Preambolo
La Slovenska gospodarsko-kulturna zveza – Unione Economica Culturale Slovena è stata costituita nel 1954 a Trieste. I suoi soci fondatori erano le associazioni: Kmečka zveza di Trieste, Slovensko gospodarsko udruženje, Slovensko-hrvatska prosvetna zveza, Slovensko narodno gledališče, Narodna in študijska knjižnica, Glasbena matica, Podporno društvo Dijaška matica, Ljudska knjižnica, Odbor za zgraditev Kulturnega doma, Društvo slovenskih srednješolcev, Slovensko planinsko društvo v Trstu, Slovenski taborniki na Tržaškem, Tržaški filatelistični klub Lovre Košir e Aeroklub.
L’anno seguente le associazioni Zveza slovenskih prosvetnih društev, Dijaška matica, Akademski in srednješolski klub Simon Gregorčič, Podporno društvo, Zadruga Oslavje, Posojilnica Doberdob, Posojilnica Sovodnje, Goriška nabavna in prodajalna zadruga costituirono a Gorizia la Slovenska kulturno gospodarska zveza – Unione Culturale Economica Slovena.
Nel 1958 le due realtà si fusero. Alla fusione delle due organizzazioni partecipò anche l’associazione Kulturno društvo Ivan Trinko di Cividale. Negli anni a seguire vi aderirono altre organizzazioni della provincia di Udine (il periodico Matajur, l’associazione Zveza slovenskih izseljencev iz Benečije e l’ente Zavod za slovensko izobraževanje).
La Slovenska kulturno-gospodarska zveza – Unione Culturale Economica Slovena (nel prosieguo anche: SKGZ) riunisce organizzazioni, istituzioni e singoli cittadini a livello regionale.
Nel suo impegno, finalizzato a uno sviluppo armonico della minoranza linguistica slovena autoctona in Italia, alla sua coesione interna e all’affermazione della sua identità, la SKGZ si adopera per la preservazione del proprio patrimonio storico che si riflette nel messaggio dei versi della “Zdravljica” di Prešeren, nelle aspirazioni alla libertà nonché nei valori della Resistenza slovena antifascista. Il principio fondamentale dell’organizzazione si esplica nell’impegno a instaurare rapporti democratici tra i singoli individui e i popoli, a tutelare la dignità umana, la solidarietà, il benessere e la pace.
La SKGZ persegue l’obiettivo di addivenire a un’organizzazione comune, democratica e pluralistica delle slovene e degli sloveni in Italia, basata sul più ampio consenso all’interno della comunità nazionale slovena.
Le attività della SKGZ sono rivolte alla comunità nazionale slovena in Italia e si svolgono in lingua slovena.
(Laddove non specificato diversamente, il genere grammaticale maschile non marcato è utilizzato in riferimento a tutti i generi).
Articolo 1
Denominazione e sedi
La Slovenska kulturno-gospodarska zveza – Unione Culturale Economica Slovena (in seguito: SKGZ) è un’organizzazione autonoma degli sloveni in Italia, apartitica e senza scopo di lucro.
La SKGZ opera nel territorio del Friuli Venezia Giulia, nel quale è storicamente presente la minoranza linguistica slovena: nelle province di Trieste, Gorizia e Udine. La sede legale è a Trieste. Le sedi provinciali sono a Trieste, Gorizia e Cividale.
Articolo 2
Finalità
Le finalità della SKGZ sono:
- impegnarsi affinché i diritti e gli interessi della minoranza linguistica slovena in Italia siano equamente riconosciuti in campo linguistico, culturale, politico, economico, educativo, sportivo, sociale e altri e affinché venga assicurata un’effettiva parità alla minoranza e ai suoi appartenenti. Nel perseguimento di tali finalità la SKGZ si richiama alle norme della Costituzione italiana e dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, alle leggi di tutela nazionali e regionali, agli impegni internazionali assunti dall’Italia e a tutti gli atti e documenti internazionali in materia di tutela dei diritti delle minoranze;
- contribuire sia al progresso sociale generale e allo sviluppo di rapporti democratici all’interno della società italiana sia al consolidamento dei valori della solidarietà umana, del dialogo interculturale, della convivenza tra i popoli nello spirito della tradizione dell’Unione europea;
- favorire l’integrazione di organizzazioni e attività nei settori della cultura, dell’economia, dell’istruzione e della formazione, dello sport, del sociale, dei media e dell’informazione e altri nonché fornire sostegno alle stesse nello spirito della collaborazione reciproca;
- integrare e armonizzare le posizioni e gli interessi della minoranza linguistica slovena e impegnarsi per l’affermazione dei diritti degli sloveni in Italia;
- consolidare i rapporti con le istituzioni della Repubblica di Slovenia, con gli sloveni nei Paesi contermini e nel mondo per l’affermazione del principio di uno spazio culturale comune sloveno;
- contribuire attivamente alla conoscenza reciproca e all’avvicinamento tra le popolazioni dell’area di confine nonché al consolidamento dei rapporti di amicizia tra gli Stati limitrofi;
- instaurare e mantenere i rapporti con la minoranza italiana in Slovenia e Croazia nonché con le altre minoranze nazionali e linguistiche nel Friuli Venezia Giulia e altrove in Italia;
- affermare e rappresentare gli interessi della minoranza linguistica slovena nelle sedi comunitarie e internazionali competenti e cooperare con altre comunità minoritarie.
Articolo 3
Attività
La SKGZ si prefigge di raggiungere le predette finalità attraverso l’organizzazione di convegni, incontri, seminari, mediante pubblicazioni e ricerche, mostre, iniziative e manifestazioni anche di interesse internazionale.
La SKGZ può:
- far parte di commissioni di carattere pubblico, nelle quali è prevista la partecipazione di rappresentanti delle associazioni;
- promuovere la costituzione di fondazioni, centri di studio, istituti scientifici, enti, istituzioni, cooperative e società con scopi affini a quelli della SKGZ e parteciparvi;
- sostenere organizzazioni, associazioni, federazioni e confederazioni con scopi affini a quelli della SKGZ e nel rispetto dell’autonomia della SKGZ, alle quali ha facoltà di aderire o partecipare;
- proporre l’organizzazione di manifestazioni e adunanze pubbliche nell’ambito delle finalità statutarie;
- partecipare attivamente con la propria rappresentanza a iniziative per la valorizzazione e l’integrazione nel territorio regionale, nazionale, europeo e internazionale;
- promuovere attività di utilità sociale, educative, formative e di orientamento professionale. La SKGZ può stipulare convenzioni con amministrazioni ed enti pubblici e privati;
- promuovere raccolte di fondi per scopi di solidarietà sociale, adottando altresì interventi di sostegno materiale e immateriale ad attività nei settori della cultura, dello sport, dell’istruzione e della formazione, del sociale e simili, mirate a produrre benefici a livello sociale e incentivare lo sviluppo della minoranza linguistica slovena in Italia.
Articolo 4
Soci
Possono associarsi alla SKGZ organizzazioni, associazioni, circoli, gruppi, istituti, enti e istituzioni (in seguito: soci collettivi) che operano nei settori della cultura, dell’istruzione e della formazione, dell’economia, dello sport, dei media e dell’informazione, della mutua solidarietà e del sociale nonché in altri settori a favore della minoranza linguistica slovena.
I soggetti che intendono associarsi alla SKGZ devono presentare istanza, impegnandosi ad attenersi allo Statuto e ai regolamenti della SKGZ.
L’ammissione dei soci collettivi è deliberata dal Consiglio regionale. Possono associarsi alla SKGZ anche persone fisiche (in seguito: soci individuali) che si riconoscono nella sua storia e finalità e si impegnano ad attenersi allo Statuto e ai regolamenti della SKGZ. L’ammissione dei soci individuali è disciplinata dal regolamento.
Articolo 5
Diritti e doveri dei soci
I soci collettivi e individuali della SKGZ hanno il diritto di:
- essere rappresentati negli organi della SKGZ;
- contribuire alla stesura del programma di lavoro e alla definizione degli indirizzi della SKGZ;
- partecipare e deliberare in merito all’attività della SKGZ e all’elezione dei suoi organi.
I soci sono tenuti all’osservanza dello Statuto e dei regolamenti della SKGZ nonché al versamento della quota sociale d’adesione.
Articolo 6
Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde in seguito allo scioglimento di un singolo socio collettivo, in caso di esclusione, recesso in forma scritta o morte. Il socio viene escluso qualora compia atti contrari alle finalità dello Statuto della SKGZ o in caso di danni materiali o morali arrecati alla SKGZ. L’esclusione è deliberata dal Consiglio regionale. Avverso tale deliberazione è ammesso il ricorso del socio al Collegio dei garanti.
In caso di perdita della qualità di socio non è previsto il rimborso della quota sociale versata.
Articolo 7
Organizzazione della SKGZ
La SKGZ è organizzata a livello regionale e provinciale.
Gli organi della SKGZ a livello regionale sono:
- il Congresso;
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio regionale;
- la/il Presidente della SKGZ;
- la/il Vicepresidente della SKGZ;
- il Comitato esecutivo;
- il Collegio dei sindaci;
- il Collegio dei garanti.
Gli organi della SKGZ a livello provinciale sono:
- il Congresso provinciale;
- la/il Presidente provinciale.
- la/il Vicepresidente provinciale;
- il Comitato provinciale;
Nella composizione dei propri organi la SKGZ tiene conto del principio di un’adeguata rappresentanza di genere.
Articolo 8
Congresso
Il Congresso è il massimo organo di indirizzo politico e programmatico della SKGZ. Il Congresso:
- delibera su tutte le questioni attinenti alle finalità e all’attività della SKGZ;
- elegge la/il Presidente della SKGZ;
- elegge il Consiglio regionale, il Collegio dei sindaci e il Collegio dei garanti su proposta dei Congressi provinciali;
- definisce gli indirizzi dell’attività associativa e organizzativa della SKGZ;
- esamina l’attività e le deliberazioni degli organi regionali;
- esamina i ricorsi avverso le determinazioni del Collegio dei garanti;
- adotta le modifiche allo Statuto della SKGZ;
Il Congresso è composto dai delegati dei soci collettivi e individuali. Il numero delle delegate e dei delegati è stabilito dal regolamento regionale. Al Consiglio regionale spetta la convocazione del Congresso che avviene ogni tre anni. In caso di mancata convocazione entro i termini previsti, il Congresso è convocato da un terzo dei membri del Consiglio regionale. In casi particolari al Consiglio regionale spetta altresì la facoltà di convocare il Congresso straordinario.
La data del Congresso deve essere resa nota almeno 60 giorni prima della seduta.
Il Congresso è regolarmente costituito in presenza della maggioranza delle delegate e dei delegati dei soci collettivi e individuali. Ciascuna delegata/ciascun delegato può essere titolare di una delega. Le deliberazioni del Congresso sono adottate con il voto favorevole della maggioranza delle delegate e dei delegati presenti. Per le modifiche allo Statuto è necessaria la presenza di due terzi delle delegate e dei delegati, che adottano le deliberazioni con maggioranza assoluta dei presenti. Il Congresso si svolge in presenza delle delegate e dei delegati; in via eccezionale può svolgersi a distanza.
Articolo 9
Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci approva il programma annuale, il bilancio preventivo e consuntivo della SKGZ nonché determina l’ammontare della quota sociale.
L’Assemblea dei soci è composta dalle delegate e dai delegati dei soci collettivi e individuali della SKGZ. Il numero dei delegati è stabilito dal regolamento regionale.
L’Assemblea dei soci è convocata annualmente dalla/dal Presidente della SKGZ. In caso di mancata convocazione entro i termini previsti, l’Assemblea dei soci è convocata dal Collegio dei sindaci. La/Il Presidente della SKGZ in casi particolari ha facoltà di convocare l’Assemblea straordinaria dei soci.
La data dell’Assemblea dei soci deve essere resa nota almeno 30 giorni prima della seduta.
L’Assemblea dei soci è regolarmente costituita in presenza della maggioranza delle delegate e dei delegati. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti.
Articolo 10
Consiglio regionale
Il Consiglio regionale esamina le questioni riguardanti la comunità nazionale slovena, verifica il lavoro svolto, propone gli indirizzi di attività alla/al Presidente della SKGZ e al Comitato esecutivo nonché delibera in merito all’ammissione di nuovi soci. Il Consiglio regionale propone inoltre le modifiche allo Statuto che vengono approvate dal Congresso, nonché adotta le modifiche dei regolamenti sia a livello regionale che provinciale.
Il Consiglio regionale delibera in merito alla nomina delle/dei rappresentanti della SKGZ negli organi consultivi e nelle commissioni a carattere pubblico nei quali è prevista la presenza dei rappresentanti della minoranza a livello statale e regionale. Esso delibera altresì in merito alla nomina delle/dei rappresentanti della SKGZ negli organi consultivi della Repubblica di Slovenia. Il Consiglio regionale approva inoltre la partecipazione della SKGZ alla costituzione di fondazioni, centri di studio, istituti scientifici, enti, istituzioni, cooperative e società con scopi affini a quelli della SKGZ nonché l’ingresso della stessa in organizzazioni, associazioni, federazioni e confederazioni che si occupano delle questioni relative alle minoranze a livello nazionale, europeo e internazionale.
Il Consiglio regionale è composto dai membri eletti al Congresso. La prima seduta del Consiglio regionale dev’essere convocata dalla/dal Presidente della SKGZ entro il termine di 30 giorni dalla data del Congresso.
Durante la prima seduta, il Consiglio regionale:
- elegge al suo interno la/il Presidente del Consiglio regionale;
- su proposta della/del Presidente della SKGZ ratifica la designazione della/del Vicepresidente e degli altri componenti del Comitato esecutivo. Le/I Presidenti provinciali sono automaticamente membri del Comitato esecutivo.
- ratifica la designazione delle/dei Vicepresidenti provinciali e dei direttivi provinciali proposta dalle/dai Presidenti provinciali.
Il Consiglio regionale viene convocato almeno due volte l’anno dalla/dal Presidente dello stesso che ne presiede le sedute. In caso di mancata convocazione entro i termini previsti, il Consiglio regionale è convocato da un terzo dei suoi membri.
Il Consiglio regionale è regolarmente costituito qualunque sia il numero legale dei membri intervenuti. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti. La convocazione del Congresso regionale spetta al Consiglio regionale o a un terzo dei membri di quest’ultimo. Il Congresso è convocato ogni tre anni.
Articolo 11
Presidente della SKGZ
La/Il Presidente della SKGZ è la/il rappresentante legale e politica/o della SKGZ. Convoca il Comitato esecutivo e ne presiede le sedute.
In caso di assenza le sue funzioni vengono esercitate dalla/dal Vicepresidente della SKGZ, la/il quale, in caso di dimissioni della/del Presidente della SKGZ, è tenuta/o a convocare il Congresso elettivo entro il termine di tre mesi.
Possono candidarsi alla carica di Presidente della SKGZ soltanto i soci individuali della SKGZ.
Le modalità di presentazione delle candidature e di individuazione di eventuali casi di incompatibilità e mancato rispetto dei requisiti per l’elettorato passivo sono disciplinate dal regolamento.
La/Il Presidente della SKGZ può essere rieletta/o per un massimo di tre mandati consecutivi.
Articolo 12
Comitato esecutivo
Il Comitato esecutivo pone in essere gli indirizzi del Congresso, dell’Assemblea dei soci e del Consiglio regionale.
Agli inizi del mandato esso predispone il piano di azione della SKGZ per il triennio successivo che viene sottoposto alla discussione e all’approvazione del Consiglio regionale.
Il Comitato esecutivo è composto da 9 a 15 membri. Oltre alla/al Presidente della SKGZ, alla/al Vicepresidente e alle/ai tre Presidenti provinciali è composto da altri membri, il cui numero viene ratificato dal Consiglio regionale su proposta della/del Presidente. Il Comitato esecutivo dispone di tutte le deleghe per la gestione organizzativa e finanziaria della SKGZ, predispone i documenti di bilancio che sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci.
Articolo 13
Collegio dei sindaci
Il Collegio dei sindaci verifica la legittimità dei procedimenti relativi alla gestione amministrativa e finanziaria e vigila sul rispetto delle norme dello Statuto e dei regolamenti della SKGZ.
In seno al Collegio sono rappresentate tutte e tre le province.
È composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti. Durante la prima seduta successiva al Congresso, il Collegio dei sindaci elegge al proprio interno la/il Presidente. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti.
Il Collegio dei sindaci sottopone all’Assemblea dei soci una relazione sull’attività degli organi, sull’attuazione delle deliberazioni e sul bilancio consuntivo della SKGZ. Presenta inoltre una relazione al Congresso.
I membri del Collegio dei sindaci sono invitati a partecipare alle sedute degli organi della SKGZ, tuttavia senza diritto di voto.
Articolo 14
Collegio dei garanti
Il Collegio dei garanti è composto da tre membri.
Il Collegio dei garanti è chiamato a dirimere eventuali controversie insorte tra i soci e gli organi della SKGZ, eventuali ricorsi avverso l’esclusione di un socio collettivo o individuale e richieste di ammissione respinte.
Avverso le determinazioni del Collegio dei garanti è ammesso ricorso al Congresso.
Articolo 15
Congresso provinciale
Il Congresso provinciale:
- delibera sulle questioni attinenti alle finalità e all’attività della SKGZ a livello provinciale;
- elegge la/il Presidente provinciale;
- definisce gli indirizzi delle attività;
- designa le delegate e i delegati al Congresso regionale;
- propone le candidature per il Consiglio regionale, il Collegio dei sindaci e il Collegio dei garanti.
Il Congresso provinciale è costituito dalle delegate e dai delegati dei soci collettivi e individuali. Il numero delle delegate e dei delegati è stabilito dal regolamento provinciale. La/Il Presidente provinciale convoca ogni tre anni il Congresso provinciale entro il termine di 30 giorni precedenti alla data del Congresso regionale. In caso di mancata convocazione entro i termini previsti, il Congresso provinciale è convocato da un terzo dei membri provinciali del Consiglio regionale.
La data del Congresso provinciale deve essere resa nota almeno 30 giorni prima della seduta.
Il Congresso provinciale è regolarmente costituito in presenza della maggioranza delle delegate e dei delegati dei soci collettivi e individuali. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti.
Articolo 16
Presidente provinciale della SKGZ
La/Il Presidente provinciale della SKGZ rappresenta l’organizzazione a livello provinciale e ne coordina l’attività in conformità agli indirizzi del Congresso provinciale e alle disposizioni dei regolamenti provinciali. Sottopone alla ratifica del Consiglio regionale la proposta di designazione della/del Vicepresidente provinciale e di composizione del direttivo provinciale. Possono candidarsi alla carica di Presidente provinciale della SKGZ soltanto i soci individuali della SKGZ.
Articolo 17
Patrimonio e risorse finanziarie
Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni mobili e immobili di proprietà alla SKGZ. Le entrate sono costituite dalle quote sociali, che non sono trasferibili, dai contributi dei soci e dei sostenitori, da donazioni, erogazioni liberali, eredità, lasciti, contributi concessi da enti pubblici e privati di qualsiasi natura, nonché contributi concessi da amministrazioni pubbliche per le attività svolte in convenzione. Sono altresì fonti di finanziamento i proventi ricavati dalle attività e dai servizi svolti a favore degli associati, i proventi derivanti dal proprio patrimonio mobiliare e immobiliare e quelli derivanti da eventuali partecipazioni.
Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente al perseguimento delle finalità statutarie della SKGZ e non saranno in alcun modo ridistribuiti tra i membri degli organi di amministrazione.
Articolo 18
Esercizio sociale e bilancio
L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dal termine dell’esercizio sociale, il Comitato esecutivo è tenuto a predisporre i documenti di bilancio con relativa relazione e sottoporli all’approvazione dell’Assemblea dei soci.
Articolo 19
Scioglimento
Lo scioglimento dell’Unione viene deliberato dal Congresso ai sensi dell’art. 21 del Codice civile.
La deliberazione di scioglimento ha efficacia una volta sentito l’organismo di controllo di cui all’Articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 622.
Esperita la liquidazione di tutto il patrimonio mobiliare e immobiliare ed estinte tutte le obbligazioni in essere, il residuo attivo del patrimonio sarà devoluto a organizzazioni o istituzioni slovene che perseguono scopi analoghi a quelli della SKGZ e fini di pubblica utilità.
Articolo 20
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge vigenti. Ulteriori disposizioni che regolano l’attuazione degli indirizzi e dei princìpi del presente Statuto sono contenute nei regolamenti della SKGZ.
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Norme transitorie
Il mandato degli organi provinciali e regionali scade in concomitanza con i rispettivi Congressi provinciali ordinari ovvero con il Congresso regionale.
Le disposizioni del nuovo Statuto entrano in vigore il giorno successivo al Congresso della SKGZ che le ha approvate.
Le modifiche allo Statuto sono state approvate dal Congresso della SKGZ in data 28 maggio 2022 a Gorizia.