Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
(Principi generali)
1. Nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana e in armonia con la Costituzione, i principi e le convenzioni di diritto internazionale, la normativa comunitaria e statale, la Regione riconosce e concorre a tutelare e valorizzare la minoranza linguistica slovena, come parte del proprio patrimonio storico, culturale e umano.
2. Con la presente legge la Regione concorre, nell’ambito delle proprie competenze, all’applicazione, in particolare, dei principi espressi:
a) dall’articolo 6 della Costituzione;
b) dall’articolo 3 dello Statuto;
c) dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazione Unite il 10 dicembre 1948;
d) dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952);
e) dalla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d’Europa, ratificata con la legge 28 agosto 1997, n. 302 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995);
f) dallo Strumento dell’Iniziativa Centro Europea per la tutela dei diritti di protezione delle minoranze, sottoscritto a Budapest il 15 novembre 1994;
g) dai documenti dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) sottoscritti dall’Italia in materia di tutela delle lingue;
h) dalla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata a Strasburgo il 5 novembre 1992.
3. Le disposizioni della presente legge integrano e danno attuazione alla normativa statale in materia, come recata in particolare dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), e dal decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione), e definiscono, assieme alle norme regionali specificamente rivolte alle minoranze linguistiche friulana e germanofona, le linee fondamentali delle politiche di intervento della Regione a favore delle diversita’ culturali e linguistiche presenti nel proprio territorio.
Art. 2
(Ambito territoriale di applicazione)
1. Le norme della presente legge si applicano nell’intero territorio della regione, salvi i casi espressamente riferiti al territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena.
2. Il territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena comprende le aree individuate ai sensi della legge 38/2001.
3. Nel territorio di cui al comma 2 i provvedimenti della presente legge riguardano anche il resiano e le varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale.
Art. 3
(Rapporti internazionali)
1. Nei rapporti istituzionali di carattere internazionale la Regione promuove e sostiene, nell’ambito delle proprie competenze, le politiche e le iniziative atte a rafforzare e valorizzare le diversita’ culturali e linguistiche, con particolare attenzione a quelle legate alla presenza di minoranze linguistiche sul territorio.
2. In particolare, nell’ambito dei rapporti istituzionali con la Repubblica di Slovenia, la Regione promuove e da’ impulso a iniziative atte a garantire il miglioramento del livello di tutela della minoranza linguistica slovena presente nel Friuli Venezia Giulia e della comunita’ nazionale italiana in Slovenia e a favorire una migliore conoscenza e fruizione delle lingue minoritarie nei rispettivi territori di insediamento.
3. In accordo con le autorita’ della Repubblica di Slovenia, con le organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena di cui all’articolo 6 e con gli organi rappresentativi della comunita’ nazionale italiana in Slovenia, possono essere avviate forme di collaborazione e istituiti organismi congiunti, al fine di migliorare l’integrazione delle due minoranze nella realta’ culturale, sociale ed economica transfrontaliera.
Art. 4
(Collaborazione tra le identita’ linguistiche regionali)
1. La Regione promuove iniziative dirette a favorire la collaborazione, la comprensione e la reciproca conoscenza tra la minoranza linguistica slovena e la comunita’ di lingua italiana, tra le minoranze linguistiche slovena, friulana e germanofona presenti sul territorio regionale e le loro istituzioni, nonche’ tra le associazioni che promuovono la conoscenza e la diffusione delle lingue minoritarie.
2. La Regione sostiene la realizzazione di progetti comuni, atti alla valorizzazione delle diversita’ culturali e linguistiche e al rafforzamento del concetto di interculturalita’.
Capo II
Assetto istituzionale
Art. 5
(Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena)
1. E’ istituito, presso la Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, l’Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena nella regione, di seguito denominato Albo regionale.
2. L’Albo regionale si articola in sei sezioni, nelle quali sono inserite, rispettivamente, le seguenti categorie di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena:
a) organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena di cui all’articolo 6;
b) associazioni culturali, comprendente le associazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro, incluse le cooperative, operanti nel settore culturale, educativo e della ricerca, nonche’ le loro organizzazioni rappresentative di livello provinciale o regionale;
c) associazioni sportive, comprendente le associazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro, operanti nel settore dello sport e delle attivita’ ricreative;
d) organizzazioni sociali e di categoria, quali:
1) associazioni, istituti e organizzazioni senza scopo di lucro, incluse le cooperative, che svolgono la loro attivita’ nei settori dell’assistenza sanitaria e sociale, del volontariato, dell’accoglienza e dell’assistenza ai minori, ivi comprese le attivita’ educative e di doposcuola, nonche’ le organizzazioni operanti nel settore della gestione e valorizzazione del territorio;
2) organizzazioni associative delle categorie economiche e organizzazioni sindacali, ai sensi dell’articolo 22 della legge 38/2001;
e) mezzi di informazione, comprendente case editrici, organizzate anche nella forma di cooperative o di societa’ commerciali, che producono pubblicazioni periodiche e librarie e materiali audiovisivi e multimediali, anche su supporto magnetico e digitale, nonche’ emittenti radiofoniche e televisive;
f) enti proprietari e/o gestori di immobili destinati alle attivita’ culturali, educative, di ricerca, sportive, ricreative, sociali, di categoria, nonche’ editoriali svolte dagli enti e dalle organizzazioni di cui al presente comma.
3. L’iscrizione all’Albo regionale e’ condizione necessaria per la stipulazione di convenzioni con la Regione e per l’accesso ai contributi previsti dalla presente legge.
4. L’iscrizione e la cancellazione dall’Albo regionale sono disposte dall’Assessore regionale competente per materia.
5. Le modalita’ e i criteri per l’iscrizione e la cancellazione dall’Albo regionale e per la tenuta del medesimo sono definiti con regolamento regionale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consultiva di cui all’articolo 8 e la Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere.
6. Ciascuna realta’ richiedente l’iscrizione all’Albo regionale deve produrre il bilancio relativo dell’ultimo esercizio concluso.
7. Il riconoscimento del carattere di rappresentativita’ all’interno della minoranza slovena di organizzazioni sindacali e di categoria, ai sensi dell’articolo 22 della legge 38/2001, costituisce titolo per l’iscrizione all’Albo regionale, nella sezione di cui al comma 2, lettera d).
Art. 6
(Organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena)
1. Sono organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena le organizzazioni maggiormente rappresentative della minoranza stessa.
2. Possono essere riconosciute come organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena le associazioni di secondo grado, costituite e operanti da almeno cinque anni per lo svolgimento di attivita’ di coordinamento di associazioni della minoranza linguistica slovena, con i seguenti requisiti:
a) dispongono di almeno una struttura operativa in ciascuna delle tre province di Trieste, Gorizia e Udine;
b) i loro soci sono prevalentemente o esclusivamente associazioni:
1) che risultano iscritte, in numero non inferiore a venti, nelle sezioni dell’Albo regionale di cui all’articolo 5, comma 2, lettere b), c), d), e) e f); per ciascuna sezione deve risultare iscritta almeno una associazione socia;
2) delle quali almeno una con sede nella provincia di Trieste, almeno una con sede nella provincia di Gorizia e almeno una con sede nella provincia di Udine.
3. Ai fini della verifica dei requisiti indicati al comma 2, lettera b), le associazioni che appartengono a piu’ organizzazioni di riferimento sono computate per una sola volta.
4. Il riconoscimento delle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena e’ disposto con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale competente per materia.
5. Le associazioni che intendono ottenere il riconoscimento di cui al comma 4 e sono in possesso dei requisiti di cui al comma 2 presentano istanza alla Direzione centrale competente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda e’ corredata di idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti e del bilancio relativo all’ultimo esercizio finanziario concluso.
6. Il decreto di riconoscimento costituisce titolo per l’iscrizione all’Albo regionale, nella sezione di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a).
7. Nella forma e con la procedura di cui al comma 4 si provvede alla revoca del riconoscimento, qualora siano venuti a mancare uno o piu’ dei requisiti indicati al comma 2.
8. Le associazioni riconosciute come organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena si qualificano come enti esponenziali della minoranza stessa; quando leggi, regolamenti e atti fanno menzione delle organizzazioni piu’ rappresentative della minoranza slovena, la menzione si intende operata alle organizzazioni di riferimento.
9. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere annualmente alle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena un contributo a sostegno dell’attivita’ istituzionale.
10. L’ammontare dello stanziamento annuo a favore delle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena e’ stabilito nella legge finanziaria regionale e fa carico ai fondi di cui all’articolo 16 della legge 38/2001.
Art. 7
(Organizzazioni e attivita’ sindacali)
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le organizzazioni rappresentative della minoranza linguistica slovena secondo le previsioni dell’articolo 22 della legge 38/2001.
Art. 8
(Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena)
1. E’ istituita, presso la Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena, di seguito denominata Commissione consultiva.
2. La Commissione consultiva e’ organo di consulenza generale su tutte le questioni e le problematiche riferite alla minoranza linguistica slovena in regione. In particolare:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) esprime parere, con riferimento ai progetti relativi all’uso della lingua slovena, sulla proposta di ripartizione delle risorse finanziarie assegnate dallo Stato alla Regione, ai sensi del decreto legislativo 223/2002;
c) fornisce i pareri richiesti dal Consiglio e dalla Giunta regionale, nonche’ dagli enti e agenzie regionali;
d) formula autonomamente osservazioni e proposte in relazione alle finalita’ di cui all’articolo 1.
3. La Commissione consultiva e’ costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente per materia, e rimane in carica per la durata della legislatura.
4. La Commissione consultiva e’ composta da:
a) l’Assessore regionale competente per materia, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) sei componenti, due per ciascuna delle province di Trieste, Gorizia e Udine, designati dalle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena di cui all’articolo 6;
c) tre componenti, uno per ciascuna delle province di Trieste, Gorizia e Udine, eletti dall’assemblea degli eletti di lingua slovena negli enti locali di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 38/2001, a tal fine previamente convocata dal Presidente del Consiglio regionale;
d) un componente della Commissione scolastica regionale per l’istruzione in lingua slovena di cui all’articolo 13 della legge 38/2001, delegato dalla Commissione stessa.
5. La partecipazione alla Commissione consultiva del componente di cui al comma 4, lettera d), avviene previa intesa con i competenti organi statali.
6. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 4, lettere b) e c), e’ nominato un componente supplente per i casi di assenza e decadenza.
7. Le riunioni della Commissione consultiva sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita’ di voti, prevale il voto del Presidente.
8. Nei lavori della Commissione consultiva e’ riconosciuto l’uso della lingua slovena. L’Amministrazione regionale provvede al servizio di interpretariato e traduzione, ove necessario.
9. La Commissione consultiva subentra alla Commissione consultiva per le iniziative culturali e artistiche della minoranza linguistica slovena di cui all’articolo 8 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46 (Interventi per il sostegno di iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche. La Commissione nominata ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 46/1991 rimane comunque in carica fino alla prima nomina della Commissione consultiva.
Art. 9
(Segreteria del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena)
1. L’Amministrazione regionale assicura il supporto organizzativo e di segreteria al Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all’articolo 3 della legge 38/2001 e al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65 (Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, a norma dell’articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38).
Art. 10
(Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena)
1. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, di raccogliere proposte per il loro adeguamento alle esigenze emerse e definire nuove linee di indirizzo, il Presidente del Consiglio regionale convoca, almeno una volta ogni cinque anni e comunque non oltre sei mesi prima della scadenza della legislatura, la Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena, quale momento di partecipazione e di confronto fra i soggetti e gli organismi coinvolti nella trattazione delle problematiche del settore.
2. Alla Conferenza sono chiamati a partecipare i consiglieri regionali, i componenti della Giunta regionale, i componenti della Commissione consultiva di cui all’articolo 8, i componenti del Comitato istituzionale paritetico e dell’assemblea degli eletti di lingua slovena negli enti locali di cui all’articolo 3 della legge 38/2001, nonche’ i rappresentanti delle organizzazioni iscritte all’Albo regionale di cui all’articolo 5. Sono inoltre invitati ai lavori della Conferenza il Direttore generale, nonche’ i dirigenti dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali competenti nelle materie cui attengono gli interventi previsti dalla presente legge.
3. La Conferenza verifica altresi’ lo stato di attuazione dei provvedimenti a favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale.
4. Le modalita’ di svolgimento e l’ordine del giorno della Conferenza sono determinati dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la Commissione consultiva di cui all’articolo 8.
Capo III
Uso della lingua slovena
Art. 11
(Rapporti tra la Regione e i cittadini appartenenti alla minoranza linguistica slovena)
1. Nell’esercizio del diritto riconosciuto dall’articolo 8 della legge 38/2001, i cittadini appartenenti alla minoranza linguistica slovena possono rivolgersi all’Amministrazione regionale in lingua slovena, verbalmente o per iscritto, e hanno diritto di ottenere risposta, entro i termini previsti dalla normativa vigente, nella stessa lingua o in lingua italiana con allegato il testo in lingua slovena.
2. Al fine di garantire l’effettivita’ del diritto di cui al comma 1, l’Amministrazione regionale assicura la presenza di personale con conoscenza della lingua slovena negli uffici del Consiglio regionale, nonche’ nei propri uffici e in quelli degli enti da essa dipendenti, e istituisce, nelle zone centrali delle citta’ di Trieste, Gorizia e Cividale, anche in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni, appositi uffici destinati alla comunicazione istituzionale e alla gestione delle relazioni con il pubblico, anche in lingua slovena.
3. Al fine di diffondere tra il proprio personale la conoscenza della lingua slovena, l’Amministrazione regionale promuove l’organizzazione di appositi corsi di formazione e aggiornamento professionale e ne favorisce la frequenza.
4. Gli uffici del Consiglio regionale, dell’Amministrazione regionale e degli enti da essa dipendenti comunicano, anche in lingua slovena, le informazioni dirette al pubblico, nonche’ quelle di specifico interesse per la minoranza e assicurano che le informazioni istituzionali e promozionali diffuse sul territorio regionale siano pubblicate anche sulla stampa periodica in lingua slovena.
5. I formulari e la modulistica per l’accesso ai benefici previsti dalla presente legge sono predisposti dagli uffici in forma bilingue, italiano e sloveno.
6. Nel territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all’articolo 2, comma 2, le insegne e le indicazioni esposte al pubblico negli immobili sede di uffici e strutture operative della Regione sono corredate della traduzione in lingua slovena.
Art. 12
(Nomi, cognomi e denominazioni slovene)
1. In applicazione dell’articolo 7 della legge 38/2001, negli atti della Regione e’ assicurata ai cittadini appartenenti alla minoranza linguistica slovena la corretta scrittura dei nomi e cognomi, compresi i segni diacritici propri dell’alfabeto sloveno.
2. Nel testo delle leggi e dei regolamenti regionali, nonche’ degli altri atti e documenti, soggetti a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le denominazioni slovene di province, comuni e frazioni sono riportate accanto alla denominazione in lingua italiana, in conformita’ al testo previsto dai rispettivi statuti provinciali e comunali, compresi i segni diacritici propri dell’alfabeto sloveno.
3. Al fine di assicurare l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’Amministrazione regionale adegua le attrezzature tecniche e informatiche utilizzate dagli uffici della Regione.
Art. 13
(Uso della lingua slovena da parte di soggetti privati)
1. Nel territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all’articolo 2, comma 2, sulle insegne esposte al pubblico e in tutte le indicazioni per il pubblico, comprese le etichette sui prodotti agricoli, artigianali e industriali, e’ ammesso da parte di associazioni e imprese l’uso, oltre che della lingua italiana, anche di quella slovena.
Capo IV
Azioni di settore
Art. 14
(Tutela degli interessi sociali, economici e ambientali)
1. In conformita’ a quanto disposto dall’articolo 21, commi 1 e 2, della legge 38/2001, al fine di assicurare le condizioni per la miglior conoscenza e la salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all’articolo 2, comma 2, e’ stabilita un’adeguata rappresentanza della minoranza linguistica slovena nella composizione degli organi collegiali regionali consultivi competenti nelle materie relative all’assetto amministrativo, all’utilizzo del territorio, nonche’ agli strumenti urbanistici e di programmazione economica e sociale e loro provvedimenti attuativi.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, l’Amministrazione regionale e gli enti regionali individuano, con il provvedimento da adottarsi ai sensi dell’articolo 26 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sentita la Commissione consultiva di cui all’articolo 8, gli organi collegiali di cui risulta necessaria l’integrazione con un’adeguata rappresentanza della minoranza.
3. Alle integrazioni degli organi dell’Amministrazione regionale individuati ai sensi del comma 2 e non previsti da disposizioni di legge e di regolamento si provvede con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
4. Alle integrazioni degli organi dell’Amministrazione regionale individuati ai sensi del comma 2 e previsti dalla normativa regionale vigente si provvede con regolamento.
5. Nel caso di organi istituiti con legge regionale, il regolamento di cui al comma 4 e’ emanato previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere. A decorrere dalla data di entrata in vigore di tale regolamento sono modificate in conformita’ allo stesso le disposizioni legislative attinenti alla composizione degli organi collegiali dei quali e’ stata disposta l’integrazione.
Art. 15
(Valorizzazione del patrimonio culturale, storico e artistico della minoranza linguistica slovena)
1. L’Amministrazione regionale promuove, nell’ambito delle proprie competenze, la realizzazione di iniziative dirette alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico e artistico della minoranza linguistica slovena, provvedendo in particolare, per mezzo del Centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali del Friuli Venezia Giulia, e avvalendosi dell’apporto conoscitivo e di consulenza delle istituzioni culturali e scientifiche della minoranza stessa, alla redazione e all’aggiornamento dell’inventario dei beni del patrimonio medesimo.
Art. 16
(Iniziative per la promozione della conoscenza della lingua slovena)
1. L’Amministrazione regionale, nel quadro delle azioni finalizzate all’incremento e alla diversificazione dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche nonche’ allo sviluppo e alla diffusione delle attivita’ culturali nella regione, promuove l’apprendimento e la conoscenza della lingua e della cultura slovena e sostiene, anche in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 482/1999, la realizzazione di iniziative dirette a favorire l’insegnamento della lingua slovena nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. La Regione promuove iniziative di collaborazione tra le Universita’ del Friuli Venezia Giulia e della Repubblica di Slovenia, da attuare anche sulla base di apposite convenzioni e protocolli d’intesa, per migliorare la formazione e la specializzazione nella lingua slovena dei cittadini della minoranza stessa, in particolare nel settore dell’istruzione universitaria e postuniversitaria, nonche’ al fine del riconoscimento di diplomi universitari e di esami di stato che abilitano all’esercizio delle professioni.
3. Le iniziative di collaborazione per il riconoscimento di esami che abilitano all’esercizio delle professioni possono essere promosse dalla Regione anche tra soggetti diversi dalle Universita’.
Art. 17
(Interventi per il servizio radio-televisivo in lingua slovena)
1. Al fine di garantire la ricezione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena sull’intero territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all’articolo 2, comma 2, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a finanziare la realizzazione e il completamento delle opere destinate all’attivazione e al potenziamento di impianti di diffusione della societa’ concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, mediante la concessione di contributi in conto capitale agli enti locali di tale territorio, secondo le modalita’ previste dalla legge regionale 10 ottobre 1981, n. 71 (Interventi regionali per il potenziamento e la massima diffusione del servizio pubblico radio-televisivo nel Friuli-Venezia Giulia).
2. Al fine di favorire lo sviluppo dell’informazione e della comunicazione radio-televisiva in lingua slovena, in conformita’ al disposto dell’articolo 12, comma 2, della legge 482/1999, l’Amministrazione regionale e’ altresi’ autorizzata a stipulare, previo parere del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.), apposite convenzioni con la societa’ concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e con emittenti radiotelevisive private locali, per la realizzazione di programmi e servizi in lingua slovena.
Capo V
Strumenti finanziari
Art. 18
(Fondo per il sostegno delle attivita’ degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena)
1. In attuazione dell’articolo 16 della legge 38/2001, e’ istituito nel bilancio regionale il Fondo per il sostegno delle attivita’ degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, cui affluiscono i contributi annui assegnati dallo Stato per le finalita’ di cui all’articolo 16, comma 1, della legge 38/2001.
2. A valere sul fondo di cui al comma 1 sono finanziate le attivita’ e le iniziative promosse e svolte dagli enti e organizzazioni della minoranza slovena, iscritti all’Albo regionale di cui all’articolo 5, mediante l’attuazione dei seguenti interventi:
a) sovvenzioni annue a sostegno dell’attivita’ di enti e organizzazioni di rilevanza primaria della minoranza slovena che realizzano, in modo stabile e continuativo, iniziative informative ed editoriali in lingua slovena di preminente rilevanza e interesse per la minoranza slovena;
b) sovvenzioni annue a sostegno dell’attivita’ istituzionale, culturale, artistica, scientifica, educativa e sportiva di enti e organizzazioni di rilevanza primaria della minoranza slovena;
c) sovvenzioni e contributi a sostegno di attivita’ culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali di enti e organizzazioni minori della minoranza slovena;
d) interventi diretti della Regione, a carattere straordinario, per iniziative di particolare rilevanza finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena, da realizzare mediante la stipula di apposite convenzioni con enti e organizzazioni della minoranza stessa.
3. Il fondo di cui al comma 1 e’ ripartito annualmente, fra le categorie d’intervento individuate al comma 2, con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi, sentita la Commissione consultiva di cui all’articolo 8, entro il 15 ottobre dell’esercizio precedente a quello di riferimento.
4. Con la medesima deliberazione di cui al comma 3, la Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva di cui all’articolo 8, individua gli enti e le organizzazioni riconosciuti di rilevanza primaria della minoranza slovena, destinatari degli interventi di cui al comma 2, lettere a) e b), e provvede all’indicazione degli importi da assegnare a ciascuno di essi. Il riconoscimento di ente e organizzazione di rilevanza primaria della minoranza slovena avviene mediante iscrizione in apposita tabella, approvata dal Consiglio regionale quale allegato alla legge finanziaria e sottoposta a revisione periodica a cadenza annuale.
5. Con apposite disposizioni regolamentari la Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva di cui all’articolo 8, approva i criteri per il riconoscimento degli enti e organizzazioni di rilevanza primaria di cui alle lettere a) e b) del comma 2, nonche’ i criteri per l’attuazione degli interventi di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma.
6. Il termine di presentazione delle domande per l’accesso agli interventi di cui al comma 2, lettere c) e d), e’ fissato al 31 gennaio di ogni anno.
7. Ai fini del riconoscimento di nuovi soggetti da iscrivere nella tabella degli enti e organizzazioni di rilevanza primaria della minoranza slovena, sono considerate le istanze presentate dai soggetti interessati entro il 30 giugno di ogni anno.
8. All’attuazione degli interventi di cui al comma 2 provvede la Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace.
9. In sede di prima applicazione, ai fini dell’individuazione degli enti e organizzazioni di rilevanza primaria della minoranza slovena di cui al comma 2, lettere a) e b), e’ approvata la , allegata alla presente legge. Per la programmazione delle assegnazioni finanziarie spettanti a ciascun ente e organizzazione riconosciuto di rilevanza primaria, a valere sullo stanziamento previsto per l’esercizio 2008 dalla legge finanziaria, si provvede nel rispetto di un criterio di proporzionalita’ con gli interventi effettuati a favore dei medesimi enti e organizzazioni negli anni precedenti.
Art. 19
(Contributi annui statali per l’uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione)
1. Ai fini dell’assegnazione alla Regione dei contributi annui statali di cui all’articolo 8 della legge 38/2001, la Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva di cui all’articolo 8, approva entro il 15 settembre di ogni anno l’elenco dei progetti relativi all’uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione, predisposto secondo i criteri di ripartizione stabiliti dal Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all’articolo 3 della legge 38/2001, e comunica l’entita’ complessiva delle risorse necessarie ai competenti organi dello Stato.
2. Con regolamento regionale, da emanare previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta, sono definite, in armonia con le disposizioni procedurali recate dai provvedimenti statali attuativi dell’articolo 8 della legge 38/2001, le modalita’ per la presentazione e la valutazione dei progetti di cui al comma 1 e per la concessione dei relativi finanziamenti.
Art. 20
(Fondo regionale per lo sviluppo montano-risorse destinate a interventi per la minoranza linguistica slovena)
1. Il contributo annuo disposto dallo Stato per le finalita’ previste dall’articolo 21, comma 3, della legge 38/2001 affluisce al Fondo regionale per lo sviluppo montano ed e’ destinato alla Comunita’ montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e alla Comunita’ montana del Torre, Natisone e Collio, per il finanziamento di interventi diretti allo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei comuni della provincia di Udine compresi nelle comunita’ medesime e facenti parte del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all’articolo 2, comma 2.
2. Per le finalita’ e nei territori di cui al comma 1, le comunita’ montane ivi indicate possono erogare contributi alle piccole e medie imprese che esercitano attivita’ produttive, nel rispetto delle discipline di settore previste dai regolamenti europei e dalle specifiche leggi statali e regionali.
3. Alla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 si provvede, tenuto conto delle caratteristiche e degli obiettivi degli interventi proposti, in relazione alle esigenze della minoranza linguistica slovena presente nei territori considerati e sentita la Commissione consultiva di cui all’articolo 8.
Art. 21
(Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena)
1. E’ istituito nel bilancio regionale il Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena.
2. Sul fondo di cui al comma 1 sono finanziate, mediante la concessione di contributi, da assegnare sentita la Commissione consultiva di cui all’articolo 8, le seguenti iniziative e attivita’:
a) costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edifici adibiti alle attivita’ culturali, ricreative, sportive e sociali della minoranza linguistica slovena, compresi gli immobili di cui all’articolo 19 della legge 38/2001;
b) attivita’ e iniziative integrative per la promozione dell’apprendimento della lingua slovena nelle scuole pubbliche, comprese le iniziative di interscambio giovanile e di personale docente realizzate in collaborazione con istituzioni scolastiche della Repubblica di Slovenia;
c) iniziative a sostegno dell’insegnamento bilingue italiano e sloveno nella provincia di Udine, anche al fine del completamento del ciclo dell’istruzione obbligatoria per gli alunni provenienti dalle scuole indicate all’articolo 12, comma 5, della legge 38/2001;
d) progetti innovativi, anche legati a piu’ ampie iniziative di carattere internazionale, con particolare attenzione alle problematiche del mondo giovanile;
e) iniziative progettuali di collaborazione interculturale per le finalita’ di cui all’articolo 4;
f) altre iniziative di carattere culturale e sociale, da realizzare nel territorio regionale, che per oggetto e contenuti specifici non rientrano nella tipologia di iniziative e attivita’ ammissibili ai contributi di cui agli articoli 18, 19 e 20.
3. I contributi di cui al comma 2 possono essere concessi ai seguenti soggetti:
a) per le iniziative di cui al comma 2, lettera a), ai proprietari, gestori e affittuari degli immobili adibiti alle attivita’ ivi previste, svolte da uno o piu’ degli enti e organizzazioni iscritti all’Albo regionale di cui all’articolo 5;
b) per le attivita’ e iniziative di cui al comma 2, lettera b), alle istituzioni scolastiche pubbliche aventi sede nel territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all’articolo 2, comma 2, all’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica del Friuli Venezia Giulia (ANSAS) e alle associazioni operanti nel settore dell’istruzione, iscritte all’Albo regionale di cui all’articolo 5;
c) per le attivita’ e iniziative di cui al comma 2, lettere d), e), f), agli enti e organizzazioni iscritti all’Albo regionale di cui all’articolo 5, nonche’ alle associazioni attive nei settori della tutela delle minoranze, della promozione delle diversita’ linguistiche e culturali, della solidarieta’ e della collaborazione interculturale, aventi sede nel territorio regionale.
4. I contributi di cui al comma 2 sono assegnati sulla base di criteri e indirizzi definiti sentita la Commissione consultiva di cui all’articolo 8.
Art. 22
(Contributi per interventi in favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale)
1. Per la promozione delle attivita’ e iniziative realizzate in favore del resiano possono essere finanziati programmi di intervento presentati dal Comune di Resia.
2. Per la promozione delle attivita’ e iniziative realizzate in favore delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale possono essere finanziati programmi di intervento presentati in forma associata dai Comuni dei medesimi territori.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalita’ per la concessione dei contributi diretti al finanziamento dei programmi di intervento di cui ai commi 1 e 2.
Capo VI
Disposizioni transitorie, finali e finanziarie
Art. 23
(Disposizioni transitorie)
1. Nelle more dell’emanazione del regolamento per la disciplina dell’Albo regionale di cui all’articolo 5, possono accedere ai finanziamenti di cui alla presente legge gli enti e le organizzazioni che negli ultimi tre anni hanno beneficiato almeno una volta dei finanziamenti regionali previsti dall’articolo 5 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), ottemperando a tutti gli obblighi di legge. Nella relativa domanda, da presentarsi alla Direzione centrale competente, e’ indicata la sezione dell’Albo regionale di pertinenza.
2. In sede di prima applicazione e nelle more del procedimento previsto dall’articolo 6, sono riconosciute come organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena le seguenti organizzazioni:
a) Slovenska kulturno-gospodarska zveza – Unione culturale economica slovena;
b) Svet slovenskih organizacij – Confederazione delle organizzazioni slovene.
3. Fino all’entrata in vigore delle norme regolamentari previste dall’articolo 18, comma 5, rimangono in vigore, in quanto compatibili con le norme della presente legge, i regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, della legge regionale 23/2001.
Art. 24
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 8 della legge regionale 46/1991;
b) il comma 2 dell’articolo 208 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (modificativo dell’articolo 8 della legge regionale 46/1991);
c) il comma 4 dell’articolo 25 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (modificativo dell’articolo 8 della legge regionale 46/1991);
d) l’articolo 5 della legge regionale 23/2001;
e) il comma 76 dell’articolo 7 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (modificativo dell’articolo 5 della legge regionale 23/2001);
f) l’articolo 48 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (modificativo dell’articolo 5 della legge regionale 23/2001);
g) i commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 5 della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (modificativi dell’articolo 5 della legge regionale 23/2001);
h) i commi 112, 113 e 114 dell’articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (modificativi dell’articolo 5 della legge regionale 23/2001);
i) il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (modificativo dell’articolo 5 della legge regionale 23/2001);
j) la legge regionale 5 novembre 2003, n. 16 (Disposizioni riguardanti la Commissione consultiva per le iniziative culturali ed artistiche della minoranza slovena);
k) il comma 32 dell’articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).
2. Le abrogazioni disposte dal comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), decorrono dall’1 gennaio 2008.
Art. 25
(Disposizioni finanziarie)
1. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 8 fanno carico all’unita’ previsionale di base 52.2.300.1.549 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 9805 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 9 fanno carico all’unita’ previsionale di base 8.4.260.1.3018 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 5568 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 11, comma 4, fanno carico all’unita’ previsionale di base 6.2.270.1.52 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 399 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 12, comma 3, fanno carico alle unita’ previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di seguito elencati: UPB 52.2.280.1.664 / capitolo 156, UPB 52.2.280.1.3016 / capitolo 20, UPB 52.2.280.2.666 / capitoli 180 e 182.
5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 18, comma 1, fanno carico, a decorrere dall’anno 2008, all’unita’ previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 5571 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione e’ sostituita con la seguente.