Dorligo della Valle-Dolina – prot. n. 12036 dd. 29 settembre 2008, Duino Aurisina-Devin Nabrežina – prot. n. 27424 dd. 6 ottobre 2008, Monrupino-Repentabor – prot. n. 3787 dd. 9 ottobre 2008, Sgonico-Zgonik – prot. n. 1566 dd. 3 marzo 2008, Doberdò del Lago-Doberdob – prot. n. 1738 dd. 10 marzo 2008, San Floriano del Collio-Števerjan – prot. n. 4109 dd. 23 ottobre 2008, Savogna d Isonzo-Sovodnje ob Soči – prot. n. 945 dd. 18 febbraio 2008, Grimacco – prot. n. 417 dd. 19 febbraio 2008, San Leonardo – prot. n. 5859 dd. 4 novembre 2008, Savogna – prot. n. 3148 dd. 22 ottobre 2008, Stregna – prot. n. 1842 dd. 14 maggio 2008, Taipana-Tipajski – prot. n. 4463 dd. 8 ottobre 2008, Attimis – prot. n. 714 dd. 11 marzo 2008, Lusevera – prot. n. 832 dd. 21 febbraio 2008 e delle Provincia di Gorizia/Pokrajina Gorica – prot. n. 29035 dd. 17 ottobre 2008 con le quali i predetti enti hanno espresso parere favorevole all’inserimento nei territori in cui si applicano le tutele previste dal precitato art. 10;
ATTESO che l’Unione dei Comuni di Pulfero, San Pietro al Natisone, Savogna non ha espresso il richiesto parere;
ATTESA l’opportunità che l’introduzione e l’attuazione delle tutele previste a favore della minoranza linguistica slovena dall’articolo 10 della legge n. 38/2001 avvenga nel rispetto delle diverse sensibilità presenti nel territorio, con la più ampia condivisione, tenendo inoltre conto della necessità di contemperare le diverse esigenze ed istanze delle comunità locali nel rispetto di quanto rappresentato dai competenti organismi elettivi;
RITENUTO pertanto, nel rispetto delle finalità della norma in questione, di dare attuazione a quanto previsto dalla disposizione di cui si tratta ricercando per le considerazioni su espresse l’opportuna e necessaria gradualità delle modalità attuative;
PRESO ATTO che dalle note dei Comuni di San Pietro al Natisone, Ronchi dei Legionari e Malborghetto – Valbruna, con le quali si esprime parere contrario in ordine all’applicazione dell’articolo 10 della L. n. 38/2001, emerge che nei rispettivi territori sono già in vigore interventi o sono state attuate misure di tutela a favore della minoranza linguistica slovena sulla base di autonome determinazioni assunte dalle Amministrazioni comunali;
PRESO ATTO che la Provincia di Trieste, nel far presente di non poter esprimere il richiesto parere, ha precisato di aver già previsto e avviato specifici progetti volti ad introdurre misure di tutela a favore della minoranza linguistica slovena anche con riferimento alle denominazioni toponomastiche;
PRESO ATTO che la Provincia di Udine, nel precisare di aver già previsto e avviato specifici progetti volti ad introdurre misure di tutela a favore della minoranza linguistica slovena anche con riferimento alle denominazioni toponomastiche, non ha comunque espresso alcuna determinazione in ordine all’inserimento o meno nei territori di applicazione di cui all’art. 10 della legge n. 38/2001;
PRESO ATTO della mancata espressione del richiesto parere dell’Unione dei Comuni di Pulfero, San Pietro al Natisone, Savogna;
RITENUTO altresì di condividere e di fare proprie le considerazioni espresse dal Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena in ordine alla facoltà di utilizzo delle varianti locali della lingua slovena, che comunque rientrano nelle tutele previste dalla legge n. 38/2001, e sulla autonoma determinazione delle assemblee nell’uso della lingua slovena accanto a quella italiana nei gonfaloni;
VISTA la legge regionale 16 novembre 2007, n. 26, ed in particolare gli articoli 12 e 22;

DECRETA

1. Ai sensi dell’articolo 10 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono individuati i comuni, le frazioni di comune, le località e gli enti di cui all elenco allegato quale parte integrante al presente decreto, con le precisazioni, limitazioni e specificazioni a fianco di ciascuno indicato.
2. Per le motivazioni in premessa indicate e fatte salve le autonome determinazioni in ordine alla previsione, all’introduzione, all’attuazione e alla vigenza di interventi o misure di tutela a favore della minoranza linguistica slovena, i Comuni di San Pietro al Natisone, Ronchi dei Legionari, Malborghetto-Valbruna, la Provincia di Trieste, la Provincia di Udine e l’Unione dei Comuni di Pulfero, San Pietro al Natisone, Savogna non sono inseriti nell’allegato elenco adottato ai sensi dell’art. 10 della legge n. 38/2001.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

Provincia di Trieste
Comune di San Dorligo della Valle-Dolina
Comune di Duino Aurisina-Devin Nabrežina
Comune di Monrupino-Repentabor
Comune di Muggia: limitatamente alle frazioni di Santa Barbara, Zaule, Rabuiese, Belpoggio, Stramare, Vignano/Vinjan, Noghere/Oreh, Chiampore/ Campore e Lazzareto/Lazaret
Comune di Sgonico-Zgonik
Comune di Trieste: limitatamente alle frazioni di Santa Croce, Prosecco Contovello, Opicina, Banne, Trebiciano, Padriciano, Gropada, Basovizza, Longera e Conconello mediante apposizione dei segnali di inizio e fine località dei centri abitati

Provincia di Gorizia
Comune di Cormons: limitatamente alle frazioni di Plessiva, Subida, Zegla, Novali, Monte, Montona e Pradis con riferimento alla toponomastica e alle insegne pubbliche
Comune di Doberdò del Lago-Doberdob
Comune di Gorizia: limitatamente alle indicazioni toponomastiche delle circoscrizioni di S. Andrea/Štandrež, Piuma San Mauro-Oslavia /Pevma-Št. Maver-Oslavje, Piedimonte del Calvario/Podgora e con esclusione dell uso della lingua slovena nel gonfalone e nella carta ufficiale del Comune.
Comune di San Floriano del Collio-Števerjan
Comune di Savogna d’Isonzo-Sovodnje ob Soči
Comune di Sagrado: limitatamente alle frazioni di Poggio Terza Armata/Sdraussina Zdravščina, Peteano/Petovlje e Boschini/Ušje e unicamente per le disposizioni toponomastiche e della segnaletica stradale
Provincia di Gorizia/Pokrajina Gorica
Comunità montana del Torre, Natisone e Collio: con esclusione della toponomastica e della segnaletica stradale non di competenza dell’Ente

Provincia di Udine
Comune di Faedis: limitatamente alle frazioni e località di Canebola, Valle, Clap, Costalunga, Costapiana, Pedrosa, Stremiz e Gradischiutta
Comune di Grimacco
Comune di Nimis: limitatamente alla frazione di Cergneu
Comune di Pulfero: limitatamente alla cartellonistica e alla segnaletica stradale
Comune di Resia: mediante utilizzo delle varianti locali della lingua slovena
Comune di San Leonardo
Comune di Savogna
Comune di Stregna
Comune di Taipana-Tipajski
Comune di Attimis
Comune di Lusevera
Comunità montana del Torre, Natisone e Collio: con esclusione della toponomastica e della segnaletica stradale non di competenza dell Ente
Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Valcanale: con esclusione delle tabelle ed insegne bilingui rientranti nella competenza dei Comuni
Comune di Tarvisio: a condizione dell’assoluta parità di trattamento tra gli altri due gruppi etnici presenti nel territorio