Regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per l’iscrizione e la cancellazione dall’Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena e per la tenuta del medesimo in attuazione dell’articolo 5, comma 5, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena)
Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente Regolamento definisce le modalità ed i criteri per l’iscrizione e la cancellazione dall’Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena, di seguito denominato Albo regionale, istituito dall’articolo 5 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), nonché per la tenuta e la revisione periodica dell’Albo medesimo.
2. L’Albo regionale è tenuto, presso la Direzione centrale istruzione, formazione e cultura, dal Servizio identità linguistiche, culturali e corregionali all’estero Struttura stabile per gli interventi rivolti alla minoranza di lingua slovena, di seguito denominato Servizio.
Art. 2
(Enti iscrivibili e requisiti)
1. Possono essere iscritti nell’Albo regionale gli enti e le organizzazioni della minoranza linguistica slovena costituiti da almeno due anni, dotati di autonomia amministrativa e contabile, aventi sede legale sul territorio delle province di Trieste, Gorizia ed Udine.
2. Sono considerati enti ed organizzazioni della minoranza slovena gli enti ed organizzazioni che, nei settori di attività indicati all’articolo 3, svolgono la propria attività e realizzano le proprie iniziative prevalentemente in lingua slovena o nelle varianti locali della medesima lingua avendo come fine della propria azione la salvaguardia e la valorizzazione della lingua, della cultura e dell’identità della minoranza slovena del Friuli Venezia Giulia.
3. Non possono essere iscritti all’Albo regionale i partiti politici, gli enti ecclesiastici, gli enti e le organizzazioni di diritto pubblico.
Art. 3
(Sezioni d’iscrizione)
1. L’Albo regionale si articola in sei sezioni corrispondenti rispettivamente alle seguenti categorie di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena:
a) organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena riconosciute con Decreto del Presidente della Regione ai sensi dell articolo 6, comma 4, della legge regionale 26/2007;
b) associazioni culturali, comprendente le associazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro, incluse le cooperative, operanti nel settore culturale, educativo e della ricerca, e le loro organizzazioni rappresentative di livello provinciale o regionale;
c) associazioni sportive, comprendente le associazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro, operanti nel settore dello sport e delle attività ricreative;
d) organizzazioni sociali e di categoria, quali:
1) associazioni, istituti e organizzazioni senza scopo di lucro, incluse le cooperative, che svolgono la loro attività nei settori dell’assistenza sanitaria e sociale, del volontariato, dell’accoglienza e dell’assistenza ai minori, ivi comprese le attività educative e di doposcuola, nonché le organizzazioni operanti nel settore della gestione e valorizzazione del territorio;
2) organizzazioni associative delle categorie economiche e organizzazioni sindacali che svolgono la loro attività prevalentemente in lingua slovena, le quali, per la loro consistenza e diffusione sui territori indicati all’articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia), abbiano carattere di rappresentatività all’interno della minoranza slovena;
e) mezzi di informazione, comprendenti case editrici, organizzate anche nella forma di cooperative o di società commerciali, che producono pubblicazioni periodiche e librarie e materiali audiovisivi e multimediali, anche su supporto magnetico e digitale, nonché emittenti radiofoniche e televisive;
f) enti proprietari o gestori di immobili destinati alle attività culturali, educative, di ricerca, sportive, ricreative, sociali, di categoria, nonché editoriali svolte dagli enti e dalle organizzazioni di cui al presente comma.
2. Per le organizzazioni indicate al comma 1, lettera a) e lettera d), punto 2, il decreto di riconoscimento del Presidente della Regione ed il riconoscimento del carattere di rappresentatività all’interno della minoranza ai sensi dell articolo 22 della legge 38/2001 costituisce titolo per l’iscrizione all’Albo regionale nella sezione di pertinenza.
Art. 4
(Iscrizione)
1. Ai fini dell iscrizione all’Albo regionale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, è necessario presentare al Servizio apposita domanda secondo il modello di cui all’allegato A, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente o organizzazione che chiede l’iscrizione e corredata da:
a) copia dell’atto costitutivo e dello Statuto;
b) certificato di iscrizione alla camera di commercio, qualora il soggetto richiedente sia una società;
c) relazione sull’attività svolta negli ultimi due anni che evidenzi il perseguimento delle finalità indicate all articolo 2, comma 2;
d) elenco nominativo delle cariche sociali alla data di presentazione della domanda di iscrizione;
e) copia del bilancio relativo all ultimo esercizio concluso.
2. Il procedimento di iscrizione si conclude entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della domanda. L’Ufficio competente comunica per iscritto all’ente richiedente l’esito dell’istruttoria.
3. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda e della documentazione l’Ufficio competente può richiedere l’integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Il termine di cui al comma 2 resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti. Qualora questi non pervengano entro trenta giorni dalla richiesta, il procedimento si conclude negativamente.
4. L’iscrizione all’Albo regionale è disposta con provvedimento dell’Assessore regionale competente per materia.
Art. 5
(Tenuta e pubblicità dell’Albo)
1. L’Albo regionale è pubblico.
2. Nell’Albo regionale, che è tenuto tramite l’ausilio di supporti informatici, sono annotati:
a) il numero progressivo d’iscrizione;
b) la denominazione dell’ente o organizzazione;
c) la sede legale;
d) la sezione o le sezioni d’iscrizione.
3. L’ente o l’organizzazione iscritti all’Albo regionale sono tenuti a comunicare eventuali modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni di scioglimento affinché l’Ufficio competente possa procedere ai necessari aggiornamenti dell’Albo regionale. L’ente o organizzazione sono inoltre tenuti a comunicare le modifiche intervenute nelle cariche associative nonché altri fatti rilevanti ai fini dell’iscrizione all’Albo regionale. Le suddette comunicazioni debbono avvenire tempestivamente e comunque entro 60 giorni dall’evento.
Art. 6
(Revisione dell’Albo e cancellazione)
1. Il Servizio provvede con cadenza biennale alla revisione dell’Albo mediante verifica della permanenza dei requisiti in possesso degli enti e organizzazioni iscritti. La verifica va effettuata a campione, esaminando per ciascuna delle sezioni indicate all’articolo 3 un numero di enti e organizzazioni non inferiore ad un decimo degli enti e organizzazioni iscritti nella sezione considerata. Dell’avvio del procedimento di verifica è data comunicazione agli enti e organizzazioni interessati.
2. Il Servizio può richiedere agli enti e organizzazioni oggetto di verifica copia aggiornata della documentazione indicata all’articolo 4, comma 1.
3. In caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta e comunque qualora si riscontri il venir meno dei requisiti previsti dall’articolo 2, è disposta la cancellazione dall’Albo regionale.
4. Il procedimento di revisione si conclude con un atto di conferma dell’iscrizione ovvero di cancellazione dall’Albo regionale disposto dall’Assessore regionale competente in materia.
5. La cancellazione di un ente dall’Albo regionale è disposta in qualsiasi momento dall’Assessore regionale competente in materia, in caso di perdita dei requisiti necessari per l’iscrizione ovvero per esplicita richiesta dell’ente.
Art. 7
(Entrata in vigore)
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.