Il presente documento nasce con l auspicio che attraverso il nuovo Statuto il Friuli Venezia Giulia diventi una regione più moderna, una regione che rispetti tutti gli aspetti storici, culturali e linguistici della propria popolazione, tutelandoli come patrimonio comune dell intera regione che deve essere tramandato alle nuove generazioni. La presente proposta, che riflette le aspirazioni della maggior parte della minoranza slovena in Italia, quindi non contiene solamente dei suggerimenti per la tutela della minoranza slovena, bensì vuole anche consentire alla regione di essere annoverata tra quelle istituzioni che si adoperano per rispettare e valorizzare le diversità, che rimangono fedeli alla propria storia senza esserne condizionati, che si occupano della gente e anche di coloro che si sono trasferiti altrove, che hanno a cuore la cultura locale, inclusa quella che non rientra più nel loro territorio, e che sono sensibili ai cambiamenti più recenti in tutti questi ambiti.

Il nuovo Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia rappresenta una vera e propria occasione per la regione per lasciarsi finalmente alle spalle un atteggiamento spiccatamente protettivo nei confronti dei problemi delle minoranze linguistiche che sono presenti nel suo territorio. Negli ultimi decenni questo era l atteggiamento prevalente nei confronti delle problematiche minoritarie e come tale era anche stato inserito nell articolo 6 della Costituzione. Sin da allora e fino all approvazione della legge 482/99 sulla tutela delle minoranze linguistiche nonché della legge 38/01 sulla tutela della minoranza slovena nel Friuli Venezia Giulia, in Italia l atteggiamento nei confronti delle minoranze poggiava su un principio in base al quale l autorità riconosce a un determinato gruppo di cittadini alcuni diritti specifici che li riguardano direttamente. L Italia però tardava a varare queste specifiche norme, finché, grazie all approvazione delle due leggi summenzionate, si è allineata con quei Paesi in cui la tutela delle minoranze è regolamentata anche dal punto di vista giuridico. La questione dell applicazione delle leggi comunque non è oggetto del presente documento.

Recemente questo atteggiamento protettivo è stato superato anche dalle istituzioni comunitarie. Il trattato costituzionale dell Unione europea, varato in questi giorni, colloca infatti la valorizzazione delle diversità culturali e linguistiche tra gli obiettivi fondamentali dell UE. In questo modo l Unione europea ha elevato il tenore del suo atteggiamento nei confronti delle minoranze linguistiche, cui peraltro riconosce un valore di interesse europeo. Le lingue minoritarie quindi non rappresentano un valore solo per coloro che le parlano, ma assumono una valenza di ordine superiore: rappresentano un patrimonio comune che deve essere tutelato dall Europa intera. L Europa deve assumersi la responsabilità affinché queste lingue non si estinguano. Proprio alla luce del riconoscimento di questi valori, la nuova carta costituzionale consente ai Paesi membri di tradurre il trattato costituzionale anche in quelle lingue che sono ufficiali solo in determinate zone di un territorio nazionale, conferendo a tutti i testi tradotti carattere di ufficialità.

La Regione deve ora affermare questi principi anche nel suo Statuto valorizzando l unicità del patrimonio rappresentato dalla presenza contemporanea di lingue del ceppo latino, germanico e slavo. Questo patrimonio è anche sinonimo di valore aggiunto di cui la popolazione regionale dispone già da tempo, ma che non ha saputo ancora valorizzare e sfruttare opportunamente. Nella messa a punto del nuovo Statuto, la Regione deve quindi munirsi di un idonea base giuridica che le permetta di assolvere questo compito in modo adeguato.

Il nuovo Statuto deve inoltre conferire alla Regione Friuli Venezia Giulia nuove competenze per fare in modo che essa, che è al contempo una regione lungo un confine che sta gradualmente sparendo e anche una regione nel centro della nuova Europa, possa svilupparsi nel tempo e nello spazio che le appartengono, rispettosa della propria popolazione, delle genti dei Paesi vicini e di coloro che si sono trasferiti nel suo territorio da altri luoghi per garantirsi una vita più dignitosa.

Il presente documento non è onnicomprensivo: si concentra soprattutto sugli aspetti della lingua e della cultura e su altri temi che vi sono strettamente legati. Rappresenta quindi solo una piccola parte dei temi che vengono trattati dal nuovo Statuto. Ma per la nostra regione esso rappresenta un notevole ausilio perché essa possa costruire il suo futuro sul rispetto del proprio passato e sulla valorizzazione di tutte le proprie componenti sociali. Questo è dunque il senso dei suggerimenti contenuti nella presente proposta che vuole essere un concreto contributo per i lavori della Convenzione incaricata della redazione del nuovo Statuto della Regione.

Trieste, 14 luglio 2004

Principi che dovrebbero essere sanciti dal nuovo Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

1. Lo Statuto deve recare la denominazione della Regione nelle lingue italiana, slovena, tedesca e friulana. Nella Costituzione troviamo la denominazione bilingue per il Trentino Alto Adige e per la Valle d Aosta. Lo stesso principio dovrebbe valere anche per la Regione Friuli Venezia Giulia. Qui si tratta della dignità della popolazione locale e del suo diritto di poter chiamare e conoscere la propria Regione nella propria lingua. Qualora per una simile norma fosse necessaria una modifica alla Costituzione, proponiamo una soluzione alternativa: al primo comma del primo articolo dello Statuto si potrebbe accorpare il secondo comma in cui è stabilito come viene chiamata la Regione nelle lingue delle minoranze che sono presenti nel suo territorio.

2. La Regione valorizza la diversità linguistica come patrimonio comune di tutti i suoi cittadini. Questo principio si rifà all art. 22 della Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea nonché all art. 3 della bozza della neonata Costituzione europea. La diversità linguistica sta alla base dei processi di integrazione europea che non cercano di imporre in modo autoritario degli standard culturali comuni, bensì vogliono valorizzare le differenti culture e lingue che costituiscono tutte assieme la cultura europea. Per questo motivo l UE si è fatta portavoce dello slogan Uniti nella diversità. E dunque del tutto naturale che una regione in cui sono presenti tre minoranze linguistiche che appartengono alle tre grandi famiglie linguistiche e culturali europee faccia proprio questo principio nel suo Statuto

3. La Regione riconosce, tutela e promuove le minoranze friulana, germanofona e slovena che sono presenti nel suo territorio. Il testo comprende due principi. Il primo si riferisce alle competenze della Regione in materia di tutela delle minoranze. Sebbene negli ultimi anni non siano state mosse delle opposizioni a questo principio (mentre in passato il Governo aveva sostenuto a lungo che l art. 6 della Costituzione riconosceva competenze in materia solo al Governo, cosa che peraltro era stata ribadita a più riprese anche dalla Corte Costituzionale), è opportuno che lo Statuto menzioni esplicitamente la suddetta competenza. Il secondo principio poggia su un elenco delle minoranze che sono presenti nel Friuli Venezia Giulia. Si utilizza la formulazione contenuta nella legge 482/99, anche al fine di garantire la coerenza necessaria tra la legislazione nazionale e quella regionale. Il termine minoranza linguistica equivale al termine presente nell art. 6 della Costituzione.

4. La Regione riconosce lo status di lingua ufficiale al friulano, al tedesco e allo sloveno nelle zone in cui queste lingue sono tutelate. L ultimo vertice tra i Capi di Stato e di Governo dell Unione europea che si è tenuto a Bruxelles il 18 giugno 2004 ha portato all introduzione di una nuova terminologia riferita alle lingue. La terminologia si riferisce alla traduzione della Carta costituzionale dell UE in quelle lingue che sono »ufficiali nell intero territorio o in una parte del territorio« dei Paesi membri. Appare tuttavia chiaro che d ora in poi l UE, che non dispone di una terminologia diversa in materia di minoranze linguistiche, utilizzerà questa terminologia anche in altre occasioni, probabilmente anche nei testi dei bandi per beneficiare dai programmi comunitari. Per questo motivo è indispensabile che la Regione si allinei con la terminologia dell UE riconoscendo l ufficialità delle lingue minoritarie e garantendo in questo modo agli appartenenti alle minoranze uno strumento idoneo per l esercizio dei loro diritti e per cogliere tutte le opportunità che gli verranno date dalla normativa UE. Infine va segnalato che gli Statuti delle Regioni Trentino Alto Adige a Valle D Aosta riconoscono già da tempo l ufficialità delle lingue minoritarie locali.

5. Attraverso i suoi provvedimenti legislativi, la Regione applica e integra la legislazione nazionale in materia di tutela delle minoranze linguistiche e garantisce l applicazione dei trattati e delle carte internazionali sottoscritti dall Italia. Il testo riconosce alla Regione competenze specifiche in materia di tutela delle minoranze. Si tratta di una competenza concorrente sia nell ambito dell attuazione e dell integrazione della legislazione nazionale sia nell ambito dell applicazione dei trattati internazionali. La firma e la ratifica di questi accordi rimane di competenza dello Stato, anche se questi documenti sono vincolanti anche per le Regioni. Al momento è attuale soprattutto la Convenzione quadro del Consiglio d Europa sulla tutela delle minoranze nazionali, in seno al Parlamento è stato invece avviato l iter di ratifica della Carta europea per le lingue minoritarie e regionali. Anche la Regione deve contribuire, ovviamente nei limiti delle sue competenze, all applicazione delle convenzioni internazionali.

6. Attraverso una legge speciale, la Regione garantisce la partecipazione delle organizzazioni riconosciute e qualificate della società civile delle minoranze alle attività culturali, sociali ed economiche nonché sportive che rientrano tra le sue competenze. La norma scaturisce dall art. 15 della Convenzione quadro del Consiglio d Europa sulla tutela delle minoranze nazionali, già ratificata dal Parlamento italiano. Il suddetto articolo obbliga i Paesi firmatari a creare le condizioni necessarie alla partecipazione effettiva delle persone appartenenti a delle minoranze nazionali alla vita culturale, sociale ed economica nonché agli affari pubblici. A seconda della strutturazione delle minoranze presenti nella Regione, tale rappresentanza deve appartenere a quelle organizzazioni che le rappresentano secondo criteri oggettivi e nelle quali si riconosce la maggioranza delle organizzazioni minoritarie. Lo Statuto deve contenere una posizione di principio che dovrà consentire al Consiglio regionale ad applicare la norma della convenzione internazionale attraverso un idonea legislazione. Tenuto conto della specificità delle minoranze nel Friuli Venezia Giulia è opportuno che all elenco, proposto dalla citata Convenzione quadro, venga aggiunto anche lo sport.

7. Lo statuto regionale contiene il principio, in base al quale sarà garantita la presenza di rappresentanti della minoranza slovena nel Consiglio regionale, nell Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e nella Giunta regionale. Nelle sue linee programmatiche l attuale coalizione al governo della Regione ha già annunciato il suo impegno per garantire la rappresentanza slovena in seno al Consiglio regionale. Anche i dibattiti politici indicano una linea generale che va in questo senso. Il seggio garantito deve essere sancito anche dallo Statuto poiché non si può prevedere come sarà formulata la legge elettorale che disciplinerà in futuro le elezioni al Consiglio regionale. Per questo motivo è necessario riconoscere sin d ora il principio che consentirà l elaborazione delle disposizioni più opportune nella futura legge elettorale. Inoltre una norma simile rappresenterebbe anche un applicazione immediata del già citato art. 15 della Convenzione quadro del Consiglio d Europa, e più precisamente del punto che si riferisce agli affari generali . I soggetti proponenti ritengono che una simile rappresentanza degli appartenenti alla minoranza slovena dovrebbe essere garantita in tutte e tre le province in cui è presente la suddetta minoranza. Lo Statuto dovrebbe anche prevedere delle condizioni per garantire la presenza dei rappresentanti delle minoranze linguistiche in seno alla presidenza del Consiglio regionale e in seno alla Giunta regionale.

8. L eventuale modifica dei confini degli enti locali nonché le fusioni, divisioni o abolizioni degli enti locali non devono in nessun caso arrecare danno alle minoranze linguistiche presenti nel territorio. La disposizione è prevista da numerosi trattati internazionali, tra cui anche nello Statuto speciale, allegato al Memorandum di Londra del 1954. Le necessità socio-economiche spesso portano alla modifica dei confini degli enti locali, richiedendo ad esempio la fusione o l integrazione tra di essi. Lo Statuto deve stabilire una lista di priorità in questa materia, collocando al primo posto la salvaguardia dell identità culturale e linguistica di un determinato territorio. Tutte le rimanenti questioni devono sottostare a questa necessità primaria.

9. Nella pianificazione territoriale e nella promozione dello sviluppo economico la Regione tiene in debito conto le necessità specifiche delle minoranze linguistiche. Le minoranze linguistiche non sono solo delle comunità culturali, bensì anche una componente attiva della popolazione locale. Le necessità specifiche di questi gruppi sono a volte in totale contrasto con gli interventi radicali nel territorio e con la pianificazione dell economia che si basa su principi meramente economici. Lo Statuto deve garantire che la Regione nell attuare simili interventi consideri le necessità specifiche delle minoranze linguistiche.

10. La Regione è competente per l insegnamento nelle scuole pubbliche delle lingue delle minoranze linguistiche riconosciute e delle lingue delle comunità degli immigrati. Nel documento della Presidenza della Convenzione nonché nella relazione del Presidente del Consiglio regionale, presentata nell ambito del seminario sullo Statuto, organizzato dall Associazione dei Consiglieri regionali, ritroviamo anche la richiesta di conferire alla Regione le competenze in materia di insegnamento delle lingue minoritarie nelle scuole pubbliche. Considerando la notevole consistenza numerica degli immigrati dei Paesi vicini dei Balcani meridionali nel Friuli Venezia Giulia sarebbe opportuno estendere questo principio anche alle lingue degli immigrati.

11. Nel quadro dell attività internazionale la Regione deve occuparsi anche degli accordi a favore delle minoranze slovena e germanofona nonché di quella italiana in Slovenia e in Croazia. Nel documento presentato dalla Presidenza della Convenzione nonché in altri numerosi documenti del Consiglio e della Giunta regionali si ritrova la richiesta di conferire alla Regione determinate competenze anche in materia di attività internazionale. Sull elenco delle competenze in questione devono necessariamente figurare anche i rapporti con la Slovenia, per quanto attiene alla minoranza slovena in Italia, con l Austria ossia con la Carinzia, in riferimento alla minoranza tedesca nella provincia di Udine, nonché con la Slovenia e la Croazia, in riferimento alla minoranza italiana presente in questi due Paesi. Le suddette competenze devono consentire alla Regione l applicazione diretta di alcuni accordi internazionali (es. accordo sulla collaborazione interculturale) e la partecipazione ai colloqui sull applicazione, integrazione e modifica di tali accordi che attualmente conduce il Ministero dell interno.

12. Per la vigilanza sull applicazione dei diritti linguistici delle minoranze regionali si dovrà nominare un difensore regionale dei diritti linguistici. L istituto del difensore dei diritti linguistici è stato introdotto per la prima volta in Canada. A quest istituto può ricorrere qualsiasi cittadino qualora ritenga che un organo della pubblica amministrazione abbia violato i suoi diritti linguistici. Grazie al suo successo, l iniziativa è stata emulata da numerosi Paesi europei che hanno nominato diversi difensori dei diritti linguistici (e minoritari). Il difensore si occupa della risoluzione pacifica di controversie prima che esse sfocino in veri e propri conflitti. Lo Statuto dovrebbe prevedere la nomina del difensore dei diritti linguistici oppure consentire al Consiglio regionale di adottare una delibera del caso in linea con le proprie leggi

13. La Regione si adopera per la sopravvivenza e lo sviluppo della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia e per la conservazione della lingua e cultura italiane nei luoghi dove questa minoranza fa parte della popolazione autoctona. Tra le competenze internazionali della Regione deve essere inserito come punto a sé stante anche l impegno per la sopravvivenza e lo sviluppo della minoranza italiana, della sua lingua e della sua cultura. Alla Regione potrebbero essere assegnate delle competenze che sono attualmente di dominio del Ministero per gli affari esteri e del Ministero per gli italiani nel mondo. In questo modo si potrebbero rendere più spedite le procedure, si aumenterebbe la trasparenza e si garantirebbe un assistenza più concreta ed efficace alla minoranza italiana.

14. La Regione si adopera per la conservazione della cultura e delle tradizioni istriane tra le comunità degli esuli e dei loro discendenti che sono presenti nel suo territorio. Oltre ad impegnarsi per lo sviluppo della cultura e della lingua italiana nel territorio dove è presente la minoranza italiana in Slovenia e in Croazia, la Regione deve anche predisporre delle norme per contribuire alla conservazione della cultura e delle tradizioni degli esuli istriani e dalmati che vivono nel suo territorio. La Regione deve anche favorire i contatti tra le organizzazioni degli esuli nel suo territorio e le organizzazioni della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia.

15. La Regione si occupa della conservazione delle lingue e delle culture regionali all interno delle organizzazioni degli emigrati. Al fine di tutelare e rafforzare i contatti culturali tra gli emigrati del Friuli Venezia Giulia, ossia dei loro discendenti, e la popolazione regionale, lo Statuto deve prevedere anche una norma generale che consenta al Consiglio regionale di continuare a varare atti legislativi a favore delle comunità degli emigrati. La norma deve essere di principio e deve comprendere, direttamente o indirettamente, tutti e tre i gruppi di emigrati, ossia le comunità degli emigrati friulani, giuliani e sloveni.

16. Lo Statuto della Regione viene redatto nelle lingue italiana, slovena, friulana e tedesca. Tutte le versioni sono ufficiali. Conformemente ai principi del Trattato Costituzionale dell Unione europea, adottato di recente, lo Statuto dovrà essere redatto e pubblicato in tutte e quattro le lingue summenzionate. Alla pubblicazione si può allegare una disposizione che stabilisca che in caso di imprecisioni fa testo la versione italiana. Con la pubblicazione quadrilingue la Regione dimostrerà di riconoscere pari dignità a tutte le lingue autoctone del suo territorio.