Regolamento per la definizione delle modalità per la concessione dei finanziamenti ai progetti relativi all’uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26.
Art. 1
(Finalità e oggetto)
1. Il presente Regolamento definisce, ai sensi dell articolo 19, comma 2, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti relativi all’uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione, per la successiva trasmissione degli stessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e per la concessione dei relativi finanziamenti.
2. Sono oggetto del presente regolamento i progetti elaborati e presentati da pubbliche amministrazioni regionali e locali, anche in forma associata, e da concessionari di servizi di pubblico interesse locale coerenti con gli obiettivi e gli interventi previsti dall articolo 8, comma 4, della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia).
Art. 2
(Tipologia dei progetti)
1. Ai fini della verifica dell’ammissibilità dei progetti di cui all’articolo 1, comma 2, con riguardo alla coerenza degli stessi con gli obiettivi e gli interventi previsti dall’articolo 8, comma 4 della legge 38/2001, sono considerate le seguenti tipologie progettuali:
a) istituzione di sportelli linguistici destinati ai rapporti con i cittadini che utilizzano la lingua slovena nei rapporti con la pubblica amministrazione, attraverso l’utilizzo di personale qualificato in possesso di riconosciute competenze nell’uso scritto e orale della lingua slovena;
b) attività di formazione specifica del personale a contatto diretto con il pubblico comprendente lo svolgimento di corsi di formazione o aggiornamento linguistico nonché di corsi di specifica terminologia tecnico giuridica;
c) traduzione di atti e documenti delle amministrazioni interessate anche con il ricorso a professionalità esterne all’ente nel caso di traduzioni che richiedono un alta specializzazione tecnico professionale;
d) attività di interpretariato per consentire ai componenti delle assemblee elettive e degli organi a struttura collegiale delle amministrazioni interessate di utilizzare la lingua slovena nell’attività degli organi collegiali;
e) creazione, gestione e potenziamento di siti web istituzionali con l’uso della lingua slovena;
f) interventi per la segnaletica istituzionale plurilingue;
g) convenzioni, aperte all’adesione di più enti, con istituti di ricerca, istituzioni scolastiche, università ed altri soggetti di riconosciuta rilevanza culturale e scientifica per l’affidamento di compiti di monitoraggio, assistenza e ausilio nell’uso della lingua slovena nell’attività pubblica amministrativa;
h) pubblicazione sulla stampa periodica in lingua slovena di informazioni istituzionali e promozionali;
i) altre iniziative progettuali finalizzate a rendere effettivo il diritto all’uso della lingua slovena.
2. Al fine di accertare i costi dei progetti presentati sono oggetto di valutazione le previsioni di spesa effettivamente e direttamente collegate con il progetto proposto ed opportunamente documentate. Le spese per il personale vanno riferite a personale effettivamente dedicato al progetto e vanno adeguatamente dimostrate mediante in particolare ordini di servizio, contratti collaborazione coordinata e continuativa, con riferimento specifico al progetto, indicazione dei compiti e delle ore di lavoro dedicate. I limiti delle spese per viaggi, missioni, vitto e alloggio, laddove non previsti espressamente dal contratto di lavoro, saranno computati sulla base di quanto previsto dalla normativa regionale per i dipendenti dell Amministrazione regionale. Le spese per attrezzature, comprese le attrezzature informatiche, rilevano solo in quanto strettamente necessarie alla realizzazione delle iniziative progettuali.
3. Sono considerate ammissibili a contributo le spese sostenute dal beneficiario in relazione al progetto dopo la data di presentazione della domanda e fino al termine di realizzazione del progetto stesso, la cui durata non può superare il periodo di un anno con decorrenza dalla data del provvedimento di concessione dei fondi.
Art. 3
(Termine per la presentazione delle domande)
1. Le domande sono presentate alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale istruzione, formazione e cultura entro il 30 aprile di ogni anno. Trova applicazione l’articolo 6, comma 3 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
Art. 4
(Modalità di presentazione delle domande)
1. La domanda di contributo va corredata dalla seguente documentazione: a) delibera dell organo competente con la quale è approvato il progetto per il quale è richiesto il finanziamento;
b) relazione illustrativa del progetto secondo le tipologie indicate all’articolo 2, con l indicazione degli obiettivi perseguiti e dei risultati attesi nonché con la descrizione delle professionalità e delle risorse non finanziarie impegnate;
c) preventivo analitico di spesa con l’individuazione dell ammontare specifico del contributo richiesto e l’indicazione di eventuali altre fonti di finanziamento, comprese le fonti di finanziamento proprie;
d) tempi di realizzazione del progetto con l’indicazione della data di ultimazione del progetto;
e) copia dell’esistente convenzione tra enti nel caso di un progetto che richiede l’esercizio associato di funzioni e servizi tra gli stessi enti;
f) indicazione delle modalità di accreditamento e codice fiscale dell ente.
2. In caso di documentazione incompleta, l’Ufficio competente può richiedere una sola volta la documentazione integrativa o sostitutiva fissando un termine per la presentazione della documentazione richiesta. Qualora la documentazione richiesta non pervenga all’ufficio entro il termine stabilito, il procedimento si conclude negativamente.
Art. 5
(Istruttoria delle domande)
1. Sono ammesse all’istruttoria le domande pervenute entro i termini di cui all’articolo 3 e corredate da tutti gli elementi di documentazione previsti dall’articolo 4.
2. L’istruttoria delle domande regolarmente pervenute si articola nelle seguenti fasi:
a) accertamento del rispetto dei requisiti formali di ammissibilità con la verifica della sussistenza dei requisiti di natura soggettiva ed oggettiva per la presentazione delle domande stesse;
b) accertamento, per ciascuna delle domande accolte, dei costi di realizzazione del progetto ai sensi dell’articolo 2, comma 2;
c) individuazione dalla misura massima del contributo che può essere assegnato a ciascuna iniziativa progettuale ammessa, con riferimento ai costi di realizzazione del progetto al netto della parte eventualmente coperta da altre fonti di finanziamento, comprese le fonti di finanziamento proprie.
Art. 6
(Approvazione dell elenco dei progetti relativi all’uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione del Friuli Venezia Giulia)
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena di cui all’articolo 8 della legge regionale 26/2007, approva, entro la data del 15 settembre di ogni anno, l’elenco dei progetti relativi all’uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione del Friuli Venezia Giulia con l’indicazione dell’importo massimo proposto per ciascun progetto.
2. La deliberazione giuntale di approvazione dell’elenco dei progetti assentiti dalla Regione con la comunicazione dell’entità complessiva delle risorse necessarie all attuazione dei progetti sull’uso della lingua slovena, nell’ambito della misura massima indicata all’articolo 8, comma 8, della legge 38/2001, viene trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e al Comitato paritetico istituzionale per i problemi della minoranza slovena, di cui all articolo 3 della legge 38/2001, per l’assunzione degli atti e dei provvedimenti di competenza.
Art. 7
(Assegnazione del contributo)
1. A seguito della ripartizione effettuata dai competenti organi dello Stato, gli Uffici regionali comunicano a ciascun ente interessato gli esiti della domanda presentata ai sensi degli articoli 3 e 4, indicando per i progetti approvati l’ammontare del finanziamento assegnato.
Art. 8
(Concessione del contributo)
1. Il responsabile del procedimento, acquisita dall’ente beneficiario la dichiarazione di accettazione del contributo assegnato, con proprio decreto provvede alla concessione del contributo assegnato.
2. Con il medesimo provvedimento possono essere fissate speciali prescrizioni tendenti ad accertare l’effettivo conseguimento degli obiettivi per i quali il contributo è stato concesso.
Art. 9
(Liquidazione e rendicontazione del contributo)
1. Gli Uffici regionali provvedono alla liquidazione del contributo concesso, previa acquisizione dell’impegno degli enti beneficiari a rendicontare le spese sostenute.
2. Ai fini della rendicontazione del contributo, entro il termine di 30 giorni dalla data di conclusione del progetto, i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa accompagnata da una relazione in merito all effettiva attuazione del progetto finanziato.
3. L’Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti.
4. La mancata, irregolare o insufficiente rendicontazione del contributo ricevuto, accertata nell’ambito del procedimento di verifica da parte degli Uffici, comporta la revoca totale o parziale dello stesso contributo.
Art. 10
(Termini di prima applicazione)
1. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente regolamento, il termine per la presentazione dei progetti di cui all’articolo 2 è fissato al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 11
(Entrata in vigore)
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.